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Rinuncia agli studi e nuova iscrizione

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  • Rinuncia agli studi e nuova iscrizione

    Ciao a Tutti!

    Ho un dubbio che vorrei sottoporre a qualcuno piຠesperto di me nel settore dei regolamenti universitari.

    Nell'anno accademico 2011/2012 sono stato iscritto all'Università¡ di Catania nella facoltà¡ di Fisica e ho frequentato tutti i corsi durante l'anno e pagato le relative tasse universitarie, senza ritardi. Dopo il primo anno ho deciso di non frequentare piàº, ma non ho fatto la rinuncia agli studi (non sapevo andasse fatta, pensavo bastasse semplicemente non iscriversi l'anno successivo)

    Come funziona adesso se volessi iscrivermi nuovamente all'Uni? Pensavo di darmi una seconda possibilità¡ in un altro ateneo (Politecnico di Torino), ma non so se posso avere problemi a causa di questo fatto con l'Università¡ di Catania.

    Ho letto sul web che dopo un periodo di "inattività¡" di 10 anni si viene dichiarati decaduti, ma finora non mi sono posto il problema di cosa comporterebbe visto che non pensavo di iscrivermi di nuovo. Nel corso di questi 10 anni si risulta ancora iscritti al corso di laurea? Perché questo andrebbe contro il regio decreto (che ho scoperto esistesse solo 10-15 minuti fa) che impedisce di frequentare due corsi di laurea contemporaneamente.

    Qualcuno sa qualcosa al riguardo?

    Grazie!

  • #2
    Chiama la Segreteria ed informati, in teoria con la rinuncia agli studi non dovresti pagare un euro
    Un sito web da visitare se si hanno 5 minuti liberi:
    digitalArs.it - Immagini digitali per persone reali

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    • #3
      Benvenuto nel forum.

      1. Non è mai esistita in nessun ateneo italiano una facoltà  di Fisica. Eri sicuramente iscritto a un corso di laurea in Fisica.

      2. Onestamente non capisco da dove derivi il convincimento che basti non iscriversi all'anno successivo. Ti risulta, forse, che l'iscrizione all'anno successivo avvenga su domanda? No: avviene d'ufficio; con un'eventuale istanza scritta potresti richiedere di definire la tua posizione soggettiva in maniera diversa, instaurando un nuovo e distinto procedimento amministrativo.

      3. Devi presentare rinuncia agli studi e l'ateneo non può farsela pagare (è dovuta un'imposta di bollo da 16 euro da versare all'Erario mediante contrassegno telematico avente valore di marca da bollo oppure versamento sul conto di tesoreria dell'ateneo quale sostituto d'imposta, se autorizzato al fine dall'Agenzia delle entrate); potrebbe in sede civile richiederti il pagamento degli arretrati di tasse e contributi (che hanno valore corrispettivo e non di imposta, in quanto sono legate al servizio erogato) ma, come detto più volte nel forum, la rinuncia è un atto unilaterale avente valore recettizio e ciò significa che i conseguenti atti amministrativi hanno natura vincolata. Se vivi lontano da Catania, puoi formalizzare la rinuncia a mezzo PEC dichiarandoti disponibile a versare la prescritta imposta secondo le loro indicazioni, oppure in cartaceo a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento allegando il contrassegno telematico.

      4. La decadenza viene oramai disciplinata autonomamente dai singoli atenei; solo in assenza di un regolamento interno si applicano il RS del 1933 e il TUIS del 1938.

      5. Non è vietata la cocntemporanea frequenza, ma la contemporanea iscrizione.
      BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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      • #4
        Colgo l'occasione per chiedere un chiarimento a riguardo dello stato di "decaduto".
        Mi sono iscritto alla Statale di Milano nel 2007 e non ho mai pagato la retta del secondo semestre e non ho mai dato un esame.
        Ora, essendo nel 2020 immagino che sia decaduto ufficialmente, e' corretto?
        Teoreticamente dal 2018 credo. Dottore, visto che sei sul pezzo, potresti confermare?
        Grazie!

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        • #5
          dimenticavo, non ho mai fatto rinuncia agli studi o altro

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          • #6
            Dovresti essere decaduto, ma non c'è unanimità  di vedute sull'automatismo: in alcuni atenei la decadenza viene espressamente determinata, con tanto di procedimento amministrativo sebbene piuttosto semplice. Dunque ti conviene contattare la segreteria, anche telefonicamente o via e-mail, e chiedere. Di solito a queste cose rispondono senza particolari formalità ; se becchi quello più zelante ti potrebbe richiedere di formalizzare la domanda allegando copia di un documento.
            BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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            • #7
              OK grazie del consiglio

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              • #8
                Originariamente inviato da Marius Visualizza il messaggio
                OK grazie del consiglio
                Tienici aggiornati.
                BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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                • #9
                  Buon pomeriggio,
                  qualcuno può aiutarmi a capire come funzionano la rinuncia agli studi e il congelamento degli studi?
                  1)Se faccio la rinuncia agli studi (p.es.) al quarto anno di un corso di laurea a ciclo unico a numero programmato e dopo alcuni anni decido di riprendere, devo reimmatricolarmi di nuovo o è possibile partire dall‘anno di corso in cui ho lasciato? Devo rifare i test di ammissione?
                  2) É possibile congelare gli esami ed iscriversi ad un nuovo corso di laurea?
                  Grazie

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                  • #10
                    Benvenuto nel forum, Angelo64.

                    La rinuncia agli studi è l'atto unilaterale recettizio con cui poni fine alla tua carriera accademica in corso non portata a termine con il conseguimento del titolo. Ha effetti simili alla decadenza, con la differenza che la decadenza opera automaticamente (viene rilevata d'ufficio decorso un termine che può essere interrotto secondo una ritualità  specifica). La rinuncia dev'essere resa obbligatoriamente in forma scritta. Atto unilaterale significa che si forma per volontà  di una sola parte, recettizio significa che si perfeziona nel momento in cui entra nella sfera di cognizione (o si presume sia entrato nella sfera di cognizione) del destinatario. Si tratta di elementi mutuati dal diritto privato, anche se in questo caso stiamo parlando di un procedimento amministrativo. Gli atenei che subordinano il perfezionamento della rinuncia al pagamento di tasse e contributi (che invece hanno natura giuridica di corrispettivi e ai quali si applica pertanto il diritto civile!) agiscono dunque in maniera illecita, fermo restando che dopo la rinuncia hanno il diritto a recuperare eventuali crediti vantati (solitamente le università  statali non lo fanno). La rinuncia è soggetta a imposta di bollo ai sensi e per gli effetti del DPR 642/1972.
                    Gli studi interrotti per rinuncia o decadenza non possono essere ripresi. Tuttavia è consentito, sin dall'entrata in vigore del decreto MURST 509/1999, a colui che si immatricola a un corso di studi, di richiedere (contestualmente alla domanda di immatricolazione e/o successivamente) il riconoscimento della carriera oggetto di rinuncia o di decadenza al fine di ottenere la convalida o dispensa di esami all'interno della nuova carriera, con conseguente abbreviazione di corso a seconda di quanto
                    Per i dettagli, anche operativi, devi fare riferimento a regolamenti, consuetudini e prassi del tuo ateneo. Alcuni atenei fanno pagare un corrispettivo (qualificato come tassa di ricognizione, diritti di segreteria, contributo per riconoscimento esami etc.) per l'operazione ricognitiva, in sede di istanza oppure di accettazione dell'atto emanato dall'autorità  accademica competente (solitamente si tratta di una deliberazione proposta da una commissione e approvata da una struttura collegiale, quale ad esempio il consiglio del corso di studi, ma talvolta, in base alla regolamentazione interna della singola sede, l'attribuzione è in capo a un organo monocratico quale il presidente/coordinatore/direttore del corso), qualora prevista (in alcuni atenei l'atto non è assoggettato ad accettazione dello studente e in altri lo studente non può neanche rinunciarvi). Resta fermo comunque che non puoi recuperare la carriera cui hai rinunciato ma solo procedere a una nuova immatricolazione, che come tale non può che esser eriferita a un corso dell'offerta formativa vigente nel momento in cui viene richiesta, seguendo le relative regole se si tratta di un corso ad accesso programmato o con verifica della preparazione iniziale. Quindi sì: devi partecipare nuovamente al concorso, ottenere l'idoneità  e collocarti in graduatoria in una posizione entro i posti disponibili, oppure in una posizione utile per gli scorrimenti, oppure devi rifare il test di verifica, all'esito del quale potrebbero esserti attribuiti degli obblighi formativi aggiuntivi. Devi consultare il bando del singolo corso, comunque, con particolare riferimento alle modalità  di accesso ad anni successivi al primo, cui devi fare attenzione se pensi di avere crediti convalidabili in ragione dei quali potresti ottenere una riduzione della durata del corso (generalmente con oltre 30 crediti vieni iscritto al secondo anno). In alcuni atenei sono previsti dei contingenti di posti relativi ad anni successivi al primo. Ricordo che all'Università  di Salerno, se ti iscrivevi a Scienze della comunicazione provenendo dallo stesso corso (per la precisione doveva essere un corso della stessa classe, ed egualmente denominato, attivato in un'altra sede), se avevi superato un concorso per immatricolarti perché c'era il numero chiuso non dovevi rifare il concorso, occupando un posto nei limiti di un contingente definito annualmente per i trasferiti in arrivo.

                    La sospensione degli studi, in alcuni atenei chiamata congelamento, è consentita da tutte le università  ma non sempre alle medesime condizioni, perché è anch'essa materia regolata autonomamente dalla singola sede (per gli effetti dell'art. 17, c. 95, della legge 127/1997 e dei relativi regolamenti ministeriali di attuazione), pertanto le norme dello Stato (principalmente RR.DD. 1592/1933 e 1269/1938 e legge 341/1990) si applicano in via residuale. In linea di massima la sospensione è prevista per frequentare corsi di master e corsi di dottorato di ricerca nonché per le donne incinte e sino a un certo periodo di vita dei figli.

                    Attenzione al termine "ricognizione", che a seconda dell'ateneo viene utilizzato per indicare fattispecie diverse:
                    - riconoscimento delle carriere oggetto di decadenza o rinuncia;
                    - ricongiungimento dell'iscrizione dopo un periodo di interruzione dei pagamenti;
                    - recupero dell'iscrizione oggetto di sospensione (scongelamento in sostanza).
                    BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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                    • #11
                      Molto esaustivo , cercavo anche io la stessa info :-)Grazie

                      Originariamente inviato da dottore Visualizza il messaggio
                      Benvenuto nel forum.

                      1. Non è mai esistita in nessun ateneo italiano una facoltà  di Fisica. Eri sicuramente iscritto a un corso di laurea in Fisica.

                      2. Onestamente non capisco da dove derivi il convincimento che basti non iscriversi all'anno successivo. Ti risulta, forse, che l'iscrizione all'anno successivo avvenga su domanda? No: avviene d'ufficio; con un'eventuale istanza scritta potresti richiedere di definire la tua posizione soggettiva in maniera diversa, instaurando un nuovo e distinto procedimento amministrativo.

                      3. Devi presentare rinuncia agli studi e l'ateneo non può farsela pagare (è dovuta un'imposta di bollo da 16 euro da versare all'Erario mediante contrassegno telematico avente valore di marca da bollo oppure versamento sul conto di tesoreria dell'ateneo quale sostituto d'imposta, se autorizzato al fine dall'Agenzia delle entrate); potrebbe in sede civile richiederti il pagamento degli arretrati di tasse e contributi (che hanno valore corrispettivo e non di imposta, in quanto sono legate al servizio erogato) ma, come detto più volte nel forum, la rinuncia è un atto unilaterale avente valore recettizio e ciò significa che i conseguenti atti amministrativi hanno natura vincolata. Se vivi lontano da Catania, puoi formalizzare la rinuncia a mezzo PEC dichiarandoti disponibile a versare la prescritta imposta secondo le loro indicazioni, oppure in cartaceo a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento allegando il contrassegno telematico.

                      4. La decadenza viene oramai disciplinata autonomamente dai singoli atenei; solo in assenza di un regolamento interno si applicano il RS del 1933 e il TUIS del 1938.

                      5. Non è vietata la cocntemporanea frequenza, ma la contemporanea iscrizione.

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                      • #12
                        Prova moderazione
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                        • #13
                          Ciao!

                          Io ho un problema simile.

                          Ho presentato la rinuncia agli studi in questo anno accademico (2022/23) alla Statale di Milano ma loro non vogliono chiudermi la carriera poiché non ho versato tutte le tasse per questo anno accademico.
                          Intendo iscrivermi allo stesso corso di laurea in altro ateneo per l'AA 2023.24.

                          In Statale il rinnovo della iscrizione non avviene automaticamente per cui non sarò iscritto all'anno accademico successivo ma la mia rinuncia agli studi non verrebbe comunque registrata.

                          Posso iscrivermi dall'AA 2023.24 in altro Ateneo allo stesso corso, anche se la rinuncia della statale non è registrata?

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                          • #14
                            Originariamente inviato da gp12 Visualizza il messaggio
                            Ciao!

                            Io ho un problema simile.

                            Ho presentato la rinuncia agli studi in questo anno accademico (2022/23) alla Statale di Milano ma loro non vogliono chiudermi la carriera poiché non ho versato tutte le tasse per questo anno accademico.
                            Intendo iscrivermi allo stesso corso di laurea in altro ateneo per l'AA 2023.24.

                            In Statale il rinnovo della iscrizione non avviene automaticamente per cui non sarò iscritto all'anno accademico successivo ma la mia rinuncia agli studi non verrebbe comunque registrata.

                            Posso iscrivermi dall'AA 2023.24 in altro Ateneo allo stesso corso, anche se la rinuncia della statale non è registrata?
                            Saluti e benvenuto nel forum.

                            Come ho già spiegato più volte sino allo sfinimento, una cosa è la posizione amministrativa dello studente e altra sono i debiti contratti con l'ateneo.
                            Nel caso da te descritto, l'ateneo è obbligato a prendere atto della rinuncia agli studi (che gli va trasmessa mediante uno strumento tracciato e avente valore legale, altrimenti dirà sempre di non averla ricevuta e tu non potrai provare di avergliela notificata) e al contempo ha diritto di recuperare il credito che ti ha concesso, riscuotendo, anche coattivamente, le tue debenze.
                            Nel momento in cui tu rassegni rinuncia agli studi e loro ne vengono a conoscenza, la rinuncia si perfeziona di diritto. Ciò significa che, a prescindere da quello che la segreteria trascrive sul proprio sistema informativo, la carriera è giuridicamente cessata (cessata, non chiusa, che significa un'altra cosa). La rinuncia però non estingue il debito che hai contratto (verbo usato non a caso perché è un fatto civilistico) nel momento in cui, pagando la prima rata delle tasse e dei contributi, ti sei iscritto all'anno accademico 2022-2023. Infatti per un unico anno accademico è previsto un UNICO importo comprensivo di tasse e contributi che è un debito non frazionabile; se l'università offre rateizzazioni e/o accetta dilazioni dei pagamenti, ciò non significa che venga frazionato il debito, che è sempre unico. Dopodiché, ci sono alcuni atenei che in caso di rinuncia rinunciano dal canto loro a tutti i crediti arretrati (ce n'è una romana, mi pare Tor Vergata, in cui puoi scegliere se farteli abbuonare, il che comporta però l'annullamento di eventuali atti di carriera compiuti nel corso dell'ultimo anno accademico di iscrizione e la perdita di quanto già versato per tale anno, oppure pagarli, senza perdere crediti o esami), ma questa è sempre una scelta dell'ateneo.

                            Non è corretto, invece, rigettare o dichiarare irricevibile un atto di rinuncia, che è un'istanza a discrezionalità rigidamente vincolata, con la motivazione che non è stata sanata la posizione debitoria, anche perché dal punto di vista civilistico questo sarebbe un concorso in fatto colposo ex art. 1227 cod. civ.. L'università lo sa ed è per questo che ti impedisce materialmente di depositare l'atto (se lo mandi via PEC è obbligata a protocollarlo e non potrà mai affermare di non averlo ricevuto).
                            BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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                            • #15
                              Ciao!

                              Grazie mille per la risposta davvero completa! In effetti concordo pienamente con te ma spesso le pubbliche amministrazioni fanno abusi di cui alla fine non rispondono...

                              Purtroppo, ho regolarmente inviato la rinuncia online e dopo questa ho provato a inviare PEC, mandare diffide con avvocati ma nulla...
                              Loro dicono che non registreranno la rinuncia finché le tasse non verrano pagate e in effetti la posizione risulta ancora aperta.

                              Tuttavia, sto rinunciando in relazione a una iscrizione per l'AA 2022/23 mentre intendo iscrivermi nell'altro Ateneo dal 2023/24.
                              Anche se loro l'hanno dichiarata irricevibile come devo comportarmi? Posso iscrivermi per il prossimo AA in altro Ateneo allo stesso corso anche se la rinuncia è stata rigettata?

                              Grazie ancora per la risposta molto completa!

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