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giurisprudenza: pubblica o telematica?

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  • giurisprudenza: pubblica o telematica?

    Salve. Ho frequentato per 3 anni di fila la facoltà  di Giurisprudenza all'Universita' federico II di Napoli (vecchio ordinamento - corso di laurea magistrale quadriennale). Per esigenze di vario genere poi mi sono buttato nel mondo del lavoro. Dopo aver lasciato l'università , ogni 2 o 3 anni ho comunque dato un esame per evitare la decadenza. Così mi trovo, ad oggi, ad aver superato più di 3/4 degli esami e con una media anche altina. La laurea voglio conseguirla, non tanto per necessità  lavorative, quanto per non buttare al vento quanto fatto ed anche per dare e darmi una soddisfazione.Il bivio in cui mi trovo e': continuo ogni tanto a dare un esame restando alla Federico II, garantendomi così un quadretto "più prestigioso" da appendere? oppure mi incammino per la strada delle università  telematiche che, e lo dico senza svalutarne il valore, mi garantirebbero più aiuto nella metodologia di studi ed un risultato di certo più a stretto giro?
    Che dite?

    Se il consiglio è continuare con la pubblica: qualcuno mi saprebbe consigliare magari una università  (ovviamente sempre facoltà  di legge e sempre nel centro-sud italia) un pò meno impegnativa che mi consenta di accelerare il percorso di studi?

    Se il consiglio e' buttarsi nelle telematiche: in base alle vs diverse esperienze, quale univ.telematica propone un percorso di studi in giurisprudenza che sia al contempo di facile approccio (per materiali forniti, tutoraggio,ecc) ma che non mi rilasci, alla fine della fiera, una pergamena che sia poco più che carta straccia?

    grazie anticipate

  • #2
    Benvenuto nel forum.

    Cominciamo col dire una cosa: le università  di diritto italiano possono essere solo pubbliche, statali o non statali; le università  non statali sono pubbliche come quelle statali. E non sono tutte telematiche. Le università  telematiche sono quelle che erogano la loro didattica principalmente o esclusivamente per via telematica e, tra l'altro, non sono nemmeno obbligate a usare questo aggettivo nella denominazione ufficiale (Unitelma Sapienza e Marconi lo hanno eliminato).

    Non esistono nel vecchio ordinamento i corsi di laurea magistrale. La laurea magistrale è un titolo introdotto con il decreto MIUR 270/2004. I corsi quadriennali erano corsi di laurea e i titoli rilasciati all'esito di essi si chiamano diplomi di laurea. Tali titoli sono stati equiparati ai fini dei concorsi pubblici alle classi delle lauree specialistiche e delle lauree magistrali dal decreto interministeriale 9 luglio 2009, ma non sono lauree magistrali e chiamarle lauree magistrali non è corretto (anzi, diciamoci proprio che è illegale). Peraltro non sono tali agli effetti accademici.

    Tanto premesso, essendo anche io cresciuto col mito della Federico II, vorrei giusto riportarti con i piedi per terra: a nord di Roma (e forse anche a Roma stessa) nessuno sa cosa sia la Federico II; ho avuto discussioni perfino violente in Emilia e Lombardia con gente ignorante che pensava (e ha continuato a spiegare malgrado i miei tentativi di far capire che non era così) che se esiste qualcosa che si chiama Federico II sarà  privata (N.B.: in Italia università  private neanche esistono) perché altrimenti si chiamerebbe università  degli studi di Napoli (scritto con la minuscola dato che loro pensino sia un complemento di specificazione e non di denominazione) e nella stessa città  può essere uno solo. Se a questo sommi il diffuso bias negativo nei confronti di tutto ciò che si trova al Sud, potrai immaginare l'idea che queste persone abbiano di chi si laurea a Napoli: non solo non cambia niente tra Federico II, Vanvitelli, Parthenope, Sob e L'Orientale, ma probabilmente non cambia niente neanche rispetto a una telematica.

    Ordunque, tenendo presente che potresti approfittare del momento visto che la Federico II sta erogando lezioni in modalità  asincrona su una signora piattaforma, organizzando anche appelli d'esame da remoto, dovresti valutare quanti esami ti mancano, tenendo presente che, mentre con il previgente ordinamento, fatti salvi i (rari) ordinamenti speciali e qualche piccola differenza legata a esami opzionali e complementari, i corsi di laurea erano uguali in tutta Italia, con il nuovo l'unica cosa uguale in Italia è il valore legale, dato dalla classe di afferenza, mentre per il resto due corsi di studio aventi uguale denominazione e stessa classe di afferenza in due atenei diversi (e perfino nello stesso ateneo; ad esempio alla Sapienza trovavi lo stesso corso di laurea in facoltà /dipartimenti diversi, oppure alla stessa Federico II c'erano due corsi con ordinamenti dissimili ai quali si veniva associati d'ufficio a seconda dell'inizial edel cognome) possono avere solo il 50% dei crediti in comune in termini di settori scientifico-disciplinari e non avere neanche un esame in comune per il resto. Tieni presente altresì che, sebbene per gli esami del vecchio ordinamento continua a esserci una certa elasticità , le vacche grasse di un passato in cui si arrivava ad associare a un vecchio esame sinanche 18 crediti sono finite e oggi si tende ad applicare in via analogica, salvo che il regolamento didattico stabilisca diversamente (ad esempio alcune strutture didattiche dell'Università  di Firenze 9, alcuni corsi del Suor Orsola Benincasa 8, alcune strutture didattiche dell'Alma mater studiorum Università  di Bologna 10), l'equazione esame annuale del vecchio ordinamento = 12 crediti ed esame semestrale = 6 crediti, prevista da un decreto ministeriale per un altro fine (adesso non ricordo gli estremi di tale decreto e neanche, se non vagamente, i fini che avesse, ma potrei trovarlo). Il che significa che se pure avessi dato tutti gli esami di 4 anni saresti a circa 250 crediti, mentre il corso di laurea magistrale a ciclo unico essendo quinquennale pesa 300 crediti (60 medi all'anno), pertanto se pure ti convalidassero tutti e 250 i crediti convalidabili (e ne dubito) ti rimarrebe comunque quasi un anno di lavoro (compresa però la tesi, che va dai 6 ai 30 crediti a seconda della sede e del corso ma che nella maggior parte dei casi si attesta tra i 10 e i 15). A quanto sopra aggiungo tre ulteriori elementi a favore di rimanere dove sei:
    - in molte università  statali per togliersi di mezzo la gente del vecchio ordinamento la stanno laureando senza tesi. Tra queste c'è la Federico II, che sulla base di questo regolamento (se non lo hanno cambiato nel frattempo) consente ai soli iscritti al vecchio ordinamento di conseguire il titolo con una cosa chiamata «tesi a modello differenziato», alla quale sono attribuibili solo 3 punti e mai la lode, contro gli 11 punti attribuibili alle normali tesi (obbligatorie per la laurea c.d. triennale e per la laurea magistrale a ciclo uncio) con possibilità  di lode. La tesi a modello differenziato come si evince da questa pagina, che è relativa all'anno accademico corrente ma è aggiornata, per le prove finali, al 2018-2019 (in quanto si stanno ancora celebrando le relative sessioni), non si discute ma viene valutata sulla base di un giudizio che viene redatto dal docente tutor e che lo studente consegna a un apposito ufficio unitamente a due copie cartacee dell'elaborato. Le tesi vere e proprie non vanno invece depositate in formato cartaceo ma soo su CD-ROM e non hanno un tutor ma un relatore, che le difende nella classica seduta pubblica in cui vengono discusse. A onor del vero sul sito risulta pubblicato anche quest'altro regolamento, che non prevede il modello differenziato, ma credo sia precedente, poiché giustappunto sulle pagine più recenti si parla di modello differenziato (vedi questa con la modulistica).
    - vabbe' che siccome con il nuovo ordinamento c'è il ciclo unico non ti rendi conto della differenza, ma la laurea del previgente ordinamento vale giustappunto ai fini dei concorsi pubblici come se fosse una laurea magistrale.
    - la laurea del vecchio ordinamento ti consente di accedere all'insegnamento secondario con le integrazioni curriculari previste prima della riforma, dunque solo due annualità  (se risalisse a prima di un determinato anno accademico anche una sola) laddove con il nuovo ordinamento possono essere richiesti 48 crediti. Oltretutto, mentre con il nuovo ordinamento sono richiesti crediti in settori scientifico-disciplinari specifici, con il vecchio ci sono gruppi di esami considerati omogenei, equipollenti tra loro, che con il nuovo afferirebbero a settori diversi. Rimanendo con il vecchio ordinamento, potresti aggiungerli in sovrannumero al tuo attuale piano di studi. Altrimenti, dopo la laurea, è sufficiente sostenere esami per un totale di 12 crediti con denominazioni corrispondenti a quelle dei gruppi omogenei di cui sopra, non tenendo conto dei settori scientifico-disciplinari.

    Per i motivi di cui sopra, ti consiglio di sottoporre richieste di prevalutazione per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza di Unipegaso, Unitelma Sapienza, Unimarconi, Unifortunato e Unidav. Ti sconsiglio quelle non nominate perché, in particolare una, tendono ad attuare politiche particolarmente aggressive per cercare di convincerti a iscriverti, mentre Unifortunato al massimo ti fa una telefonata e le altre dopo averti mandato la prevalutazione finché non ti rifai vivo tu non ti considerano proprio.
    Con la prevalutazione in mano, torna nel forum e ne parliamo.

    Ciao!
    BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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    • #3
      Dottore mi scuso per le imprecisione terminologiche nel porre il quesito...sara' stata la smania di sottoporlo e il tenore confidenziale che si respira nel forum che mi porta a non formalizzarmi troppo. Comunque ti ringrazio per la risposta puntuale e ben argomentata. Provero', come consigliato, a sottoporre a valutazione la mia carriera ad un paio di univ.telematiche che gentilmente mi hai segnalato.
      Poi deciderò di conseguenza.
      Grazie

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      • #4
        Ma figurati. I concetti sbagliati vanno corretti a beneficio di tutti; non sono mica contestazioni personali.
        Dopo che avrai avuto le prevalutazioni torna qui, così facciamo il punto della situazione.

        A proposito, ho scoperto che alla Vanvitelli hanno scopiazzato la Federico II, distinguendo tra «tesi di laurea a modello tradizionale» e «tesi di laurea a modello differenziato». Qui però sono andati ben oltre lo scopo di togliersi di mezzo una volta per tutte gli studenti dell'ordinamento pre-bellico, avendo stabilito che tutti gli studenti del vecchio corso quadriennale, del corso di laurea magistrale a ciclo unico quinquennale e perfino dei corsi di laurea specialistica e magistrale di solo secondo ciclo (biennali) possono optare per il modello differenziato, che consiste in un elaborato di 30-40 pagine (non sono fissati limiti, invece, per il modello tradizionale), analogo a quello richiesto nella stessa sede per le lauree cosiddette triennali, per il quale l'elaborato assume la denominazione di «tesi “breve”» (virgolette inglesi originali).
        Salto tutti i passaggi burocratici e vado direttamente all'articolo 4 del regolamento (vedi anche qui):
        - per la tesi a modello tradizionale e per la tesi breve è possibile attribuire un «minimo tendenziale» (???) di 3 punti e un massimo di 8 punti, ma se lo studente è arrivato a 109 gli si può regalare il 110 affinché possa avere la lode;
        - per la tesi a modello differenziato i punti massimi sono 3 (non è previsto un minimo), ma se lo studente è arrivato a 109 è possibile arrivare, come sopra, a 110 e lode;
        - in tutti i casi è possibile incrementare il punteggio di ulteriori due punti per chi si laurea in corso, ivi compresi i laureati che si iscrivono con abbreviazione al corso quinquennale e vi permangano per un massimo di due anni prima di conseguire il titolo, con l'eccezione di studenti trasferiti in arrivo e studenti tornati da fuori corso a in corso a séguito di un passaggio.
        Ora, io francamente mi meraviglio come possano dei giuristi aver scritto un regolamento del genere. Al di là  del fatto che molta terminologia è formalmente errata (e vi è anche una vistosa confusione tra durata legale e durata normale), e al di là  del fatto che per le lauree cosiddette triennali con una media ponderata pari a 27.54 è possibile diventare dottori da 110 e lode con una tesina da trenta pagine (cosa inimmaginabile in qualsiasi università  telematica, Pegaso compresa, ma che sta ciascun ateneo può regolare in insindacbile autonomia), se da un lato il fatto che lo stesso elaborato da 30 pagine può valere un minimo di 3 e un massimo di 8 punti quando qualificato come tesi breve e può valerne un massimo di 3 quando qualificato come tesi a modello differenziato si giustifica con il fatto che l'iscritto al corso di laurea triennale non può scegliere e non dev'essere punito per le decisioni altrui, dall'altro non si capisce come a parità  di crediti possa essere richiesto un impegno così diverso, correlando il voto, anziché i crediti, all'impegno profuso. Stando alle regole ministeriali, i crediti vanno calibrati sull'impegno orario e qui stiamo parlando di un banale paper da 3-5 crediti da un lato e di una tesi vera e propria che dovrebbe pesarne almeno 18-20. La soluzione potrebbe essere quella adottata nel primo ordinamento del corso di laurea in Media e giornalismo dell'Università  di Firenze, in cui lo studente poteva optare alternativamente per la tesi-progetto, pari a 6 crediti, e per la tesi d'eccellenza, pari a 18 crediti. Nel primo caso per i 12 crediti rimanenti era previsto un tirocinio finalizzato all'inserimento lavorativo, infatti il corso aveva la certificazione Campus one come professionalizzante; nel secondo caso, invece, suggerito in ottica di prosecuzione degli studi con orientamento alla ricerca, il tirocinio non era previsto in quanto i relativi crediti venivano investiti per la tesi. A livello di pagine, mi pare che la tesi da 6 crediti ne prevedesse un minimo di 60 (o forse 80, comunque nella maggior parte dei casi le tesi si attestavano sulle 100-120 cartelle) e quella da 18 crediti 180 (e con Bechelloni, che accettava solo questo genere di tesi su argomenti dettati da lui, nell'à mbito dei propri progetti di ricerca, si arrivava a 300). Un regolamento simile interessa alcuni corsi di laurea magistrale della scuola di Scienze politiche dell'Alma mater studiorum Università  di Bologna, in cui lo studente può scegliere di fare una tesi da x crediti oppure una tesi da x+y crediti in cui y sono quelli necessari per andare a svolgere un progetto di ricerca all'estero (che può rientrare in un programma di scambi); logicamente i crediti rimanenti andranno compensati in qualche modo (di solito tirocinà® o laboratorà®).
        BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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        • #5
          Quindi la valutazione della prova finale (punteggio tesi) è a discrezione di ogni ateneo?
          Infatti ho notato che alcune università  alla laurea triennale davano fino a 11 punti (bonus compresi), altri invece fino a 6 punti.

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          • #6
            Francesco235,

            la legge 341/1990 ha introdotto una limitata autonomia per gli atenei. L'art. 17, c. 95, della legge 127/1997 ha previsto per gli atenei un'autonomia didattica pressoché totale entro un quadro definito dal Ministero (praticamente è una riserva di regolamento).
            Per tutto ciò che non è previsto da decreto ministeriale, ad eccezione che per qualcosa per la quale si è intervenuti con legge (vedi legge 240/2010, che riguarda perlopiù la governance degli atenei ma che prevede qualche norma didattica, tipo il tetto massimo di 12 crediti riconoscibili per competenze e abilità  professionali o meriti sportivi), gli atenei sono autonomi. Ovviamente se i decreti ministeriali non dicono niente e non stabilisce niente neanche l'ateneo si continuano ad applicare il TUIS (R.D. 1592/1933) e il regolamento studenti (R.D. 1269/1938), ad esempio sulla decadenza (si applica altresì il divieto di contemporanea iscrizione, in quanto, coinvolgendo almeno potenzialmente più atenei, se il Ministero non emana norme in materia non possono farlo le singole università  in autonomia).

            Tanto premesso, per la prova finale i regolamenti sono quanto di più diverso ci possa essere, anche all'interno dello stesso ateneo (tra strutture di raccordo o addirittura tra corsi di studio afferenti alla medesima struttura di raccordo). Ti faccio qualche esempio:
            - alla facoltà  di Lettere e filosofia dell'Alma mater studiorum Università  di Bologna il corso di laurea in Scienze della comunicazione organizzato secondo decrreto MURST 509/1999 come prova finale non prevedeva una tesi, ma un elaborato della lunghezza massima di 30 cartelle che lo studente redigeva da solo, senza relatore e senza deposito, e lo discuteva dinnanzi a una sottocommissione composta da 3 docenti, scelta da lui stesso nell'à mbito di una rosa di sottocommissioni differenti. La sottocommissione gli assegnava un giudizio sintetico (se non sbaglio le alternative erano sufficiente, buono, ottimo) che non gli comunicava. All'incirca 30 giorni dopo avveniva la proclamazione dinnanzi alla commissione vera e propria (sono stato a qualche seduta e c'era un unico docente in un'aula affollatissima in cui sembrava di stare al mercato, non all'università . Nessuna solennità : veniva solo fatta una lettura nominale a mo' di appello e per ogni nome veniva specificato il voto) e il punteggio aggiuntivo rispetto a quello di partenza poteva essere di un massimo di 3 (tre) punti.
            - alla Federico II di Napoli e alla Seconda università  di Napoli per alcuni corsi sino a qualche anno fa si utilizzava la media semplice, non quella ponderata.
            - per alcuni corsi alla Parthenope di Napoli il punteggio a disposizione della commissione è limitato, ma si hanno diritto a dei punti aggiuntivi in funzione del tempo impiegato per conseguire il titolo rispetto alla durata normale del corso, per la partecipazione a programmi di mobilità  internazionale e roba del genere che vengono assegnati direttamente dalla segreteria (non si tratta cioè di punti bonus a disposizione della commissione, ma di punti che vengono aggiunti di diritto al punteggio base e dunque concorrono a costituire il voto di partenza al quale la commissione aggiunge i propri).
            - alla scuola, ex facoltà , di Scienze politiche "Cesare Alfieri" dell'Università  degli studi di Firenze dall'anno accademico 2001-2002 a oggi hanno cambiato svariate volte il regolamento, che tra l'altro si applicava solo se il singolo corso di studi non deliberasse un regolamento proprio.
            - i corsi di laurea ex decreto MURST 509/1999 della vecchia classe 34 dell'Università  degli studi di Firenze (afferenti all'epoca alla facoltà  di Scienze della formazione, poi alla neo-istituita facoltà  di Psicologia; oggi il residuo di quei corsi, disattivati, è fa capo alla scuola di Psicologia) come prova finale non prevedevano la tesi, ma una prova scritta (tema) che praticamente era una simulazione dell'esame di Stato.
            - i corsi di laurea della scuola di Scienze politiche dell'AMS-Unibo prevedono come prova finale un test a risposta multipla fatto a videoterminale, con esito in tempo reale. L'esito finale è pubblicato sul sito web della scuola (cioè non esiste nessuna cerimonia, non solo di discussione ma anche di proclamazione).
            Comunque, nella maggior parte delle sedi è prevista la tradizionalissima tesi, anche se di solito sono previsti limiti dimensionali (solitamente «orientativi» o «indicativi» o qualificati come minimi e non come massimi) e tali limiti sono più bassi per le lauree che per le lauree magistrali (master e diplomi di specializzazione fanno ciascuno caso a sé; per i dottorati è prevista la tesi obbligatoriamente per legge). In molte sedi a questa differenza dimensionale corrisponde anche una differenza valutativa; onestamente posso dire di aver visto nella maggior parte dei casi che per la laurea il punteggio massimo attribuibile è 6 punti, mentre per la laurea magistrale 8 o anche 10.
            Anche per le commissioni cambia molto da ateneo ad ateneno: si va da un minimo di soli 2 docenti a un massimo di 11 effettivi (oltre ai supplenti), in alcuni casi togati e in altri no. A volte il relatore è affiancato da correlatori e/o controrelatori. Senza voler entrare poi nel merito dei diversi cerimoniali, a volte minuziosamente disciplinati da regolamenti scritti e a volte dovuti agli usi e ai costumi cristallizzatisi nel tempo, specifico altresì che a volte avviene la discussione individuale con proclamazione immediata, a volte avvengono prima le discussioni e poi le proclamazioni tutte insieme a conclusione della cerimonia, a volte discussione e proclamazione avvengono in due sedute distinte a distanza di giorni (anche se devo dire che la tendenza a differire la proclamazione sta scemando).
            Per le lauree specialistiche e magistrali la situazione è più omogenea perché sia il decreto MURST 509/1999 sia il decreto MIUR 270/2004 specificano che una tesi originale elaborata sotto la guida di un relatore è obbligatoria. Ma non c'è scritto da nessuna parte che la tesi va discussa e difesa dal relatore in seduta pubblica, né esattamente cosa sia, pertanto basta chiamarla «tesi a modello differenziato» e non «elaborato a livello differenziato» e il regolamento della Vanvitelli (ex Sun) è legittimo.

            Un tempo le commissioni di esame erano composte da 3 docenti e le commissioni di laurea da 11 docenti; nel primo caso ciascuno dei docenti aveva a disposizione 10 voti e nel secondo caso 1 voto, da aggiungersi a quello calcolato sulla base della media dei voti degli esami (senza distinzioni tra annuali e semestrali, ove prevista) divisa per 3 e moltiplicata per 11. Da qui deriva il fatto che i voti degli esami sono in trentesimi e quello finale in centodecimi, mentre la lode può essere concessain entrambi i casi se c'è unanimità  della commissione. Tracce di quest'antica consuetudine sono rinvenibili in uno dei regolamenti della Federico II che ho postato sopra. Credo che la Federico II e la Vanvitelli siano gli unici atenei ad avere mantenuto massimali così elevati dopo la riforma degli ordinamenti didattici.
            Quello che mi lascia perplesso è la possibilità  di estendere ai corsi di studio ante-riforma l'autonomia didattica, ma, se tantissime università  stanno cosentendo a laureati di vecchio ordinamento di conseguire i loro titoli sostenendo esami del nuovo senza che nessuno trovi da ridire in questo (d'altronde, se è vero che prima i piani di studio erano definiti o perlomeno approvati centralmente, è anche vero che si faceva largo uso dello strumento del piano di studi individuale), trovo che possano disciplinare diversamente da quanto originariamente previsto anche l'esame di laurea. D'altronde, la laurea del previgente ordinamento non è equiparata alla laurea magistrale agli effetti accademici, ma solo ai fini dell'accesso ai concorsi pubblici, sicché l'obbligo di presentare una tesi non può essere applicato in via analogica ai vecchi corsi di laurea quadriennali, quinquennali ed esennali.
            BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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            • #7
              Grazie dottore

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