annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

Cercasi due master a distanza II livello in materie attinenti al patrimonio culturale

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • Cercasi due master a distanza II livello in materie attinenti al patrimonio culturale

    Per partecipare alla futura edizione del concorso dirigenti piccoli musei, cercasi due master a distanza di II livello in materie attinenti al patrimonio culturale.


    Requisiti:
    https://www.fondazionescuolapatrimon...toli-areaC.jpg

  • #2
    Questa è la pagina principale: https://www.fondazionescuolapatrimon...stero-cultura/


    Ovviamente si spera che al prossimo concorso le regole non cambieranno.

    Commenta


    • #3
      Caro ornitorinco,

      le regole sono stabilite per legge e quindi a meno di riforme non dovrebbero mutare tra un bando e l'altro perlomeno per grandi linee, ove per grandi linee intendo rispetto ai requisiti generali e specifici di accesso.

      Questo è un concorso di cui all'art. 24, c. 3, del DL 104/2020 (conv. in l. 126/2010), il quale prevedeva che entro e non oltre il 31 dicembre 2021 (probabilmente c'è stata una proroga inserita in finanziaria o nel decreto milleproroghe) l'allora Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo avrebbe dovuto indire concorsi per il reclutamento di dirigenti e, nele more, assumere dirigenti a tempo determinato, senza concorso, per il 15% in più rispetto a quanto previsto dall'art. 1, c. 6, del DL 162/2019 (conv. in l. 8/2020). Ai sensi del comma 5 avrebbe potuto avvalersi a tal fine anche di corso-concorso della SNA, la quale si arebbe avvalsa, stipulando un'apposita convenzione, della Scuola dei beni e delle attività culturali (che credo sia l'unica scuola superiore di formazione della PA non confluita nella SNA, alla quale oggi è stata attribuita la veste privatistica di fondazione). Sebbene il testo preveda i requisiti specifici di accesso, essi sono identici a quelli di cui all'art. 7, c. 2, del DPR 70/2013, quindi è da presumersi che non cambieranno con un eventuale prossimo bando, sempre che il prossimo bando non sarà indetto tra qualche decennio.

      Alcune perplessità:
      1. sia la lex specialis sia il DPR 70/2013 parlano di laurea magistrale (ricordo che il DPR 70/2013 prevede due sistemi di reclutamento: tramite concorso diretto con laurea semplice, tramite corso-concorso SNA con laurea magistrale). Ora, mentre è pacifico in giurisprudenza che laddove la norma generale preveda solo la tipologia di titolo di studio è rimessa alla singola amministrazione autonomia sulla scelta, nell'àmbito di quella tipologia, degli àmbiti culturali più conformi alle proprie esigenze, in questo caso siccome vi è una norma speciale che parla genericamente di laurea magistrale e pertanto secondo me la restrizione a determinate classi è illegittima. D'altro canto, anche in assenza di legislazione speciale moltissime amministrazioni per l'accesso al ruolo dirigenti richiedono una laurea magistrale qualsiasi, in considerazione del fatto che quello della dirigenza è un ruolo unico, non suddiviso in profili, le cui attribuzioni sono stabilite ex lege. Come noto, nella PA quella dirigenziale è una qualifica individuale, cui può corrispondere (e non necessariamente corrisponde: nel caso dei dirigenti medici, è la norma che non vi corrisponda) un incarico dirigenziale, oggetto di un separato contratto individuale. Gli incarichi hanno durata triennale. Lo scopo è quello di fare roteare i dirigenti e, peraltro, la tendenza dichiarata dal legislatore è quella di introdurre meccanismi volti a rendere effettiva la rotazione (anche tra amministrazioni diverse), ad esempio ponendo un limite alla rinnovabilità degli incarichi. Quindi la suddivisione dei concorsi, a parte il fatto che lascia il tempo che trova in virtù del fatto che tutte le mansioni della categoria di inquadramento sono esigibili e pertanto il bando non vincola l'amministrazione a incardinare il dirigente in una determinata struttura né ad attribuirgli compiti specifici del profilo designato dal bando, può avere effetto solo sulla prima assegnazione, dopodiché può succedere di tutto e infatti nella mia relativamente breve carriera ho visto dirigenti abilitati alla professione di ingegnere preposti agli affari generali, all'istruzione, alla cultura e al turismo, dirigenti con laurea in Pedagogia preposti all'ufficio legale/contenzioso e dirigenti con laurea in Scienze politiche o Giurisprudenza praticamente dappertutto, ivi compresi lavori pubblici, genio civile, ambiente e territorio, sanità, energia. Del resto, la dirigenza non professionale, che è una peculiarità del comparto Sanità e non esiste da nessun'altra parte, è per definizione amministrativa ed è per questo che i dirigenti medici distaccati e comandati verso le regioni smettono di fare i medici.
      2. sono richiesti due master ovvero un master di durata biennale. Ho letto il d.lgs. 29/1993 e il d.lgs. 165/2001 nelle varie versioni susseguitesi negli anni (Normattiva consente di individuare i vari atti di modifica) e non riesco a trovare su quale vecchia norma si fondi questa prescrizione. Ravviso una confusione tra varie formulazioni del testo ovvero siano state combinate norme vigenti con norme non vigenti. In particolare secondo me hanno erroneamente incrociato il DPR 70/2013, anziché con il DPCM 80/2018, con il DPCM 295/2004, il quale attuava non il DPR 70/2013, ma il DPR 272/2004 (vecchio regolamento di disciplina di cui all'art. 28, c. 5, del d.lgs. 165/2001, superato dall'attuale DPR 70/2013, che riordina il tutto ai sensi dell'art. 11 del DL 95/2012, conv. in legge 135/2012), il quale, al coma 1 dell'art. 2, così disponeva: «Sono titoli di studio post-universitari considerati utili ai fini dell'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale quelli rilasciati da università o istituti universitari italiani o stranieri […] all'esito di corsi su classi di materie oggetto di esame del corso-concorso predetto di durata almeno biennale, ovvero annuale cumulabile purché conseguiti in anni di corso diversi, che si concludono con un esame finale». Ma parliamo di norme non più vigenti per effetto di abrogazione implicita (lo stesso dicasi del DPCM 07/11/2005 e del DPCM 01/08/2007, che hanno riconosciuto alcuni titoli specifici come validi al fine), che si sono continuate ad applicare in via transitoria per anni dopo la riforma poiché il DPCM 80/2018 è uscito ben 5 anni dopo il DPR 70/2013. L'attuale normativa, contenuta giustappunto nel DPCM 80/2018, dice che deve trattarsi necessariamente di diplomi di specializzazione e non necessariamente di titoli «post universitari» (che poi non significa niente dato che i master, i diplomi di specializzazione e i dottorati di ricerca sono tutti titoli universitari), stabilendo peraltro, tra le loro caratteristiche, l'obbligo di frequenza («i corsi devono […] prevedere che il rilascio del relativo diploma sia subordinato alla regolare frequenza del corso e al superamento delle prove finali d'esame»). In alternativa a tali diplomi di specializzazione, in base allo stesso DPR 70/2013 (art. 7, c. 2), va bene un master di secondo livello (a prescindere dalla durata del relativo corso) o un dottorato di ricerca e logicamente, trattandosi di norma generale, l'amministrazione può legittimamente limitare la validità dei titoli a quelli in materie di proprio interesse.
      3. la prescrizione «pari a 120 crediti» è un'altra cosa strana perché l'organizzazione dei crediti per i master è libera e infatti la Pegaso ha corsi di master annuali di peso sino a 78 crediti, mentre il corso di master interuniversitario toscano in Giornalismo, con sede amministrativa presso la allora facoltà di Scienze politiche "Cesare Alfieri" dell'Università degli studi di Firenze e sedi consorziate le allora facoltà di Lettere e filosofia dell'Università di Pisa e dell'Università degli studi di Siena, durava 2 anni ma comprendeva 90 crediti, non 120.
      4. che uno dei due master possa essere stato conseguito anche all'estero è un'altra cosa che non sta né in cielo né in terra. Qualsiasi titolo straniero è valido se rilasciano nell'àmbito di uno degli ordinamenti dello Spazio europeo dell'istruzione superiore (convenzione di Lisbona) ricorrendo a tal fine allo specifico procedimento di riconoscimento finalizzato alla partecipazione al singolo concorso al Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'art. 38, c. 3, del d.lgs. 165/2001. Ho l'impressione che questo sistema sia stato escogitato per far passare i master esteri, che sono lauree magistrali, per master di secondo livello qualora conseguiti dopo una laurea magistrale italiana, ma questo sarebbe un imbroglio bello e buono poiché in qualsiasi ordinamento europeo il master altro non è che la nostrana laurea magistrale.
      Per tutto quanto sin qui esposto, più che di una variazione della normativa mi preoccuperei, per i prossimi bandi, di una variata interpretazione di quella esistente. Purtroppo la stratificazione di un gran numero di norme diverse e l'assenza di abrogazioni esplicite non aiutano l'interprete. D'altro canto, per l'ultimo corso-concorso SNA era stato ritenuto valido anche un unico master di secondo livello indipendentemente dalla durata e anche quello palesemente non era conforme al dettato normativo.
      Ultima modifica di dottore; 18-11-2022, 13:38.
      BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

      Commenta


      • #4

        Stai dicendo che non sono certi neanche i requisiti del prossimo corso-concorso SNA?

        Stai dicendo che un solo master di II livello potrebbe non bastare più?

        Commenta


        • #5
          I due seguenti master possono definirsi master di II livello in materie attinenti al patrimonio culturale?


          https://www.unicusano.it/master/busi...rts-management

          https://www.unicusano.it/master/econ...-dell-ambiente

          Commenta


          • #6
            Originariamente inviato da ornitorinco Visualizza il messaggio
            Stai dicendo che non sono certi neanche i requisiti del prossimo corso-concorso SNA?
            Questo è un corso-concorso SNA, solo che non è a punto interrogativo ma è specifico per un'amministrazione e addirittura per determinate destinazioni.

            Stai dicendo che un solo master di II livello potrebbe non bastare più?
            Sto dicendo che a diritto vigente per l'accesso al corso-concorso, ai sensi dell'art. 7, c. 2, del d.lgs. 165/2001, è sufficiente un unico master di secondo livello, indipendentemente dalla durata del relativo corso, oppure un diploma di specializzazione tra quelli individuati con DPCM, oppure un dottorato di ricerca, in sostituzione completa del periodo quinquennale di servizio in posizione funzionale richiedente laurea richiesto ai dipendenti di ruolo della pubblica amministrazione.
            Questa cosa di dei due master annuali cumulabili deriva sicuramente dall'errata applicazione della norma desueta che ho richiamato, peraltro falsa applicazione visto che essa comunque rinvia a un DPCM per l'individuazione dei titoli specifici e dunque non consente né l'apprezzamento in linea generale di qualsiasi titolo che all'epoca veniva impropriamente definito «post universitario» né la valutazione discrezionale dei titoli da apprezzare o non apprezzare sulla base del contenuto disciplinare o professionale.
            BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

            Commenta


            • #7
              Secondo me questa storia dei due master di II livello l'hanno tirata fuori dai concorsi per funzionari tecnici, come quello bandito pochi giorni fa.

              Tieni presente che per questi concorsi organizzano anche appositi master da 120 CFU, purtroppo in presenza.

              https://www.disputer.unich.it/master...gici-rischio-0

              Commenta


              • #8
                Se non sbaglio in una Legge di Bilancio (non ricordo quale) venne scritto che i ministeri (solo i ministeri) potevano modificare le regole del diploma di laurea + 5 anni.

                Pochi mesi dopo il Ministero della Giustizia presentò tre concorsi dirigenziali (penitenziari, penitenziari minorili, riabilitazione) a cui ci si poteva candidare con la sola LM

                Commenta


                • #9
                  Originariamente inviato da ornitorinco Visualizza il messaggio
                  Se non sbaglio in una Legge di Bilancio (non ricordo quale) venne scritto che i ministeri (solo i ministeri) potevano modificare le regole del diploma di laurea + 5 anni.
                  Cercherò. Mi pare strano.

                  Pochi mesi dopo il Ministero della Giustizia presentò tre concorsi dirigenziali (penitenziari, penitenziari minorili, riabilitazione) a cui ci si poteva candidare con la sola LM
                  Quelle sono dirigenze speciali. Non so se sono a ordinamento pubblicistico, ma di sicuro non fanno parte del ruolo unico della dirigenza pubblica, come la dirigenza scolastica.
                  BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

                  Commenta


                  • #10
                    Ho trovato anche questo master: https://www.uniecampus.it/master/mas...ali/index.html

                    Commenta

                    Sto operando...
                    X