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Differenze notevoli dei piani di studio ...perchè??

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  • Differenze notevoli dei piani di studio ...perchè??

    Buonasera a tutti. Scrivo in questo forum con la speranza che qualcuno mi illumini in merito alla questione "piano di studi" del Corso Triennale L19 di Unimarconi VS Unifi e del perchè, tra i due rispettivi corsi, ho notato differenze notevoli le quali hanno alimentato ancor di più il mio dubbio amletico, ovvero " iscrivermi al percorso tradizionale con Unifi oppure iscrivermi al percorso con Unimarconi". Il dubbio nasce dal fatto che Unifi ha uniformato il piano di studi senza più suddividere il Corso in due percorsi distinti (educatore prima infanzia/educatore sociale e di comunità) ampliando l'offerta formativa con insegnamenti molto più approfonditi. Unimarconi (che personalmente ritengo essere un'università molto seria e all'avanguardia) ha mantenuto il percorso separato e leggendo gli insegnamenti del piano di studi, mi sono sembrati un po' obsoleti ecco...forse mi sbaglio e chiedo a voi un'opinione spassionata. La mia situazione? Sono insegnante di ruolo, con famiglia, sicuramente potrei chiedere un riconoscimento dei CFU perchè ho qualche specializzazione che mi consentirebbe magari di non sostenere alcuni esami.. Chiaramente non vorrei fermarmi a L19 ma proseguire in futuro con un percorso magistrale perchè nel mio lavoro non si puo' pensare di non evolversi, aggiornarsi e crescere in un'ottica di apprendimento per tutto l'arco della vita. Certo che un percorso con un'università tradizionale ora per me sarebbe un massacro soprattutto perchè conciliare lavoro/famiglia con lezioni in presenza significherebbe essere molto "assente" ed è per questo che avrei optato per un percorso con Unimarconi. Però sono rimasta spiazzata dall'impianto del Corso di Studi che ho trovato poco aggiornato... se, ad esempio, dopo il percorso triennale, decidessi di completare e iscrivermi ad un percorso magistrale con Unifi sarebbe fattibile? Perdonate la mia confusione, ma d'altra parte se non avessi avuto nessun dubbio non avrei chiesto un consiglio al vostro fantastico forum! Grazie a chi rispondera'.

  • #2
    Ciao,

    con il regolamento sull'autonomia di cui al decreto MURST 509/1999, attuativo dell'articolo 17, comma 95, della legge 127/1997, si è avuta una svolta epocale negli ordinamenti didattici universitari, poiché si è attuato il principio secondo cui gli atenei sono autonomi nella definizione degli stessi e che il valore legale non dipende più da imposizioni dall'altro o da una regìa centralizzata, bensì dall'ascrizione dei corsi di studio progettati a livello locale a dei contenitori ministeriali detti classi, nel rispetto di alcuni vincoli piuttosto laschi.
    La allora facoltà di Scienze della formazione, già Magistero, dell'Università di Firenze prima dell'entrata in vigore del decreto MIUR 270/2004, correttivo del prefato regolamento, aveva attivato ben 4 distinti corsi di laurea dell'allora classe 18, corrispondente all'attuale L-19, dopodiché c'è stata una razionalizzazione che ha portato alla notevole contrazione dell'offerta formativa (anche perché il Ministero ha introdotto dei paletti in merito sia alla differenziazione del singolo corso di studi monoclasse in curricula sia rispetto alla possibilità di attivare più corsi della stessa classe).

    Sennonché sono intervenuti il d.lgs. 65/2017, il decreto MIUR del 09/05/2018, senza numero, protocollato al numero 378/2018 al registro generale della corrispondenza in uscita per la trasmissione alla Corte dei conti, e la legge 205/2017 (che è la legge di stabilità e bilancio, cioè la legge finanziaria, per il 2018 e non, come erroneamente si legge spesso, la legge Iori: il disegno di legge Iori non è mai stato neanche discusso, ma i suoi contenuti furono appunto trasposti nella legge di bilancio), che hanno regolamentato le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e pedagogista (al riguardo è in itinere un percorso legislativo che porterà all'istituzione di un ordine professionale con un albo unico suddiviso in due sezioni oppure due albi) e introdotto degli obblighi formativi specifici per chi intende svolgere attività di operatore per i servizi all'infanzia nella fascia di età da 0 a 3 anni (operatore della prima infanzia). Al di là delle deroghe di cui può beneficiare chi sia in possesso di specifici requisiti durante la fase transitoria, per potersi abilitare come operatore della prima infanzia occorrono, alternativamente:
    • laurea L-19 con percorso di formazione specifico da 60 crediti per addetti ai servizi educativi per la prima infanzia rispondente ai requisiti di cui all'allegato B del decreto MIUR 09/05/2018 (firmato da quella 'nzevata di Valeria Fedeli), integrato all'interno del corso di laurea ovvero erogato mediante didattica aggiuntiva (parallelamente al corso o anche da integrarsi successivamente).
    • laurea v.o. in Scienze della formazione primaria indirizzo Scuola dell'infanzia ovvero laurea magistrale di classe LM-85bis seguìte da un corso di specializzazione da 60 crediti il cui accesso è riservato a coloro che siano in possesso di uno di tali due titoli.
    La laurea di classe L-19 abilita all'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico indipendentemente dal fatto che sia comprensiva o meno del percorso specifico abilitante ai servizi per la prima infanzia.
    Le lauree delle classi LM-50, LM-57, LM-85, LM-93 abilitano alla professione di pedagogista.
    L'educatore professionale in àmbito socio-sanitario continua a essere abilitato mediante laurea sanitaria specifica di classe SNT/2 o L-SNT/2.
    BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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