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150 ore diritto allo studio per le università telematiche: è cambiato qualcosa?

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  • 150 ore diritto allo studio per le università telematiche: è cambiato qualcosa?

    https://www.altalex.com/documents/ne...ta-telematiche

    Alla luce di questo articolo, volevo sapere se è cambiato qualcosa per la fruizione delle 150 ore con le università telematiche. Soltanto esami oppure anche lezioni?

  • #2
    Buongiorno.

    I permessi in parola sono previsti dalla legge 300/1970. Si tratta di permessi studio e sono una cosa diversa dai permessi per esami, che normalmente sono previsti dalla contrattazione collettiva, ad esempio:
    - il CCNL Telecomunicazioni e il CCNL Metalmeccanici prevedono per ogni esame 3 giorni, cioè il giorno stesso dell'esame + i 2 giorni lavorativi precedenti (se il sabato non è giorno lavorativo e l'esame si tiene il lunedì, ci si può astenere dal lavoro a partire dal giovedì), con il solo limite di due assenze retribuite per anno accademico per lo stesso esame, senza limiti sul numero complessivo di esami. Problemi interpretativi sorgono sugli esami composti da più prove (ad esempio scritto + orale) svolte in giorni diversi nonché su più esami diversi ma aventi la stessa denominazione (ahimè cà pita anche questo).
    - tutti i CCNL negoziati dall'Aran prevedono un numero massimo di 8 permessi retribuiti (non retribuiti non sono contemplati) per ogni anno solare per partecipazione a concorsi ed esami, nei limiti di un giorno per ogni esame ma con possibilità  di ripeterlo tutte le volte che si vuole entro il limite di 8 giorni all'anno.

    Le 150 ore, a differenza dei permessi per esami, sono permessi per motivi di studio di scuola secondaria non dell'obbligo oppure università  (per la scuola media mi pare ci siano agevolazioni specifiche, ma ora non ricordo bene; tra l'altro oramai si tratta di norme obsolete). Da quando lavoro posso dire di aver visto due interpretazioni della norma:
    1. le 150 ore possono essere fruite per tutto ciò che concerne lo studio, dunque anche studio personale, colloqui con i docenti, incontri per la redazione della tesi, nonché gli stessi esami qualora i permessi siano finiti o non siano contemplati dal proprio CCNL e perfino lo svolgimento di pratiche amministrative (code alla segreteria). Basta dichiarare che ci si assenta per quel motivo e non bisogna dimostrare niente (al limite può essere richiesto a monte di comprovare l'iscrizione a un corso universitario o a un corso di istruzione secondaria di secondo grado).
    2. le 150 ore possono essere fruite solo per seguire le lezioni.
    L'interpretazione di cui al punto 2 è quella confortata da pareri Aran. Per quanto concerne le università  telematiche, un'interpretazione molto diffusa, suffragata dall'Aran medesima e censurata nella sentenza in esame, è che se le lezioni sono registrate esse sono fruibili in modalità  asincrona al di fuori degli orari di lavoro, pertanto i permessi non sono dovuti in quanto il lavoratore non ha motivo di assentarsi dal lavoro. Una delle amministrazioni presso cui ho lavorato dà  un'interpretazione estremamente restrittiva della norma, sicché:
    - innanzitutto applica rigidamente il tetto massimo del 3% del personale, tant'è che ogni anno in un certo periodo (grossomodo coincidente con quello di immatricolazione all'università  tradizionale più vicina) emana un avviso interno in séguito al quale viene generata graduatoria degli aventi diritto. Anche se avanzano posti, qualora ci si iscriva all'università  più tardi (tipico per le telematiche) ci si frega.
    - pretende per ogni lezione seguìta un'attestazione di frequenza ufficiale da parte dell'università  (il fatto è autocertificabile, ma ciò che è autocertificato è soggetto a verifiche, sicché deve risultare dall'altra parte, il che è impossibile poiché le frequenze vengono registrate solo in caso di obbligo, e spesso nemmeno perché la verifica dell'obbligo è rimessa ai singoli docenti).
    Aggiungo per completezza che un datore di lavoro privato per il quale ho lavorato in passato riteneva che le 150 ore spettassero per l'università  limitatamente ai corsi di laurea, locuzione nel quale nella prassi faceva rientrare anche i corsi di laurea specialistica (non ricordo se già  esistessero le lauree magistrali), non per i corsi di specializzazione o master, e questo valeva anche per i permessi per esami.
    BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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    • #3
      Grazie come sempre

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