annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

Cassazione: laurea vecchio ordinamento e laurea nuovo ordinamento hanno stesso valore

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • Cassazione: laurea vecchio ordinamento e laurea nuovo ordinamento hanno stesso valore

    È stata pubblicata ieri l'ordinanza della sezione lavoro della Corte di cassazione n. 19617 del 18 settembre scorso, relativa alla causa R.G. 10558/2015, all'esito dell'udienza del 16/07/2020, secondo cui per l'accesso alla dirigenza, in questo caso in àmbito sanitario, è sufficiente la laurea, ai sensi dell'art. 15-septies, comma 2, del d.lgs. 502/1992 e dell'art. 70 del DPR 483/1997, e non occorre la laurea magistrale.
    Questa sentenza è molto importante perché afferma (o meglio ribadisce, essendo già stato affermato in svariati pronunciamenti amministrativi, ex plurimis quelli del Tar Lazio del 2009 e del 2012 richiamati dall'ordinanza de qua) quanto io vado sostenendo da anni, cioè che la laurea del vecchio ordinamento e quello del nuovo sono perfettamente equivalenti, per un principio molto semplice: si chiamano nello stesso modo. Non esiste infatti la laurea di primo livello, non esiste la laurea triennale, non esiste (più) la laurea breve (che era il vecchio diploma universitario); esiste il diploma rilasciato al termine del primo ciclo degli studi universitari di cui al processo di Bologna, che nell'ordinamento italiano assume la denominazione di «laurea» tout court, senza ulteriori specificazioni, predicati o complementi, e viene altresì chiamato «diploma di laurea» in quanto il termine "diploma" indica genericamente qualsiasi titolo di studio.
    Si applica altresì la direttiva 1989/48/CE, entrata in vigore già dieci anni prima della riforma universitaria e anteriore a qualsiasi norma applicabile alla dirigenza (la dirigenza pubblica è stata introdotta con d.lgs. 29/1993), che stabilisce che il titolo accademico si consegue all'esito positivo di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di 3 anni.

    Il pronunciamento conferma, dunque, quanto espresso dal Dipartimento della funzione pubblica nelle circolari n. 6350/2000, 3/2005 e 4/2005 e nel parere UPPA 42/2008, cioè che la pretesa della laurea specialistica o magistrale può essere avanzata solo nei casi espressamente previsti dalla legge, che deve richiamare esplicitamente il titolo di secondo ciclo in conformità alle finalità formative della laurea magistrale medesima (attenendosi peraltro rigidamente alle motivazioni per cui il titolo di secondo ciclo è necessario, che sono quelle previste dai DD.MM. 509/1999 e 270/2004, i quali sono vincolati alle norme del processo di Bologna, che prevalgono sul diritto interno, e all'European qualification framework, previsto dalla raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea 189/2003 così come modificata nel 2017; N.B.: in base a queste norme master e laurea magistrale hanno identico valore).
    Alla luce di quanto sopra, l'equiparazione delle vecchie lauree alle lauree specialistiche e alle lauree magistrali disposta dal D.I. 9 luglio 2009 è da considerarsi senz'altro illegittima; al massimo si potrebbe disporre, per legge e non certamente per regolamento ministeriale, la possibilità di conseguire una laurea magistrale, per i laureati del previgente ordinamento, con un percorso abbreviato, nell'ipotesi in cui la conversione dei piani di studio da loro rispettivamente seguìti dovesse risultare eccedente i 180 crediti previsti da una laurea.
    Ultima modifica di dottore; 05-02-2025, 19:18.
    BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business and public communication PhD candidate

  • #2
    Originariamente inviato da dottore Visualizza il messaggio
    Alla luce di quanto sopra, l'equiparazione delle vecchie lauree alle lauree specialistiche e alle lauree magistrali disposta dal D.I. 9 luglio 2009 è da considerarsi senz'altro illegittima
    Fammi capire meglio, secondo te uno che ha conseguito una laurea di 5 anni nel vecchio ordinamento non dovrebbe averla equiparata ad una laurea magistrale?
    Mi pare un nonsense sinceramente.
    Un sito web da visitare se si hanno 5 minuti liberi:
    digitalArs.it - Immagini digitali per persone reali

    Commenta


    • #3
      Originariamente inviato da Bmastro Visualizza il messaggio
      Fammi capire meglio, secondo te uno che ha conseguito una laurea di 5 anni nel vecchio ordinamento non dovrebbe averla equiparata ad una laurea magistrale?
      Mi pare un nonsense sinceramente.
      Il «secondo me» in diritto non esiste; laurea v.o. (che poi nella maggior parte dei casi erano 4 anni, non 5) e laurea n.o. sono giuridicamente la stessa e identica cosa e questo, malgrado forti resistenze da tutte le parti, è incontrovertibile. Quello di valore legale è un concetto giuridico, non legato alla sostanza ma, per definizione, alla forma.
      E comunque anche a livello di sostanza 5 anni (che poi nella maggior parte dei casi, ut supra, sono 4) non è la stessa cosa di 3+2, perché 3+2 sono due titoli, non uno. E l'equiparazione prevista dal D.I. 09/07/2009 riguarda esclusivamente la laurea magistrale, cioè il +2, senza considerare quello che c'è prima. É come se quando hanno istituito il dottorato di ricerca (DPR 382/1980) avessero stabilito che le vecchie lauree sono equiparate ad esso. Ma è questo a essere un nonsense, poiché i cicli non sono concatenati l'uno all'altro. Io posso laurearmi in Lettere, Informatica, Ingegneria, Scienze biologiche, Fisica, Infermieristica e successivamente conseguire una laurea magistrale in Scienze economico-aziendali, Scienze delle pubbliche amministrazioni, Scienze della comunicazione pubblica e d'impresa e pubblicità , e non ha nessun senso che un laureato in Economia del turismo, in Scienze politiche o in Scienze della comunicazione del previgente ordinamento sia equiparato a me, poiché i suoi studi non hanno alcuna corrispondenza con i miei. Stessa cosa una persona laureata in Scienze della comunicazione che poi ha conseguito una laurea magistrale in Linguistica: perché un vecchio laureato in Lettere dovrebbe essere equiparato a lui, se hanno studiato cose completamente diverse? Nel predisporre le equiparazioni si è tenuto conto della sola laurea magistrale andandosene per un'idea di attinenza della ipotetica laurea d'accesso, ma il fatto che chi si iscrive a Linguistica provenga da Lettere e chi si iscrive a Informazione e sistemi editoriali provenga da Scienze della comunicazione è una mera supposizione (per la cronaca, i casi di cui sopra sono tutti reali).
      Ultima modifica di dottore; 02-02-2021, 14:55.
      BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business and public communication PhD candidate

      Commenta


      • #4
        Aggiungo, altresì, che nessuno ha messo in discussione che i diplomi rilasciati al termine dei nuovi corsi di istruzione secondaria di secondo grado sperimentali di durata quadriennale abbiano lo stesso e identico valore legale di quelli ordinari, anzi sono stati anche disattivati (da anni oramai) i corsi annuali integrativi per l'istituto magistrale e il liceo artistico equiparando di fatto le vecchie maturità  magistrale e artistica ai titoli finali di corsi quinquennali di istruzione secondaria superiore.
        BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business and public communication PhD candidate

        Commenta


        • #5
          Originariamente inviato da dottore Visualizza il messaggio
          laurea v.o. (che poi nella maggior parte dei casi erano 4 anni, non 5)
          Questo è ininfluente

          Originariamente inviato da dottore Visualizza il messaggio
          E comunque anche a livello di sostanza 5 anni (che poi nella maggior parte dei casi, ut supra), sono 4) non è la stessa cosa di 3+2, perché 3+2 sono due titoli, non uno.
          Pure questo è ininfluente

          Originariamente inviato da dottore Visualizza il messaggio
          Io posso laurearmi in Lettere, Informatica, Ingegneria, Scienze biologiche, Fisica, Infermieristica e successivamente conseguire una laurea magistrale in Scienze economico-aziendali, Scienze delle pubbliche amministrazioni, Scienze della comunicazione pubblica e d'impresa e pubblicità , e non ha nessun senso che un laureato in Economia del turismo, in Scienze politiche o in Scienze della comunicazione del previgente ordinamento sia equiparato a me, poiché i suoi studi non hanno alcuna corrispondenza con i miei.
          Anche questo è ininfluente. La preparazione che si suppone mancante per iscriversi alla magistrale deve essere colmata.
          Un sito web da visitare se si hanno 5 minuti liberi:
          digitalArs.it - Immagini digitali per persone reali

          Commenta


          • #6
            Originariamente inviato da Bmastro Visualizza il messaggio
            Questo è ininfluente
            Se per te è influente la differenza tra 3 e 4, mi spieghi per quale ragione dovrebbe invece essere influente quella tra 4 e 5?
            La laurea è sempre laurea, indipendentemente dalla durata del corso che serve a conseguirla, che peraltro oggi è normale e non più legale (cfr. sentenze da me ripetutamente citate nel forum sul caso Gravilli). Questo afferma la Cassazione. Il resto è costituito da chiacchiere giuridicamente irrilevanti.

            Pure questo è ininfluente
            Invece no, perché la laurea magistrale non assorbe la laurea, sicché affermare che la laurea di vecchio ordinamento è equiparata alla laurea magistrale significa equipararla al titolo che si consegue all'esito di un corso di studi della durata normale di 2 anni, non a due titoli rispettivamente conseguiti all'esito di un corso triennale e uno biennale.

            Anche questo è ininfluente. La preparazione che si suppone mancante per iscriversi alla magistrale deve essere colmata.
            Altra cosa non vera, visto che i corsi di laurea magistrale in astratto sono ad accesso libero e sono le singole università  a porre, eventualmente, dei limiti. Abbiamo avuto nel forum il caso di una titolare di laurea della classe di Scienze e tecnologie informatiche che aveva i requisiti di accesso senza obblighi formativi aggiuntivi a un corso di laurea magistrale di classe LM-63 (Scienze delle pubbliche amministrazioni) a indirizzo economico. La laurea v.o. in Scienze politiche è equiparata a quest'ultima, ma un titolare di laurea in Scienze politiche v.o. e questa collega non hanno neanche un esame in comune.
            La laurea magistrale è un titolo superiore alla laurea, nel quale si affrontano insegnamenti che o sono la replica in piccolo di quanto già  erogato nei corsi di laurea oppure sono completamente nuovi e mai offerti. Sicché, appurato che giuridicamente ciò non esiste, anche dal punto di vista sostanziale l'equiparazione tra una laurea v.o. e una laurea magistrale, perlomeno in à mbito sociale e in à mbito umanistico, è un regalo che è stato fatto ai laureati del previgente ordinamento. Personalmente questo regalo non mi scalfisce più di tanto perché comunque si tratta di una situazione transitoria oramai sulla via dell'esaurimento; quello che personalmente trovo incredibile è il continuo tentativo di togliere valore alle nuove lauree come se esse non fossero lauree intere. Lo stesso parere UPPA sopra citato, pur giungendo alla conclusione che la laurea del nuovo ordinamento consente di accedere a qualsiasi cosa per la quale sia richiesta una laurea, fa una confusione incredibile laddove afferma che nel nuovo ordinamento universitario lo studente ha facoltà  di scegliere il grado di approfondimento desiderato all'interno di un unico corso di durata quinquennale nell'à mbito del quale può decidere di fermarsi al terzo anno, conseguendo la laurea, oppure di completarlo, conseguendo la laurea magistrale. Sappiamo tutti, ovviamente, che non esiste niente del genere.
            BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business and public communication PhD candidate

            Commenta


            • #7
              Originariamente inviato da dottore Visualizza il messaggio
              Se per te è influente la differenza tra 3 e 4, mi spieghi per quale ragione dovrebbe invece essere influente quella tra 4 e 5?
              Quelle che sono state istituite come "lauree brevi" permettevano di laurearsi in tempi minori e fornivano una preparazione nettamente inferiore a quella fornita dalle lauree a 4 anni. Tu forse non lo sai, ma diversi loro esami non erano nient'altro che porzioni degli esami che si erano affrontati nelle lauree del vecchio ordinamento.

              Originariamente inviato da dottore Visualizza il messaggio
              La laurea è sempre laurea, indipendentemente dalla durata del corso che serve a conseguirla, che peraltro oggi è normale e non più legale (cfr. sentenze da me ripetutamente citate nel forum sul caso Gravilli). Questo afferma la Cassazione. Il resto è costituito da chiacchiere giuridicamente irrilevanti.
              Veramente la Cassazione non ha mai scritto che una laurea del vecchio ordinamento non corrisponda ad una laurea magistrale. E' solo una tua elucubrazione.

              Originariamente inviato da dottore Visualizza il messaggio
              Invece no, perché la laurea magistrale non assorbe la laurea, sicché affermare che la laurea di vecchio ordinamento è equiparata alla laurea magistrale significa equipararla al titolo che si consegue all'esito di un corso di studi della durata normale di 2 anni, non a due titoli rispettivamente conseguiti all'esito di un corso triennale e uno biennale.
              Ma non è vero visto che per avere la magistrale devi aver conseguito la laurea del corso triennale.

              Originariamente inviato da dottore Visualizza il messaggio
              Sicché, appurato che giuridicamente ciò non esiste, anche dal punto di vista sostanziale l'equiparazione tra una laurea v.o. e una laurea magistrale, perlomeno in à mbito sociale e in à mbito umanistico, è un regalo che è stato fatto ai laureati del previgente ordinamento.
              Ma quale regalo?
              Ti faccio un esempio concreto. Vecchio ordinamento di biologia: 5 anni con 26 esami. Per quale motivo non dovrebbe essere equiparato ad una LM-6? Solo perchè chi ha una LM-6 ha anche una L? Ti rendi conto che è un'assurdità ? La preparazione di un laureato che ha conseguito quella laurea è perfettamente comparabile a quella di uno che ha fatto un 3+2.


              Originariamente inviato da dottore Visualizza il messaggio
              Personalmente questo regalo non mi scalfisce più di tanto perché comunque si tratta di una situazione transitoria oramai sulla via dell'esaurimento; quello che personalmente trovo incredibile è il continuo tentativo di togliere valore alle nuove lauree come se esse non fossero lauree intere.
              E questo comunque è un problema culturale che non deve portare alla discriminazione dei laureati del vecchio ordinamento.
              Un sito web da visitare se si hanno 5 minuti liberi:
              digitalArs.it - Immagini digitali per persone reali

              Commenta


              • #8
                Ma quale regalo?
                Ti faccio un esempio concreto. Vecchio ordinamento di biologia: 5 anni con 26 esami. Per quale motivo non dovrebbe essere equiparato ad una LM-6? Solo perchè chi ha una LM-6 ha anche una L? Ti rendi conto che è un'assurdità ? La preparazione di un laureato che ha conseguito quella laurea è perfettamente comparabile a quella di uno che ha fatto un 3+2.
                Credo che lui si riferisca ai vecchi corsi quadriennali, vedasi giurisprudenza o sc. politiche; sicuramente i corsi vecchio ordinamento in materie scientifiche/sanitarie sono assolutamente equiparabili, tant'è che sono proprio quelle le cui rispettive lauree (aka triennali) sono bistrattate e considerate un percorso non concluso (ingegneria/matematica/chimica/biologia/e company).

                Nelle suddette aree o hai L+LM o sei considerato "mozzo" e questo nessuna ordinanza potrà  mai cambiarlo, oltre al casino che già  è stato fatto "nomenclando con aggettivo iunior" le professioni alle quali si può accedere previo esame di stato con laurea di durata triennale, degradandole a mio parere oltre misura.

                Commenta


                • #9
                  Originariamente inviato da BeardedSnow Visualizza il messaggio
                  Credo che lui si riferisca ai vecchi corsi quadriennali, vedasi giurisprudenza o sc. politiche; sicuramente i corsi vecchio ordinamento in materie scientifiche/sanitarie sono assolutamente equiparabili, tant'è che sono proprio quelle le cui rispettive lauree (aka triennali) sono bistrattate e considerate un percorso non concluso (ingegneria/matematica/chimica/biologia/e company).
                  Beh, qua a Padova il vecchio corso quadriennale di giurisprudenza era fottutamente difficile e scremava gli studenti senza pietà . Chi si laureava in giurisprudenza col v.o. a Padova aveva un'ottima preparazione, sicuramente paragonabile a quella di chi ora studia 5 anni. Gli esami erano meno, ma molto più corposi.
                  Per quanto riguarda scienze politiche non saprei che dire in merito, sinceramente mi sembrava facile allora e mi sembra facile pure adesso, ma la mia è solo un'opinione senza particolari riscontri.
                  Un sito web da visitare se si hanno 5 minuti liberi:
                  digitalArs.it - Immagini digitali per persone reali

                  Commenta


                  • #10
                    Originariamente inviato da dottore Visualizza il messaggio
                    Se per te è influente la differenza tra 3 e 4, mi spieghi per quale ragione dovrebbe invece essere influente quella tra 4 e 5?
                    Secondo me il problema va visto da un'altra angolazione.

                    Fermorestando il fatto che si farà  come dirà  la legge... è evidente che "la legge" non è sempre per forza perfetta.
                    Va seguita, ma non vuol dire che sia "il verbo".

                    Nello specifico, è facile paragonare Lauree "da 4 anni" con Lauree "da 3 anni" (es. Economia V.O. e N.O.). Oppure Lauree da 4 anni con lauree di 5 (es. Giurisprudenza V.O. e N.O.)...

                    Molto più difficile è paragonare lauree da 5 con lauree da 3 anni. Ad esempio una ingegneria (ciclo unico, 5 anni) del vecchio ordinamento con una ingegneria del nuovo. Li gli anni di differenza sono due, ed infatti pur potendosi iscrivere all'ordine (in entrambi i casi sempre e soltanto dopo un esame di stato), le abilitazioni sono molto diverse.
                    Col vecchio ordinamento sei ingegnere e basta. Con il nuovo, l'ipotetico ingegnere con la laurea (normale/semplice/triennale) sarà  un ingegnere JUNIOR, e soltanto dopo ave preso ANCHE la magistrale sarà  chiamato (finalmente) ingegnere.
                    Quindi possiamo dire (parlando almeno di ingegneria) che la laurea del nuovo ordinamento (normale/semplice/triennale) è una laurea Junior?
                    A quanto pare, secondo la cassazione NO...

                    Bachelor Business Administration @John Cabot University
                    CV Dettagliato: https://www.gallinaro.org

                    Commenta


                    • #11
                      Originariamente inviato da F3d3r1c0 Visualizza il messaggio
                      Molto più difficile è paragonare lauree da 5 con lauree da 3 anni. Ad esempio una ingegneria (ciclo unico, 5 anni) del vecchio ordinamento con una ingegneria del nuovo. Li gli anni di differenza sono due, ed infatti pur potendosi iscrivere all'ordine (in entrambi i casi sempre e soltanto dopo un esame di stato), le abilitazioni sono molto diverse.

                      Col vecchio ordinamento sei ingegnere e basta. Con il nuovo, l'ipotetico ingegnere con la laurea (normale/semplice/triennale) sarà  un ingegnere JUNIOR, e soltanto dopo aver preso ANCHE la magistrale sarà  chiamato (finalmente) ingegnere.
                      E qui ti voglio...

                      La parola chiave, che tu stesso hai evidenziato, e mi riferisco ad "ANCHE", non è corretta: tu puoi conseguire una laurea magistrale in ingegneria senza aver prima conseguito una laurea in ingegneria (e per meglio capirci intendo dire quella triennale); ti basta infatti avere una qualsiasi laurea e i CFU nei settori che ogni università  specifica (ed eventualmente un certo voto di laurea) per soddisfare i requisiti di ammissione al corso di laurea magistrale.

                      Per fare un esempio pratico puoi aver fatto matematica, chimica, fisica, oppure diversi corsi con nomi tipo "Scienze e tecniche xxxxxxxxxx" e poi magari cambiare corso di studi e laurearti in lettere, storia, filosofia, scienza politiche e via dicendo, riuscendo a soddisfare i requisiti di accesso alla laurea magistrale in ingegneria se in precedenza hai comunque acquisito i relativi CFU nei settori richiesti (normalmente sono richiesti tra gli 80 e i 120 CFU suddivisi tra materie di base e caratterizzanti).

                      E non è infrequente trovare laureati magistrali in ingegneria senza essere laureati in ingegneria (scusate il bisticcio di parole), che in pratica si troverebbero ad avere conseguito in due anni un titolo di studio che altri, nel VO, hanno conseguito in 5 anni.

                      Commenta


                      • #12
                        Originariamente inviato da AC1000 Visualizza il messaggio
                        E non è infrequente trovare laureati magistrali in ingegneria senza essere laureati in ingegneria (scusate il bisticcio di parole), che in pratica si troverebbero ad avere conseguito in due anni un titolo di studio che altri, nel VO, hanno conseguito in 5 anni.
                        Vero.
                        Però se i requisiti sono precisi e vengono soddisfatti (es. N. cfu in settori specifici) alla fine chissenefrega dove e cose si è fatto per prendere la laurea.

                        A meno di non voler dire che (faccio un esempio...) ANALISI1 fatta a MATEMATICA o FISICA non sia comparabile ad ANALISI1 fatta a INGEGNERIA. E se ci pensi è un paradosso.

                        Quindi una possibile soluzione (almeno per ingegneria) sarebbe quello di mettere dei paletti moltro stringenti sull'accesso alla magistrale.

                        o no?
                        Bachelor Business Administration @John Cabot University
                        CV Dettagliato: https://www.gallinaro.org

                        Commenta


                        • #13
                          Per facoltà  come chimica, biologia, ingegneria, agraria non vi sarà  mai nessuna equiparazione, il problema è a monte secondo me:
                          o il percorso non andava spezzato oppure si doveva studiare un miglior metodo per classificare e nomenclare le professioni alle quale si può accedere previo esame di stato con L(triennale o quel che è), perché ad oggi, dopo praticamente vent'anni, ancora non si è capito nonostante vi sia letteratura a tal proposito, cosa possa fare un professionista iunior rispetto al rispettivo laureato magistrale abilitato, c'è un campo di intersezione nebuloso e pericoloso, sopratutto se qualcuno deve firmare qualcosa prendendosene poi responsabilità  e non è assolutamente una cosa banale.

                          A mio parere il problema di fondo è quello, non il fatto che si possa accedere a una LM di ingegneria passando da altro, o viceversa.

                          Commenta


                          • #14
                            Scusatemi per il ritardo. Ho scritto questo post a pezzi nei ritagli di tempo. Spero di avere incluso tutto.

                            Originariamente inviato da Bmastro Visualizza il messaggio
                            Quelle che sono state istituite come "lauree brevi" permettevano di laurearsi in tempi minori e fornivano una preparazione nettamente inferiore a quella fornita dalle lauree a 4 anni.
                            La denominazione ufficiale delle lauree brevi, previste dalla legge 341/1990, era "diploma universitario". Il diploma universitario era un'altra cosa (e la sua equiparazione alla laurea non è illegittima in quanto è stata disposta per legge, con un decreto interministeriale che la attua; è invece palesemente illegittima l'equiparazione delle vecchie lauree alle lauree specialistiche e alle lauree magistrali in quanto è stabilita solo con decreto interministeriale senza che vi sia a monte una legge che la preveda). Con la riforma è stato stabilito di ridurre la durata dei corsi di laurea, non di introdurre un nuovo titolo breve. La laurea magistrale, come il master, è un di più rispetto alla laurea e non un suo completamento.

                            Tu forse non lo sai, ma diversi loro esami non erano nient'altro che porzioni degli esami che si erano affrontati nelle lauree del vecchio ordinamento.
                            Premesso che l'esperienza individuale è aneddotica e in quanto tale non è generalizzabile, lo so benissimo, essendomi iscritto all'università  per la prima volta nell'anno in cui è entrata in vigore la riforma. Gli studenti del previgente ordinamento avevano, oltre alla tesi e a 3 idoneità , 24 esami annuali, che corrispondevano a da 60 ore, lungo l'arco di 5 anni. Gli studenti del nuovo ordinamento, oltre alla prova finale (5 crediti) e al tirocinio (5 crediti), avevano 32 insegnamenti da 5 crediti, corrispondenti a 30 ore, e un insegnamento da 10 crediti, corrispondente a 60 ore. Quest'ultimo insegnamento corrispondeva perfettamente a quello del vecchio ordinamento, che, per la cronaca, nel vecchio ordinamento era al quinto anno e nel nuovo al primo. Tutti gli altri corrispondevano a metà  insegnamento del previgente ordinamento; solitamente anche quelli del nuovo seguivano l'insegnamento per intero, solo che le due metà  corrispondevano a due esami diversi.
                            Facendo le debite proporzioni, dunque, il carico didattico al netto delle altre attività  formative (tesi, idoneità , tirocinio) era di 240 crediti in 5 anni e cioè di 48 crediti medi all'anno per il vecchio ordinamento, e di 165 crediti in 3 anni, cioè oltre 56 crediti medi all'anno, per il nuovo.
                            Dal punto di vista quantitativo, dunque, certamente gli studenti del nuovo ordinamento studiavano complessivamente un po' di più; se poi ci aggiungevano la laurea specialistica (all'epoca si chiamava così e, a differenza delle attuali lauree magistrali, era in continuità  con la laurea associata), andavano a sostenere esami del tutto nuovi e inesistenti nel vecchio ordinamento.
                            Poi, della preparazione possiamo parlare. A mio avviso la preparazione era minore nel nuovo ordinamento ma non perché il carico didattico fosse più basso, ma proprio a causa dell'eccessivo frazionamento della didattica (in altre sedi, quali Urbino, lo definirei polverizzazione). Sostenere un unico esame da 15 crediti non è come sostenerne 3 da 5, e penso che non ci sia neanche bisogno di spiegare il perché. E sicuramente quello che ti rimane dopo, nella frenetica rincorsa all'esame successivo, è molto meno, con conseguente inefficacia della formazione sul lungo termine e dunque abbassamento qualitativo.
                            Va detto, di contro, che la parcellizzazione della didattica non era prevista da nessuna parte nei testi della riforma. Si trattò di un effetto collaterale dovuto alla conquistata autonomia delle sedi. Molti atenei ne approfittarono per dispensare insegnamenti per contratto a destra e a manca (potrei elencare almeno dieci persone non laureate che si ritrovarono in cattedra all'università , a cominciare da Maurizio Costanzo), e per far ciò dovevano necessariamente spezzare gli insegnamenti. Non tutti gli atenei operarono questa scelta; ad esempio a Giurisprudenza alla Federico II di Napoli si decise di lasciare l'organizzazione annuale della didattica, semplicemente contraendo gli esami di 4 anni in 3 e aggiungendovi le idoneità  di lingua e di informatica; alla lunga quella scelta si rivelò saggia perché l'esperienza altrui aveva dimostrato che la parcellizzazione non serviva (o quantomeno non bastava da sola) ad arginare il fenomeno del fuoricorso, anzi forse lo ha acuito. Tant'è che quando è arrivata la Moratti, come è noto, ha stabilito che ogni esame deve pesare almeno 6 crediti (solo le attività  ad elevato contenuto sperimentale o pratico e, secondo alcune interpretazioni, quelle a scelta possono essere di peso inferiore) e il numero complessivo di esami in può essere di 20 per i corsi di laurea, 12 per i corsi di laurea magistrale, 30 per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico di durata quinquennale e 36 per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico di durata esennale (per i master, le scuole di specializzazioni e i dottorati non ci sono limiti). A tal riguardo vorrei giusto far presente che nel polo delle scienze sociali dell'Università  di Firenze, composto dalle allora facoltà  di Scienze politiche "Cesare Alfieri", Economia e Giurisprudenza, questa decisione fu anticipata di un anno, abolendo tutti gli insegnamenti da 3 crediti (e con essi il sottobosco di docenti a contratto) e prevedendone solo da 6 e da 9 (ora ci sono anche da 12 e 15). Il regolamento transitorio per i fuoricorso dei corsi di laurea quadriennali in Scienze politiche e Scienze dell'amministrazione però stabilì che, essendo completamente estinta l'offerta di insegnamenti relativi a tali corsi, i loro iscritti potevano scegliere insegnamenti del nuovo ordinamento facendo valere quelli da 3 crediti come semestrali e quelli da 6 crediti in su come annuali. Potete benissimo immaginare ciò che accadde: tutti a scegliere insegnamenti da 6 crediti, oppure sceglievano quelli da 9 mettendosi d'accordo con il docente per la riduzione proporzionale del programma ai soli primi due moduli (i docenti la concedevano volentieri, pur di toglierseli di torno); ne consegue che l'ipotetico fuoricorso storico che non aveva sostenuto neanche un esame poteva conseguire il titolo di vecchio ordinamento con 24 esami da 6 crediti, pari a soli 144 crediti, ritrovandosi equiparato a chi ha una laurea magistrale (180+120 = 300). Non solo: siccome gli esami venivano registrati in carriera come esami annuali del vecchio ordinamento (il trucco era lì), se questi adesso decidono di iscriversi a un corso di nuovo ordinamento per conseguire un secondo titolo si ritrovano, a seconda dei sistemi di conversione adottati dalla singola sede, con almeno 8 crediti ad esame (la Suor Orsola Benincasa di Napoli, che è la meno generosa, tanti ne riconosce, ma c'è chi arriva a 15 e sinanche chi non pone limiti, potendo arrivare per il singolo esame a 18 crediti. La conversione prevista dalle norme per l'accesso all'insegnamento secondario è 12), cioè siamo praticamente alla supervalutazione dell'usato.

                            Veramente la Cassazione non ha mai scritto che una laurea del vecchio ordinamento non corrisponda ad una laurea magistrale. E' solo una tua elucubrazione.
                            La Cassazione, in conformità  peraltro ad alcuni pronunciamenti della giustizia amministrativa e in linea con plurime interpretazioni fornite dal Dipartimento della funzione pubblica, ha stabilito infatti che la laurea del vecchio ordinamento e quella del nuovo sono la stessa cosa, indipendentemente dalla durata del corso di studi finalizzato a conseguire il titolo di studio denominato "laurea". In effetti non è entrata direttamente nel merito della illegittimità  dell'equiparazione della laurea v.o. alla laurea magistrale, ma semplicemente in virtù del principio secondo cui ne eat iudex extra petita partium. Giova rammentare che nel ricorso de quo la ricorrente adduceva l'illegittimità  del conferimento di incarichi dirigenziali ad interim a persone in possesso di laurea del nuovo ordinamento sostenendo che la legge richiedesse il diploma di laurea e che nel nuovo ordinamento è la laurea magistrale ad essere equiparata ex lege al diploma di laurea, ovverosia presentava una richiesta di tipo negativo: dal suo punto di vista, giuridicamente infondato, è la la laurea magistrale a valere quanto una vecchia laurea, con conseguente abbassamento del valore della nuova laurea, e non la vecchia laurea a valere quanto la laurea magistrale ai fini dell'accesso ai concorsi pubblici, fermo restando che la laurea conserva il valore che le è proprio.
                            Rileva a tal riguardo la Suprema corte, premesso che la legge che consente l'attribuzione di quell'incarico parla di diploma di laurea, rileva che:
                            - una direttiva comunitaria del 1989 (punto 25) parla di diploma conseguito al termine di un corso di livello post-secondario di durata non inferiore a tre anni;
                            - la normazione susseguitasi negli anni alterna tranquillamente le locuzioni "diploma di laurea" e "laurea" (punto 24, che adotta una formula lessicale che peraltro mi pare di aver già  letto tal quale in qualche altra sentenza) utilizzando il termine "diploma" non come denominazione specifica del titolo ma per riferirsi genericamente a un titolo di studio (passim; al riguardo si veda la legge 341/1990 sulla differenza tra diploma universitario e diploma di laurea, da cui si evince chiaramente la ragione dell'uso della parola "diploma");
                            - la ratio della riforma (punto 38) era quella di ridurre la durata degli studi universitari al fine di anticipare l'ingresso nel mondo del lavoro, fine che sarebbe vanificato se si obbligassero tutti i laureati a conseguire anche il titolo di secondo ciclo per giungere allo stesso livello che ante riforma si poteva raggiungere con un unico corso e un unico titolo;
                            - il diploma di laurea del previgente ordinamento è stato sostituito dalla laurea (punto 35), cosa verissima dal momento che i vecchi corsi di laurea di durata quadriennale e quinquennale sono stati trasformati in corsi di laurea e i corsi di laurea specialistica, poi magistrale, sono stati attivati separatamente e peraltro diversi anni dopo;
                            - l'unico titolo di studio conosciuto con il nome di "laurea" nell'attuale ordinamento è quella cosiddetta (impropriamente) triennale e laddove il legislatore intenda richiedere un ulteriore titolo superiore e specializzante lo deve fare espressamente (punto 36, citando Tar Lazio 10729/2009 e 430/2012, e punto 23). D'altro canto, se il legislatore avesse voluto che la laurea del nuovo ordinamento fosse altra cosa rispetto a quella del vecchio, l'avrebbe denominata diversamente.
                            Per i motivi di cui sopra, la Corte non entra proprio nel merito dell'equiparazione disposta dal D.I. 9 luglio 2009, che non viene neanche citato in quanto norma di rango ultrasecondario (al di sopra ci sono il regolamento generale, la legge e la direttiva comunitaria) e dunque illegittima in quanto in aperto contrasto con le norme preordinate (principio della gerarchia delel fonti: lex superior derogat inferiori); era la ricorrente che si era limitata a dedurre che «ex lege» (senza citare gli estremi di questa legge, che poi legge non è) la laurea magistrale è equiparata al vecchio diploma di laurea, cosa falsa in quanto l'equiparazione (che a differenza dell'equipollenza gode della proprietà  commutativa) della laurea magistrale alle vecchie lauree, ai soli fini dell'accesso a concorsi pubblici, è semmai una conseguenza dell'equiparazione delle vecchie lauree alle lauree magistrali. Infatti l'intenzione non era certamente quella di ridurre il valore delle lauree magistrali, che è definito dal decreto MIUR 270/2004 e dal processo di Bologna, ma semmai garantire ai vecchi laureati i medesimi sbocchi di cui godevano in passato.

                            Ma non è vero visto che per avere la magistrale devi aver conseguito la laurea del corso triennale.
                            Non è detto che tu abbia conseguito la laurea nello stesso à mbito disciplinare.
                            Forse facendoti un esempio le cose ti risulteranno più chiare. Questo è il piano di studi di una mia amica, laureata in Lettere con il previgente ordinamento:
                            1. Letteratura italiana (due annualità )
                            2. Geografia
                            3. Storia della Chiesa
                            4. Teorie e tecniche delle comunicazioni di massa
                            5. Storia dell'arte medievale e moderna (due annualità )
                            6. Storia medievale
                            7. Storia della lingua italiana
                            8. Storia della questione meridionale (due annualità )
                            11. Storia del risorgimento
                            12. Storia moderna (due annualità )
                            13. Storia del Rinascimento
                            14. Storia contemporanea (due annualità )
                            15. Letteratura latina
                            16. Filologia romanza
                            17. Idoneità  di latino scritto
                            Sono 9 esami annuali + 5 esami biennali + una idoneità , il tutto in 4 anni. Volendo valorizzare ogni annualità  come 12 crediti, siamo a 228, oltre la tesi.
                            Su certificato e pergamena è scritto solo «Lettere», comunque si tratta dell'indirizzo moderno, settore storico-artistico. Ora io francamente per quanto voglia bene alla mia amica e la consideri una persona molto colta faccio veramente fatica a credere che grazie a questa laurea sia un'esperta in à mbito letterario o in storia dell'arte. Eppure questa laurea in base al D.I. 9 luglio 2009 sarebbe equiparata alle seguenti classi:
                            * LM-1 Antropologia culturale ed etnologia
                            * LM-2 Archeologia
                            * LM-5 Archivistica e biblioteconomia
                            * LM-10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali (laurea magistrale che dà  accesso all'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di cui alla sezione A dell'albo degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori!)
                            * LM-11 Conservazione e restauro dei beni culturali
                            * LM-14 Filologia moderna
                            * LM-15 Filologia, letterature e storia dell'antichità 
                            * LM-39 Linguistica
                            * LM-43 Metodologie informatiche per le discipline umanistiche
                            * LM-45 Musicologia e beni culturali
                            * LM-64 Scienze delle religioni
                            * LM-65 Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale
                            * LM-80 Scienze geografiche
                            * LM-84 Scienze storiche
                            * LM-89 Storia dell'arte
                            In realtà , il decreto prevede che l'equiparazione in direzione vecchio ordinamento verso laurea magistrale operi nei confronti di un'unica classe, ma tale classe desse essere certificata dall'università  che ha rilasciato il titolo. Finché la competente struttura collegiale non si pronuncia al riguardo, la segreteria non è in grado di rilasciare tale certificazione. Siccome la quasi totalità  delle università  italiane sono inadempienti, di fatto l'equiparazione viene fatta valere per tutte le classi.
                            Ordunque, facile chiedersi cosa ha a che fare questo percorso di studi con, ad esempio, le seguenti combinazioni:
                            - laurea in Scienze e tecniche psicologiche + laurea magistrale in Antropologia;
                            - laurea in Sociologia + laurea magistrale in Scienze dello spettacolo;
                            - laurea in Scienze della comunicazione + laurea magistrale in Informatica umanistica;
                            - laurea in Scienze giuridiche + laurea magistrale in Archivistica;
                            - laurea in Storia + laurea magistrale in Scienze antropologiche e geografiche;
                            - laurea in Filosofia + laurea magistrale in Scienze storico-religiose;
                            - laurea in Scienze politiche + laurea magistrale in Storia moderna e contemporanea;
                            - laurea in Scienze della comunicazione + laurea magistrale in Linguistica.
                            Sicuramente sto parlando di casi (relativamente) rari, ma l'esempio serve solo a indurre il lettore a far capire che le questioni su equipollenze, equiparazioni ed equivalenze vanno prese per quel che sono: questioni meramente giuridiche che hanno una correlazione assai debole con, se non prescindono completamente da, logiche di sostanza (che poi in diritto la forma è sostanza è un altro discorso). E infatti abbiamo anche Scienze e tecniche dell'interculturalità  v.o. equiparata a Lingue straniere per la comunicazione internazionale nonché a Servizio sociale e politiche sociali (che però all'inverso è equiparata a Scienze politiche v.o.).

                            Ma quale regalo?
                            Ti faccio un esempio concreto. Vecchio ordinamento di biologia: 5 anni con 26 esami. Per quale motivo non dovrebbe essere equiparato ad una LM-6?
                            Come ti ho già  detto, il mio discorso era prettamente giuridico, mentre, per quanto riguarda la sostanza, tu hai ragione in à mbito scientifico e tecnologico, mentre quanto da me asserito vale soprattutto per li à mbiti umanistico e sociale, in cui l'equiparazione tra una laurea in Pedagogia rilasciata nel 1970 e una laurea magistrale in Teorie e metodologie per l'e-learning e la media education è oggettivamente un regalo.
                            Comunque Scienze biologiche v.o. ha l'equiparazione anche con la classe LM-61.

                            Solo perchè chi ha una LM-6 ha anche una L?
                            Quello pure è un discorso giuridico: non ha senso l'equiparazione al titolo superiore se non ci si mette in mezzo anche il titolo inferiore; in questo momento (ferma restando l'illegittimità  a mio avviso del D.I. per una questione di gerarchia delle fonti) si è disposto che la laurea del vecchio ordinamento è equiparata alla laurea magistrale indipendentemente dalla laurea e questo provoca una marea di problemi nei concorsi pubblici, perché se un concorso richiede la laurea e non la laurea magistrale, com'è giusto che sia (e su questo tutta la giurisprudenza è unanime e concorde: per l'accesso alla carriera direttiva, e secondo questa sentenza anche alla dirigenza, la laurea magistrale non serve), il laureato v.o. non ha nessuna equiparazione o equipollenza da far valere, ma deve solo invocare il nebuloso criterio dell'assorbenza del titolo inferiore da parte di quello superiore. Sarebbe stato molto più logico disporre, per legge e non per regolamento, l'equiparazione di ciascuna laurea del v.o. a una classe delle lauree e a una classe delle lauree magistrali, in via puramente transitoria al solo fine di garantire ai vecchi laureati di continuare a poter fare tutto ciò che facevano prima, senza per questo scavalcare i nuovi laureati, non tanto in considerazione del numero di anni, posto peraltro che il concetto di durata legale di un corso di studi è completamente diverso da quello di durata normale (così Tar Puglia, sez. Lecce, 491/2005, e CdS 4427/2005), ma quanto con la finalità  di salvaguardare le posizioni acquisite, estendendo il divieto di reformatio in peius vigente nel diritto privato anche a posizioni giuridiche soggettive derivate dal diritto pubblico.

                            Ti rendi conto che è un'assurdità ? La preparazione di un laureato che ha conseguito quella laurea è perfettamente comparabile a quella di uno che ha fatto un 3+2.
                            Tu continui a parlare di preparazione, fatto non oggettivo e certamente discutibile (anche perché sussistono indefinite variabili individuali), mentre io parlo di diritto, dunque stiamo parlando di due cose diverse, segnatamente stiamo disquisendo opponendo agli argomenti altrui argomenti incompatibili. Sarebbe come se io ti dicessi che le mele che mi hai portato sono gialle e non rosse e tu mi rispondessi che però le bistecche sono di carne rossa. Sono proprio ragionamenti avulsi gli uni dagli altri. Come ti ho già  detto anche io penso che molti laureati v.o. siano mediamente più preparati dei laureati nuovi (laureati, non magistralizzati, perché di solito chi ha conseguito la laurea magistrale ha studiato ALTRE cose), per ragioni diverse (non certamente perché i programmi del nuovo ordinamento siano più piccoli in quanto è il carico didattico complessivo che rileva ai fini della misurazione comparativa), ma questo non ha alcuna rilevanza in merito al valore legale dei titoli. É assolutamente fuor di dubbio che la laurea del nuovo ordinamento ha lo stesso valore legale di quella del vecchio, a dispetto di tutta la resistenza che viene opposta al riguardo dalla società  civile e sovente dalla pubblica amministrazione.

                            E questo comunque è un problema culturale che non deve portare alla discriminazione dei laureati del vecchio ordinamento.
                            A me non pare che siano mai stati discriminati i laureati del previgente ordinamento; semmai vengono discriminati i nuovi (che in gran parte si autodiscriminano).

                            Originariamente inviato da BeardedSnow Visualizza il messaggio
                            Credo che lui si riferisca ai vecchi corsi quadriennali, vedasi giurisprudenza o sc. politiche
                            Infatti

                            sicuramente i corsi vecchio ordinamento in materie scientifiche/sanitarie sono assolutamente equiparabili, tant'è che sono proprio quelle le cui rispettive lauree (aka triennali) sono bistrattate e considerate un percorso non concluso (ingegneria/matematica/chimica/biologia/e company).
                            Sanitarie no.
                            In à mbito sanitario le lauree abilitanti alle professioni 'minori' sono state istituite proprio con la riforma universitaria e non sono affatto bistrattate; per quanto concerne Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria, i corsi del previgente ordinamento sono stati trasformati in corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico (con successiva aggiunta di un anno per Odontoiatria) e con il passaggio da specialistica a magistrale sono stati peraltro fortemente ridotti gli esami di Medicina a causa dell'accorpamento indotto dal massimale di 36 esami e dal minimo di 6 crediti ad esame.

                            Nelle suddette aree o hai L+LM o sei considerato "mozzo"
                            Non in quella sanitaria: per Infermieristica, Ostetricia etc. la laurea magistrale non serve praticamente a niente; molto più utile il master universitario di primo livello, che consente di accedere alle funzioni di coordinamento. La laurea magistrale dovrebbe assorbire anche le funzioni del master, ma anche su questo l'interpretazione della normativa è abbastanza controversa (anche qui ci dovrebbe venire in soccorso il diritto comunitario, secondo cui master e laurea magistrale sono la stessa cosa, ma sorvoliamo).
                            Detto questo, nel mio corso LM-77, come ho più volte scritto, c'era gente laureata in Fisica, Scienze ambientali, Scienze biologiche e vari rami dell'ingegneria che aveva scelto di conseguire una laurea magistrale LM-77; come considerate quelli lì?
                            In Unitelma Sapienza avevo invece conosciuto una collega laureata in una professione sanitaria (non ricordo quale) che aveva conseguito la magistrale LM-63 "Management delle organizzazioni pubbliche e sanitarie" per poi scoprire, suo malgrado, di non poterla usare per accedere al concorso per la dirigenza professionale sanitaria, per la quale ci voleva la magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche. In compenso può partecipare ai concorsi per la dirigenza amministrativa (compreso quello SNA), avendo 5 anni di esperienza in posizione funzionale richiedente laurea (non ha nessuna importanza il fatto che sia inquadrata come infermiere e non come funzionario amministrativo o istruttore direttivo amministrativo o collaboratore professionale amministrativo; potrebbe essere anche una insegnante).

                            Originariamente inviato da Bmastro Visualizza il messaggio
                            Beh, qua a Padova il vecchio corso quadriennale di giurisprudenza era fottutamente difficile e scremava gli studenti senza pietà .
                            Stessa cosa che sento dire a Roma per la Sapienza e a Napoli per la Federico II (non a Milano, Bologna e Firenze, a dire la verità ), ma non ha nessuna rilevanza in termini giuridici. Non è la difficoltà  di un corso che ne determina il valore legale e oltretutto la riforma era dichiaratamente finalizzata a ridurre tempi e abbandoni. Peraltro le sedi che erano particolarmente impegnative lo sono rimaste, sicché continuo a rilevare la natura ultronea di simili affermazioni.

                            Chi si laureava in giurisprudenza col v.o. a Padova aveva un'ottima preparazione
                            Ut supra

                            sicuramente paragonabile a quella di chi ora studia 5 anni.
                            Non credo, per il semplice fatto che chi studia oggi affronta più materie. Dunque almeno a livello quantitativo dovrebbe sapere qualcosa in più.

                            Gli esami erano meno, ma molto più corposi.
                            Quanto è 'corposo' un esame dipende dal docente, non dall'ordinamento. Vero che oggi ci sono i crediti, che dovrebbero dare la misura del carico didattico, ma è vero pure che a parità  di crediti ci sono docenti che danno programmi lunghi il triplo di altri (dopo oltre 60 esami ne ho viste di ogni colore al riguardo). Poi le variabili in gioco sono tantissime, non ultima la severità  docimologica. Ma sono tutte considerazioni ultronee rispetto al valore legale, che è l'unica cosa di cui può occuparsi un giudice.

                            Per quanto riguarda scienze politiche non saprei che dire in merito, sinceramente mi sembrava facile allora e mi sembra facile pure adesso, ma la mia è solo un'opinione senza particolari riscontri.
                            Dunque non è un'opinione, ma una sensazione.

                            Originariamente inviato da F3d3r1c0 Visualizza il messaggio
                            Secondo me il problema va visto da un'altra angolazione.

                            Fermorestando il fatto che si farà  come dirà  la legge... è evidente che "la legge" non è sempre per forza perfetta.
                            Va seguita, ma non vuol dire che sia "il verbo".
                            La giurisprudenza non è legge.

                            Nello specifico, è facile paragonare Lauree "da 4 anni" con Lauree "da 3 anni" (es. Economia V.O. e N.O.). Oppure Lauree da 4 anni con lauree di 5 (es. Giurisprudenza V.O. e N.O.)...
                            Giurisprudenza inizialmente fu trasformata in Scienze giuridiche, allora classe 31, 3 anni, e le cambiarono il nome proprio per evitare che potesse essere utilizzata per l'accesso alla professione di avvocato. All'epoca infatti non vi era alcun dubbio che la laurea nuova avesse lo stesso valore legale della vecchia (vedi al riguardo il vademecum che Fusaro distribuiva all'Università  di Firneze) e cambiare il nome serviva per togliere la parte 'qualitativa' del valore legale.

                            Col vecchio ordinamento sei ingegnere e basta. Con il nuovo, l'ipotetico ingegnere con la laurea (normale/semplice/triennale) sarà  un ingegnere JUNIOR
                            Iunior. Aggettivo omissibile secondo la giurisprudenza.

                            e soltanto dopo ave preso ANCHE la magistrale sarà  chiamato (finalmente) ingegnere.
                            No. Deve sostenere un altro esame di Stato anche se era già  abilitato come iunior. E comunque non proprio, perché è possibile sostenere l'esame di Stato di ingegnere iunior anche con una laurea in Scienze e tecnologie informatiche e l'esame di Stato di ingegnere anche con una laurea magistrale in Informatica o una laurea v.o. in Scienze dell'informazione (4 anni).

                            Quindi possiamo dire (parlando almeno di ingegneria) che la laurea del nuovo ordinamento (normale/semplice/triennale) è una laurea Junior?
                            A parte che si scrive sempre "iunior", la laurea si chiama «laurea» e basta. Le lauree iuniores non esistono.

                            A quanto pare, secondo la cassazione NO...
                            La Cassazione applica la norma e la norma dice che quella si chiama laurea. L'ordinamento di una professione regolamentata è altra cosa.

                            Originariamente inviato da AC1000 Visualizza il messaggio
                            La parola chiave, che tu stesso hai evidenziato, e mi riferisco ad "ANCHE", non è corretta: tu puoi conseguire una laurea magistrale in ingegneria senza aver prima conseguito una laurea in ingegneria (e per meglio capirci intendo dire quella triennale); ti basta infatti avere una qualsiasi laurea e i CFU nei settori che ogni università  specifica (ed eventualmente un certo voto di laurea) per soddisfare i requisiti di ammissione al corso di laurea magistrale.
                            Esattamente.

                            Per fare un esempio pratico puoi aver fatto matematica, chimica, fisica, oppure diversi corsi con nomi tipo "Scienze e tecniche xxxxxxxxxx" e poi magari cambiare corso di studi e laurearti in lettere, storia, filosofia, scienza politiche e via dicendo, riuscendo a soddisfare i requisiti di accesso alla laurea magistrale in ingegneria se in precedenza hai comunque acquisito i relativi CFU nei settori richiesti (normalmente sono richiesti tra gli 80 e i 120 CFU suddivisi tra materie di base e caratterizzanti).
                            Anche molto meno di 80. Ci sono corsi di laurea magistrale ad accesso totalmente libero (rarissimi ma ci sono) e corsi di laurea magistrale che richiedono 15-20 crediti in accesso.

                            Originariamente inviato da F3d3r1c0 Visualizza il messaggio
                            una possibile soluzione (almeno per ingegneria) sarebbe quello di mettere dei paletti moltro stringenti sull'accesso alla magistrale.
                            No. Una possibile soluzione sarebbe che la laurea basta per tutto e la laurea magistrale, come previsto dalla norma, sia richiesta solo per ricoprire ruoli di elevata responsabilità  in à mbiti specifici, che richiedano competenze particolari e dunque eccezionali.
                            3 anni sono pochi? Beh, il processo di Bologna non obbliga a fare 3+2, eh. In Italia abbiamo l'alternativa 3+1 e 3+2, in Francia pure; nella maggior parte degli altri stati dello Spazio europeo dell'istruzione superiore il secondo ciclo dura un anno oppure tre semestri (90 crediti ECTS), mentre il primo ciclo è flessibile. In UK di solito i programmi di bachelor with honors duravano quattro anni, ma con la riforma è stato portato tutto a tre; i programmi master continuano a durare un anno solo. In Italia si decise di mettere la durata fissa a tre anni perché avevamo il problema del ritardo e l'intento del Governo era quello di portare a casa come risultato un incremento di laureati nella fascia di età  giovanile (incremento che non avvenne; l'exploit riguardò soprattutto fuoricorso storici transitati al nuovo ordinamento con supervalutazione dei crediti e in seconda battuta i beneficiari del progetto "Laureare l'esperienza"). E ci fecero credere che lo chiedeva l'Europa, quando peraltro questa riforma non era neanche comunitaria (infatti vi aderiscono oltre 40 stati) e l'Italia fu il primo stato firmatario della convenzione della Sorbona ad attuarla, cinque anni prima della Svizzera e dieci anni prima di Spagna, Francia, Germania, UK etc.. Va detto peraltro che nella stragrande maggioranza degli altri stati europei la tesi esiste solo per il terzo ciclo (dottorato di ricerca / Ph.D.).

                            Originariamente inviato da BeardedSnow Visualizza il messaggio
                            Per facoltà  come chimica, biologia, ingegneria, agraria
                            Corsi di laurea, non facoltà .

                            o il percorso non andava spezzato oppure si doveva studiare un miglior metodo per classificare e nomenclare le professioni alle quale si può accedere previo esame di stato con L(triennale o quel che è)
                            1. La L è solo la cosiddetta triennale.
                            2. Il percorso per cicli è obbligatorio per il processo di Bologna.
                            3. La regolamentazione delle professioni è fatto estraneo alla riforma universitaria, regolato da altre norme e di competenza di altri ministeri, non oggetto di accordi a livello internazionale (mentre oggetto di regolamentazione a livello comunitario limitatamente ad alcune professioni che esistono dappertutto).

                            non il fatto che si possa accedere a una LM di ingegneria passando da altro, o viceversa.
                            Accedendo, non passando.
                            Ultima modifica di dottore; 04-10-2020, 20:55.
                            BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business and public communication PhD candidate

                            Commenta


                            • #15
                              Iunior. Aggettivo omissibile secondo la giurisprudenza.
                              Strano perché è ben scritto ovunque in diversi ordini che deve essere distinguibile un timbro iunior rispetto ad un altro, e che deve essere identificato il professionista con il titolo effettivamente posseduto, onde evitare "casi strani", è inoltre presente un'istanza di rigetto alla richiesta di omissione dell'aggettivo iunior nel timbro e nel titolo da parte del tribunale di Avellino.
                              Ultima modifica di BeardedSnow; 01-10-2020, 13:30.

                              Commenta

                              Sto operando...
                              X