Risposta di dottore
Stiamo facendo un po' di confusione.
1. Passaggio = cambio di corso di studi all'interno della medesima sede (cioè del medesimo ateneo).
2. Trasferimento = prosecuzione degli studi in altra sede (cioè in altro ateneo).
3. Rinuncia agli studi = interruzione immediata della carriera universitaria, in séguito a cui è possibile presentare domanda di immatricolazione ex novo nello stesso o in altro ateneo richiedendo il riconoscimento (qualcuno la chiama ricognizione) degli esami oggetto di rinuncia (alcuni atenei fanno pagare una tassa/contributo specifico per questa operazione, non le telematiche), al fine di ottenere un'abbreviazione di corso, mentre la carriera cui si è rinunciato è persa per sempre.
4. Ricognizione (qualcuno la chiama ricongiunzione) interna allo stesso ateneo: se non sei in regola con tasse e contributi e l'iscrizione non era stata sospsesa, alcuni atenei anziché richiedere il pagamento degli arretrati fanno pagare una tassa/contributo fisso per ogni anno arretrato.
5. Facoltà : struttura di raccordo ai fini amministrativi e didattici di corsi di studio di tipologia, ciclo e livello diverso; in séguito alla legge 240/2010, la maggior parte degli atenei ha abolito le facoltà . I corsi di studio nelle università statali afferiscono infatti, adesso, ai dipartimenti, che prima si occupavano solo di ricerca; la legge consente la previsione di strutture di raccordo interdipartimentale che, ove istituite, sono state quasi sempre chiamate "scuole" (talvolta anche "facoltà ", ma con significato completamente diverso rispetto al passato).
In questo caso tu puoi alternativamente richiedere:
1. trasferimento (non passaggio) verso altra università (non verso altra facoltà ), per proseguire gli studi nel relativo corso di laurea magistrale in Giurisprudenza (classe LMG/01);
2. rinuncia agli studi, in séguito alla quale potrai presentare istanza di immatricolazione alla stessa o ad altra università presentando una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa agli esami oggetto di rinuncia al fine di richiederne il riconoscimento per ottenere un'abbreviazione di corso.
Terminato il preambolo burocratico, passiamo al merito. A te mancano solo due esami e personalmente ritengo folle richiedere un trasferimento a due esami dalla fine. Questo si poteva fare con il vecchio ordinamento, quando, fatti salvi istituti universitari a ordinamento speciale e università non statali (Orientale di Napoli, Navale di Napoli, Suor Orsola Benincasa di Napoli, Cattaneo di Castellanza, Stranieri di Perugia, Stranieri di Siena, Bocconi, Luiss, Lum, Iusm), i corsi di laurea erano tutti uguali, definiti a livello ministeriale (nelle tabelle annesse al TUIS, emanato con RD 1592/1933 e ss.mm.ii.; successivamente, con la legge 341/1990, venne introdotto il principio dell'autonomia didattica, che comunque ha trovato scarsa attuazione sino alla riforma di cui all'art. 17, c. 95, della legge 127/1997). Infatti la gente a Napoli, che a lungo è stata l'unica città in cui esistevano più atenei statali (poi hanno fatto la seconda e la terza università di Roma, rispettivamente Tor Vergata e Roma Tre, e la seconda università di Milano, Bicocca), si scriveva all'università a, sosteneva tutti gli esami e poi si andava a fare la tesi nell'università b, ritenuta (spesso a torto, ma questo è un altro discorso) più prestigiosa. Ora tu vorresti fare il contrario, per sostenere solo due esami, senza tener conto del fatto che i piani di studio oggi variano da ateneo ad ateneo e tu provieni dal previgente ordinamento, per cui passando sul nuovo i tuoi esami sicuramente non coincidono. Ora, ammettiamo pure che l'università che sceglierai sarà così generosa da volere riconoscere 15 crediti per ognuno degli esami annuali da te sostenuti, visto che sostanzialmente per il vecchio ordinamento non esistono limiti, a parte l'equiparazione di un esame semestrale a 6 crediti e di uno annuale a 12 crediti ai fini dell'accesso all'insegnamento secondario, che da molti atenei è applicata in via analogica anche alle abbreviazioni di corso(*). In questo caso, se hai maturato 19 annualità (sostenendo 19 esami annuali o 38 semestrali oppure una combinazione di esami annuali e semestrali) sei a 285 crediti, che comunque sono meno dei 300 previsti dalla laurea magistrale a ciclo unico (60 per anno); oltretutto, tale riconoscimento sarebbe incoerente con i principà® dell'European credit transfer system, a cui si ispira il sistema italiano dei crediti formativi universitari, in base al quale un titolo conseguibile in 4 anni non può essere valorizzato che per 240 crediti (30 per semestre). Va detto, di verso, che siamo alla mera teoria in quanto nel piano di studi di destinazione non troverai una sequela di esami da 15 crediti, pertanto semplicemente, sempre se non pongono limiti agli esami del vecchio ordinamento, ti convalideranno tutti gli esami con denominazione uguale o con denominazione riconducibile al medesimo settore scientifico-disciplinare (nel previgente ordinamento il SSD non esisteva) seguendo il criterio un esame per un esame (per evitarti integrazioni), quindi alla fine molto probabilmente non ti rimarranno due esami, e forse nemmeno un anno intero di esami (considerando anche il peso della tesi), ma tre-quattro esami come minimo sicuramente.
Ora, tu sei proprio sicura di voler lasciare un corso di laurea di vecchio ordinamento a due esami dalla fine, considerando peraltro che sul mercato del lavoro il vecchio ordinamento ha ancora (inspiegabilmente) un appeal maggiore del nuovo, e considerando che i laureati del vecchio ordinamento sono straordinariamente privilegiati, per un'ipotesi come quella che descrivo sopra?
Tieni presente che la tua vecchia laurea in Italia (fuori dall'Italia no) è stata equiparata alla laurea magistrale. Per l'accesso all'insegnamento secondario sulla classe A-46 (cfr. DD.MM. 390/1998 e 22/2005, DPR 19/2016, DD.MM. 92/2016, 93/2016, 259/2017) con tale laurea ti sarebbe sufficiente recuperare i seguenti esami annuali (se non già sostenuti): Economia politica, Politica economica, Economia aziendale, Statistica economica. Se l'avessi conseguita prima del 2016 ti basterebbero ancora meno esami e se l'avessi conseguita entro l'anno accademico 2000-2001 addirittura nessun esame. Per poter considerare assolto questo requisito ti sarebbe sufficiente sostenere un esame per ciascuna di quelle denominazioni, oppure afferente a un settore scientifico-disciplinare avente quella epigrafe, da 12 crediti, oppure più esami sino a raggiungere i 12 crediti. Se invece passi al nuovo ordinamento ti servono la bellezza di 96 crediti (pari a oltre un anno e mezzo di studi) di cui 12 SECS-P/01, 12 SECS-P/02, 12 SECS-P/07, 12 SECS-S/03, 12 IUS/01, 12 IUS/04, 12 IUS/09, 12 IUS/10, tenendo presente che ogni esame sostenuto con il vecchio ordinamento varrebbe per come è stato sostenuto, non per come è stato convalidato, pertanto se hai maturato una annualità o due semestralità Diritto costituzionale dovrai considerare 12 crediti nel settore IUS/08 anche se te lo avessero convalidato per 9 crediti in Istituzioni di diritto pubblico (IUS/09) + 6 in Diritto pubblico comparato (IUS/21).
Pensaci bene.
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* Molti ma non tutti. In questo regolamento dell'Università di Pisa, ad esempio, agli esami del previgente ordinamento vengono assegnati 4 crediti se semestrali e 8 se annuali. Stessa cosa in questo e quest'altro dell'Alma mater studiorum Università di Bologna, ove invece in passato ne riconoscevano rispettivamente 5 e 10.




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