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URGENTE - II Sollecito scaduto Corso di Laurea AA 2023/24

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  • URGENTE - II Sollecito scaduto Corso di Laurea AA 2023/24

    La invitiamo NUOVAMENTE al pagamento dell'insoluto scaduto riferito all'anno accademico 2023/2024 e riportato in calce alla presente.
    Il pagamento dovrà avvenire entro e non oltre n.7 (sette) giorni dal ricevimento della presente, a mezzo pagamento on line con carta abilitata dalla propria home, oppure con bonifico bancario da effettuare sul conto corrente intestato a: ....

    La invitiamo a trasmettere prontamente copia dell'attestazione di avvenuto pagamento all'indirizzo email riportato in calce.


    DECORSO INUTILMENTE IL TERMINE DI CUI SOPRA PROVVEDEREMO ALLA DISATTIVAZIONE DELLE CREDENZIALI DI ACCESSO ALLA PIATTAFORMA INFORMATICA


    SALDO SCADUTO 2023/24: EURO 2.000,00


    SI EVIDENZIA CHE CON LA PRESENTE RESTA INALTERATA OGNI EVENTUALE ULTERIORE PRETESA CREDITORIA DERIVANTE DA INADEMPIMENTI ANTECEDENTI O SUCCESSIVI ALL'ANNO ACCADEMICO OGGETTO DEL PRESENTE SOLLECITO.

    QUALORA ABBIA GIA' PROVVEDUTO AL PAGAMENTO DI QUANTO RICHIESTO PUO' INVIARE COPIA DELLA CONTABILE DI PAGAMENTO O EFFETTUARE ALTRE RICHIESTE DI INFORMAZIONI AL SEGUENTE INDIRIZZO EMAIL:

    SI PREGA DI NON CONTATTARE TELEFONICAMENTE LA SEGRETERIA STUDENTI MA DI UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE IL CANALE DI POSTA ELETTRONICA.


    buongiorno, sono l'ennesimo testina che ha ricevuto questa mail e ci ha anche risposto .
    mi chiedono il pagamento dell'anno 23-24, anno in cui non ho pagato nemmeno una rata e ovviamente frequentato.
    so di aver sbagliato sia nel non fare la rinuncia agli studi e nel aver risposto alla mail .
    io ho dato per scontato che andasse tutto in decadenza come riportano loro nella guida dello studente.

    Decadenza
    Ai sensi dell'art. 149 del vigente T.U. delle leggi sull'istruzione superiore, perde lo status di
    studente universitario per decadenza lo studente che abbia lasciato trascorrere otto o più anni
    accademici consecutivi senza compiere alcun atto di carriera universitaria, ossia senza aver
    sostenuto alcun esame di profitto né aver corrisposto alcuna rata.
    La decadenza non colpisce gli studenti che abbiano superato tutti gli esami di profitto previsti dal proprio
    piano di studio e che debbano sostenere soltanto l'esame di laurea.

    io ho risposto alla mail che non ho frequentato nel 23-24 e i miei dati di accesso sono già disabilitati e nell'anno prima ho effettuato tutti i pagamenti.

    come mi devo comportare adesso? per favore mi aiuti avvocato, non so come pagarli in 7 giorni 2mila euro


  • #2
    Non avresti dovuto rispondere.
    Mi sono francamente stancato di ripetere sempre le stesse cose.
    BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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    • #3
      ha ragione. ho sbagliato a non cercare prima informazioni.
      infatti nel forum ci sono numerose domande a riguardo.
      ho letto le sue risposte nelle altre discussioni. ho capito solo che non bisogna rispondere per continuare ad avvalersi della decadenza.
      ora che devo fare?
      ​​​​​​effettuare adesso la rinuncia agli studi implica il pagamento della somma richiesta mi sembra di capire.
      non ho trovato però nessuna discussione aggiornata dopo le sue risposte, questo implica che gli altri utenti hanno pagato la somma richiesta?
      grazie mille per il suo tempo
      ​

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      • #4
        Non è decadenza, ma prescrizione. Se fosse decadenza non ci sarebbero problemi a rispondere.

        Purtroppo il 90% degli utenti quando risolve il problema sparisce, e raramente lo comunica e racconta come. Qualcuno mi ringrazia in privato, qualcun altro si rifà vivo dopo anni perché… ha un altro problema.

        Se non vuoi pagare e non vuoi citarli in giudizio, l'unica è ricominciare ad attendere da capo. Se però ti mandano una raccomandata o una PEC, sei fregato.
        BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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        • #5
          grazie, ancora.
          attendo i 7 giorni e le faccio sapere se ricevo una raccomandata ( non dispongo di PEC).
          ​​​​​​​quello che le chiedo come ultima cosa e se devo inoltrare la rinuncia agli studi o meno.( la mia paura che scatti un prossimo anno accademico 2025)

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          • #6
            Visto che oramai hai fatto la frittata, puoi mandare rinuncia agli studi tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Il problema è che se non la processano hai 60 giorni di tempo dal diniego per proporre ricorso al Tar. Le tasse e i contributi invece sono di competenza del giudice civile (giudice di pace visti gli importi).
            BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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            • #7
              per i posteri, ecco cosa mi hanno risposto alla mia mail dove mi mi appellavo all'articolo relativo alla decadenza.

              Gentile corsista,

              la decadenza avviene dopo otto anni dall’ultimo atto, e riguarda la sua carriera accademica, il debito verrà comunque richiesto fino al saldo.

              Il piano di rientro è un piano di rateizzazione che lo scrivente Ateneo può concedere per agevolarvi (in via eccezionale) per il saldo del debito accumulato.

              Restiamo in attesa di riscontro

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              • #8
                Il motivo per cui hanno risposto in quel modo è che loro ritengono che l'iscrizione si rinnovi tacitamente ogni anno. Ma, se così fosse, allora come mai addebitano i 16 euro di imposta di bollo sulla domanda di rinnovo dell'iscrizione, oltre che su quella di immatricolazione?
                BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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                • #9
                  si mi hanno detto anche questo quando ho chiamato in segreteria.
                  ​​​il contratto con lo studente prevede un rinnovo tacito ogni anno.

                  mi sembra di capire che ho 2 strade da poter intraprendere
                  -saldare il debito come da loro richiesto
                  -non rispondere più alle loro mail , e far trascorrere questi 8 anni ,con il rischio che possa arrivare una raccomandata o PEC e per la riscossione del debito,
                  ​​​​​​le chiedo l'ultima cosa prima di decidere cosa fare.
                  come scritto da lei sopra:

                  "Visto che oramai hai fatto la frittata, puoi mandare rinuncia agli studi tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Il problema è che se non la processano hai 60 giorni di tempo dal diniego per proporre ricorso al Tar. Le tasse e i contributi invece sono di competenza del giudice civile (giudice di pace visti gli importi)."

                  che costo avrebbe la questione davanti ad un giudice di pace? le chiedo questo perché non vorrei ritrovarmi a pagare di più del dovuto.

                  ho anche mandato un messaggio a gli altri autori di post simili nel forum per sapere come si è evoluta la loro situazione. ma. non ho ricevuto alcuna risposta al momento

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                  • #10
                    Originariamente inviato da andrea93 Visualizza il messaggio
                    ​​​il contratto con lo studente prevede un rinnovo tacito ogni anno.
                    Ma l'iscrizione all'università è un procedimento amministrativo, non contrattuale. Il contratto con lo studente è una cosa prevista dal decreto Moratti-Stanca per le sole università telematiche, serve a regolare i servizi multimediali e ho pure qualche dubbio sulla sua natura effettivamente negoziale, essendo a contenuto vincolato.
                    Questi non hanno capìto niente e hanno infilato nel contratto con lo studente contenuti di carattere squisitamente pubblicistico.

                    -non rispondere più alle loro mail , e far trascorrere questi 8 anni ,con il rischio che possa arrivare una raccomandata o PEC e per la riscossione del debito,
                    Gli 8 anni servono per la decadenza della posizione amministrativa.
                    Il debito si prescrive dopo 5 anni, ma ovviamente se l'iscrizione si rinnova ogni anno non si prescrive mai perché a ogni rinnovo la prescrizione si interrompe. D'altro canto, la loro è una posizione insostenibile perché, anche qualora l'iscrizione all'università costituisse un'obbligazione civile (dunque privatistica) e non una posizione amministrativa (dunque pubblicistica), tu puoi recedere dal contratto indipendentemente dalle obbligazioni residue, in quanto pendenti e non ancora adempiute o in quanto scadute e insolute, ancora in essere. E loro insistendo col non voler cessare la posizione aggravano solo il danno.

                    ​​​​​​"Visto che oramai hai fatto la frittata, puoi mandare rinuncia agli studi tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Il problema è che se non la processano hai 60 giorni di tempo dal diniego per proporre ricorso al Tar. Le tasse e i contributi invece sono di competenza del giudice civile (giudice di pace visti gli importi)."

                    che costo avrebbe la questione davanti ad un giudice di pace? le chiedo questo perché non vorrei ritrovarmi a pagare di più del dovuto.
                    Il giudice di pace (e non essendo un contratto di consumo vale quello della sede dell'Ateneo: di quale università stiamo parlando?) costa poco; quello che costa tanto è il Tar. E purtroppo si occupano di due cose diverse che non possono andare insieme.
                    BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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                    • #11
                      Originariamente inviato da dottore Visualizza il messaggio

                      Gli 8 anni servono per la decadenza della posizione amministrativa.
                      Il debito si prescrive dopo 5 anni, ma ovviamente se l'iscrizione si rinnova ogni anno non si prescrive mai perché a ogni rinnovo la prescrizione si interrompe. D'altro canto, la loro è una posizione insostenibile perché, anche qualora l'iscrizione all'università costituisse un'obbligazione civile (dunque privatistica) e non una posizione amministrativa (dunque pubblicistica), tu puoi recedere dal contratto indipendentemente dalle obbligazioni residue, in quanto pendenti e non ancora adempiute o in quanto scadute e insolute, ancora in essere. E loro insistendo col non voler cessare la posizione aggravano solo il danno.


                      Il giudice di pace (e non essendo un contratto di consumo vale quello della sede dell'Ateneo: di quale università stiamo parlando?) costa poco; quello che costa tanto è il Tar. E purtroppo si occupano di due cose diverse che non possono andare insieme.
                      l'università in questione è la san Raffaele (telematica)
                      ​​​​​comunque non risponderò più alle loro mail.
                      provvederò all'eventuale pagamento solo in caso di ricezione di raccomandata

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                      • #12
                        Originariamente inviato da andrea93 Visualizza il messaggio
                        per i posteri, ecco cosa mi hanno risposto alla mia mail dove mi mi appellavo all'articolo relativo alla decadenza.

                        Gentile corsista,

                        la decadenza avviene dopo otto anni dall’ultimo atto, e riguarda la sua carriera accademica, il debito verrà comunque richiesto fino al saldo.

                        Il piano di rientro è un piano di rateizzazione che lo scrivente Ateneo può concedere per agevolarvi (in via eccezionale) per il saldo del debito accumulato.

                        Restiamo in attesa di riscontro
                        Ciao,
                        quindi se paghi sempre non decadi mai.
                        Ma se non paghi, si genera un debito.

                        Per decadere che bisogna fare?

                        In effetti se paghi ora, effettui un atto. E anche il computo per la decadenza sarebbe nuovamente a zero, alla luce di questo atto.

                        In qualche guida, loro non fanno riferimento al pagamento ma ai soli esami.

                        C'è davvero bisogno di mettere luce su questo modo di fare.



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                        • #13
                          Originariamente inviato da pypody Visualizza il messaggio

                          Ciao,
                          quindi se paghi sempre non decadi mai.
                          Ma se non paghi, si genera un debito.

                          Per decadere che bisogna fare?

                          In effetti se paghi ora, effettui un atto. E anche il computo per la decadenza sarebbe nuovamente a zero, alla luce di questo atto.

                          In qualche guida, loro non fanno riferimento al pagamento ma ai soli esami.

                          C'è davvero bisogno di mettere luce su questo modo di fare.


                          Articolo 3 - Iscrizioni ad anni successivi al primo e studenti fuori corso 1. Per iscriversi agli anni successivi al primo è necessario essere in regola con la posizione
                          amministrativa. E’ in regola con l’iscrizione lo studente che assolve al pagamento delle singole rate
                          della quota annuale di contribuzione nelle scadenze fissate dal Consiglio di Amministrazione.
                          2. L’iscrizione agli anni di corso successivi al primo avviene con il solo pagamento di tutte le rate
                          della quota annuale di contribuzione.
                          3. Sono iscritti in qualità di fuori corso gli studenti che, senza aver conseguito il titolo, si sono
                          iscritti a tutti gli anni di corso previsti.


                          Articolo 13 - Interruzione degli studi
                          1. Lo studente che non rinnova l’iscrizione per almeno un anno accademico, al di fuori dei casi di
                          cui al precedente articolo, interrompe gli studi.
                          2. Qualora intenda riprendere gli studi, lo studente deve presentare apposita istanza in carta
                          legale indirizzata al Magnifico Rettore in cui chiede la ricongiunzione della carriera.
                          3. Gli studenti, qualora intendano esercitare i diritti derivanti dall’iscrizione, devono effettuare il
                          pagamento della tassa di ricognizione, per ogni anno di interruzione, oltre l’eventuale saldo delle
                          tasse universitarie relative all'ultimo anno accademico in cui è stata presa iscrizione.
                          4. Negli anni di interruzione, gli studenti non potranno compiere alcun atto di carriera.

                          Articolo 14 - Decadenza
                          1. Ai sensi dell’art. 149 del vigente T.U. delle leggi sull'istruzione superiore, perde lo status di
                          studente universitario per decadenza lo studente che abbia lasciato trascorrere otto o più anni
                          accademici consecutivi senza compiere nessun atto di carriera universitaria: in altri termini, senza
                          aver sostenuto alcun esame di profitto (sia con esito positivo che con esito negativo dello stesso).
                          La decadenza non colpisce gli studenti che abbiano superato tutti gli esami di profitto previsti dal
                          proprio piano di studio e che debbano sostenere soltanto l'esame di laurea.
                          ​​​​​​​2. Una volta maturato il periodo di inattività richiesto dalla predetta norma, la Segreteria Studenti
                          predispone un apposito atto, che assume la forma del Decreto Rettorale, con il quale dichiara
                          l’avvenuta decadenza.
                          3. Lo studente dichiarato decaduto presso altro Ateneo, qualora intenda avviare una nuova
                          carriera universitaria presso l’Università Telematica “San Raffaele Roma”, è tenuto ad iscriversi. Lo
                          studente ha facoltà di richiedere che gli esami sostenuti precedentemente siano valutati dal
                          Consiglio di Facoltà, ai fini di un possibile riconoscimento, totale o parziale, della carriera
                          pregressa; tale riconoscimento è subordinato alla verifica della non obsolescenza degli esami
                          superati nel precedente corso di studi.
                          Articolo 15 - Rinuncia agli studi
                          1. Lo studente può dichiarare irrevocabilmente, in qualsiasi momento, di voler rinunciare a
                          continuare gli studi intrapresi.
                          2. Lo studente rinunciatario è tenuto al pagamento delle tasse universitarie di cui fosse
                          eventualmente in debito.
                          3. Allo studente rinunciatario, non in regola con il pagamento delle tasse universitarie, non
                          possono essere rilasciati certificati relativi alla carriera universitaria precedentemente e
                          regolarmente percorsa.
                          4. Lo studente rinunciatario non potrà ottenere rimborso di somme versate e se vorrà iscriversi
                          allo stesso o ad altro corso di laurea sarà considerato alla stregua di chi si iscrive per la prima volta,
                          fermo restando che potrà, comunque, chiedere la valutazione, in crediti, della carriera pregressa e
                          dovrà, pertanto, produrre nuovamente la documentazione versando le tasse prescritte per
                          l’immatricolazione.
                          5. Lo studente che abbia rinunciato agli studi presso altro Ateneo, qualora intenda avviare una
                          nuova carriera universitaria presso l’Università Telematica “San Raffaele Roma”, è tenuto ad
                          iscriversi. Lo studente ha facoltà di richiedere che gli esami sostenuti precedentemente siano
                          valutati dal Consiglio di Facoltà, ai fini di un possibile riconoscimento, totale o parziale, della
                          carriera pregressa; tale riconoscimento è subordinato alla verifica della non obsolescenza degli
                          esami superati nel precedente corso di studi



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                          • #14
                            Originariamente inviato da andrea93 Visualizza il messaggio

                            Articolo 3 - Iscrizioni ad anni successivi al primo e studenti fuori corso 1. Per iscriversi agli anni successivi al primo è necessario essere in regola con la posizione
                            amministrativa. E’ in regola con l’iscrizione lo studente che assolve al pagamento delle singole rate
                            della quota annuale di contribuzione nelle scadenze fissate dal Consiglio di Amministrazione.
                            2. L’iscrizione agli anni di corso successivi al primo avviene con il solo pagamento di tutte le rate
                            della quota annuale di contribuzione.
                            3. Sono iscritti in qualità di fuori corso gli studenti che, senza aver conseguito il titolo, si sono
                            iscritti a tutti gli anni di corso previsti.


                            Articolo 13 - Interruzione degli studi
                            1. Lo studente che non rinnova l’iscrizione per almeno un anno accademico, al di fuori dei casi di
                            cui al precedente articolo, interrompe gli studi.
                            2. Qualora intenda riprendere gli studi, lo studente deve presentare apposita istanza in carta
                            legale indirizzata al Magnifico Rettore in cui chiede la ricongiunzione della carriera.
                            3. Gli studenti, qualora intendano esercitare i diritti derivanti dall’iscrizione, devono effettuare il
                            pagamento della tassa di ricognizione, per ogni anno di interruzione, oltre l’eventuale saldo delle
                            tasse universitarie relative all'ultimo anno accademico in cui è stata presa iscrizione.
                            4. Negli anni di interruzione, gli studenti non potranno compiere alcun atto di carriera.

                            Articolo 14 - Decadenza
                            1. Ai sensi dell’art. 149 del vigente T.U. delle leggi sull'istruzione superiore, perde lo status di
                            studente universitario per decadenza lo studente che abbia lasciato trascorrere otto o più anni
                            accademici consecutivi senza compiere nessun atto di carriera universitaria: in altri termini, senza
                            aver sostenuto alcun esame di profitto (sia con esito positivo che con esito negativo dello stesso).
                            La decadenza non colpisce gli studenti che abbiano superato tutti gli esami di profitto previsti dal
                            proprio piano di studio e che debbano sostenere soltanto l'esame di laurea.
                            2. Una volta maturato il periodo di inattività richiesto dalla predetta norma, la Segreteria Studenti
                            predispone un apposito atto, che assume la forma del Decreto Rettorale, con il quale dichiara
                            l’avvenuta decadenza.
                            3. Lo studente dichiarato decaduto presso altro Ateneo, qualora intenda avviare una nuova
                            carriera universitaria presso l’Università Telematica “San Raffaele Roma”, è tenuto ad iscriversi. Lo
                            studente ha facoltà di richiedere che gli esami sostenuti precedentemente siano valutati dal
                            Consiglio di Facoltà, ai fini di un possibile riconoscimento, totale o parziale, della carriera
                            pregressa; tale riconoscimento è subordinato alla verifica della non obsolescenza degli esami
                            superati nel precedente corso di studi.
                            Articolo 15 - Rinuncia agli studi
                            1. Lo studente può dichiarare irrevocabilmente, in qualsiasi momento, di voler rinunciare a
                            continuare gli studi intrapresi.
                            2. Lo studente rinunciatario è tenuto al pagamento delle tasse universitarie di cui fosse
                            eventualmente in debito.
                            3. Allo studente rinunciatario, non in regola con il pagamento delle tasse universitarie, non
                            possono essere rilasciati certificati relativi alla carriera universitaria precedentemente e
                            regolarmente percorsa.
                            4. Lo studente rinunciatario non potrà ottenere rimborso di somme versate e se vorrà iscriversi
                            allo stesso o ad altro corso di laurea sarà considerato alla stregua di chi si iscrive per la prima volta,
                            fermo restando che potrà, comunque, chiedere la valutazione, in crediti, della carriera pregressa e
                            dovrà, pertanto, produrre nuovamente la documentazione versando le tasse prescritte per
                            l’immatricolazione.
                            5. Lo studente che abbia rinunciato agli studi presso altro Ateneo, qualora intenda avviare una
                            nuova carriera universitaria presso l’Università Telematica “San Raffaele Roma”, è tenuto ad
                            iscriversi. Lo studente ha facoltà di richiedere che gli esami sostenuti precedentemente siano
                            valutati dal Consiglio di Facoltà, ai fini di un possibile riconoscimento, totale o parziale, della
                            carriera pregressa; tale riconoscimento è subordinato alla verifica della non obsolescenza degli
                            esami superati nel precedente corso di studi


                            Buongiorno,

                            grazie. Questa "versione" della guida per quali studenti ha valore?

                            Sul loro sito, la versione a.a. 2023/2024 è modificata in alcuni punti:

                            "Decadenza Ai sensi dell'art. 149 del vigente T.U. delle leggi sull'istruzione superiore, perde lo status di
                            studente universitario per decadenza lo studente che abbia lasciato trascorrere otto o più anni
                            accademici consecutivi senza compiere alcun atto di carriera universitaria, ossia senza aver
                            sostenuto alcun esame di profitto né aver corrisposto alcuna rata.
                            La decadenza non colpisce gli studenti che abbiano superato tutti gli esami di profitto previsti dal
                            proprio piano di studio e che debbano sostenere soltanto l'esame di laurea".

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                            • #15
                              aggiornamento. hanno ricevuto la mia rinuncia. e mi hanno mandato questa mail

                              riferimento alla sua richiesta di rinuncia espressa e definitiva agli studi avanzata nei confronti di questo Ateneo, siamo a trasmetterle l’avvenuta conferma. Le specifichiamo che, al fine di regolarizzare la sua posizione amministrativa, dovrà provvedere al pagamento della seguente somma di ¤ 2460.27 come previsto dall'Art. 7 del contratto con lo studente sottoscritto in sede d'iscrizione. Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario sul c/c BANCA SELLA Iban IT69D0326803402052787226270. La informiamo che, qualora non provvedesse al saldo dell’importo dovuto, questo Ateneo si riserva il diritto di agire per il recupero della somma ad esso spettanti. Restando a disposizione per eventuali chiarimenti in merito le porgiamo i nostri migliori saluti. La Segreteria
                              Buona giornata

                              Questa è una email automatica e non è possibile rispondere. Se ha bisogno di assistenza, La preghiamo di contattarci tramite il nostro numero di telefono o inviando una mail al supporto tecnico.

                              dalle 2,000 che mi chiedevano siamo passati a 2460.27.


                              l'articolo 7 dice:

                              Rinuncia agli studi
                              Lo studente ha diritto di presentare l’istanza di rinuncia agli studi.
                              La presentazione dell’istanza di rinuncia agli studi non esonera lo studente dal pagamento della retta, o delle
                              quote residue, dell’anno accademico in corso.
                              La formalizzazione della rinuncia agli studi ha effetto immediato, fermo il diritto dell’Università a ottenere il
                              pagamento di tutti i versamenti dovuti dallo studente, sino all’Anno Accademico in corso.
                              Il rapporto contrattuale e il relativo impegno economico dello studente si rinnova automaticamente di anno in
                              anno a prescindere dall’iscrizione esplicita agli anni accademici (che avviene tramite il pagamento della prima
                              rata di ciascun anno)
                              , sino al conseguimento del titolo di studio, alla formalizzazione della rinuncia agli studi,
                              o al perfezionamento dell’iter di trasferimento ad altro Ateneo.
                              La perdita per decadenza dello status di studente avviene inoltre dopo otto anni di inattività (in cui, cioè, lo
                              studente non abbia corrisposto alcuna rata o sostenuto alcun esame di profitto).
                              Lo studente è obbligato ad effettuare i versamenti dovuti secondo le specifiche indicate.
                              L'Università si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione del servizio in caso di inadempienza contrattuale
                              dello studente.

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