Questa sentenza è molto importante perché afferma (o meglio ribadisce, essendo già stato affermato in svariati pronunciamenti amministrativi, ex plurimis quelli del Tar Lazio del 2009 e del 2012 richiamati dall'ordinanza de qua) quanto io vado sostenendo da anni, cioè che la laurea del vecchio ordinamento e quello del nuovo sono perfettamente equivalenti, per un principio molto semplice: si chiamano nello stesso modo. Non esiste infatti la laurea di primo livello, non esiste la laurea triennale, non esiste (più) la laurea breve (che era il vecchio diploma universitario); esiste il diploma rilasciato al termine del primo ciclo degli studi universitari di cui al processo di Bologna, che nell'ordinamento italiano assume la denominazione di «laurea» tout court, senza ulteriori specificazioni, predicati o complementi, e viene altresì chiamato «diploma di laurea» in quanto il termine "diploma" indica genericamente qualsiasi titolo di studio.
Si applica altresì la direttiva 1989/48/CE, entrata in vigore già dieci anni prima della riforma universitaria e anteriore a qualsiasi norma applicabile alla dirigenza (la dirigenza pubblica è stata introdotta con d.lgs. 29/1993), che stabilisce che il titolo accademico si consegue all'esito positivo di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di 3 anni.
Il pronunciamento conferma, dunque, quanto espresso dal Dipartimento della funzione pubblica nelle circolari n. 6350/2000, 3/2005 e 4/2005 e nel parere UPPA 42/2008, cioè che la pretesa della laurea specialistica o magistrale può essere avanzata solo nei casi espressamente previsti dalla legge, che deve richiamare esplicitamente il titolo di secondo ciclo in conformità alle finalità formative della laurea magistrale medesima (attenendosi peraltro rigidamente alle motivazioni per cui il titolo di secondo ciclo è necessario, che sono quelle previste dai DD.MM. 509/1999 e 270/2004, i quali sono vincolati alle norme del processo di Bologna, che prevalgono sul diritto interno, e all'European qualification framework, previsto dalla raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea 189/2003 così come modificata nel 2017; N.B.: in base a queste norme master e laurea magistrale hanno identico valore).
Alla luce di quanto sopra, l'equiparazione delle vecchie lauree alle lauree specialistiche e alle lauree magistrali disposta dal D.I. 9 luglio 2009 è da considerarsi senz'altro illegittima; al massimo si potrebbe disporre, per legge e non certamente per regolamento ministeriale, la possibilità di conseguire una laurea magistrale, per i laureati del previgente ordinamento, con un percorso abbreviato, nell'ipotesi in cui la conversione dei piani di studio da loro rispettivamente seguìti dovesse risultare eccedente i 180 crediti previsti da una laurea.

Commenta