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Mia esperienza di vita e come son finito a giurisprudenza alla Pegaso
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In nord Italia generalmente è come dico io: per la maggioranza sono stranieri (e gli italiani restanti per gran numero sono zingari, anche se questo non compare nella tabella).Originariamente inviato da dottore Visualizza il messaggio
Un sito web da visitare se si hanno 5 minuti liberi:
digitalArs.it - Immagini digitali per persone reali
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Dove hai letto che in Puglia e in Calabria il numero di avvocati in rapporto alla popolazione è simile a quello delle regioni del nord?Originariamente inviato da dottore Visualizza il messaggioAndrew881,
1. «Mi baso su quanto hanno chiesto a me». Facciamo come quell'utente che, basandosi sul fatto che gli amici suoi pagavano 70 euro a seduta dallo psicologo, hanno inferito che gli psicologi sono ricchi dando per scontato che fanno almeno cinque sedute al giorno.
La realtà è ben diversa e parla di redditi medi dichiarati al di sopra della soglia di povertà , il che significa che per un avvocato che fattura novantamila euro l'anno (ce ne sono anche di quelli che fatturano duecentomila) chissà quanti ce ne sono che fatturano poco o niente. Questo perché fondamentalmente gli avvocati sono troppi in rapporto alle esigenze del mercato, il mercato li seleziona per bravura e fama e gli altri tipicamente si riducono a risolvere le beghe di amici e parenti, con tutte le conseguenze del caso, oppure a lavorare in regime di gratuito patrocinio (nel qual caso vengono pagati dallo Stato, ma dopo tempi biblici). Non parliamo poi degli avvocati nominati d'ufficio, che devono sperare che i propri assistiti li pagano (il 'taliano medio pensa che l'avvocato d'ufficio non vada pagato e per questo solo chi non può permettersi un difensore, oppure è troppo ignorante per sapere come muoversi, si tiene quello nominato d'ufficio; questa è fondamentalmente la ragione per cui le carceri sono piene di stranieri: l'avvocato nominato d'ufficio, dando per scontato che non sarà pagato, li difende per dovere ma difficilmente si impegnerà al suo massimo).
Gli avvocati del Nord hanno redditi medi più elevati rispetto a quelli del Centro e del Sud, perché fondamentalmente lavorano di più. Ciò è sicuramente dovuto a una motivazione oggettiva, cioè che sono di meno in rapporto alla popolazione. Ma non è l'unica ragione, visto che le più elevate concentrazioni di avvocati si riscontrano nei fori di Roma, Santa Maria Capua Vetere, Napoli nord, Napoli, Torre Annunziata e Salerno, mentre ad esempio in Lucania, Calabria e Puglia abbiamo numeri simili a quelli del Nord ad eccezione della Lombardia, eppure i redditi degli avvocati al Nord sono più alti. Probabilmente questo è dovuto anche al fatto che gli avvocati al Nord (specialmente nel Nord-Ovest, ove le imprese sono più managerializzate rispetto al Nord-Est) svolgono consulenza alle imprese e altre attività non giurisdizionali.
Alla fine per molti fare l'avvocato significa o fare la fame o riuscire a inserirsi in uno di quei grossi studi che hanno grossi giri d'affari che non riescono a gestire, sapendo, in quest'ultimo caso, di essere dei liberi professionisti solo sulla carta, perché, di fatto, percepiscono un fisso (a volte veramente ridicolo) dall'avvocato titolare dello studio e non incassano direttamente gli onorari per le cause seguìte direttamente. Tutto ciò è illegale visto che per legge l'avvocato non può essere dipendente e non ci può essere una gerarchia tra avvocati, ma è una cosa talmente diffusa che è fatta alla luce del sole (basti guardare gli annunci in Rete); esistono anche law firms internazionali che lavorano così, come Deloitte (che svolge anche altro tipo di consulenze).
Non a caso ai concorsi per la pubblica amministrazione si presentano carovane di avvocati (nel mio ente, che per dimensioni è abbastanza rappresentativo, gli avvocati mediamente rappresentano il 50% dei candidati totali tra i posti di categoria C e D; faccio presente che per la categoria C è sufficiente il diploma e per la categoria D la laurea cosiddetta triennale), malgrado l'attuale normativa escluda categoricamente che un dipendente pubblico possa fare l'avvocato, anche se lavora in regime di tempo parziale, salvo che sia iscritto all'albo speciale degli avvocati della pubblica amministrazione (ma, in quel caso, può esercitare la professione esclusivamente nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza, da cui dipende con contratto di lavoro subordinato ed è pertanto stipendiato, e non in forma libera).
2. Un cliente al mese? Ci sono miei compagni di scuola, tutt'altro che stupidi (e ti assicuro che se io sono tutt'altro che uno prodigo di complimenti) che sono avvocati da dieci anni e hanno patrocinato quindici cause in tutto (alcune delle quali ancora in corso, ma questo non dipende da loro perché i tempi della giustizia italiana sono quelli che sono).
3. Le cife da albo non esistono; esiste il tariffario dell'Ordine (o meglio del Consiglio nazionale forense), non dell'albo, che comunque, dopo le liberalizzazioni di alcuni anni fa (Bersani e Visco ti dicono niente?), non è più obbligatorio. Infatti oggi c'è gente che lavora all'americana, cioè si fa pagare solo per vincere (anche se questo la rende invisa al Consiglio nazionale forense, che lo ritiene un comportamento deontologicamente scorretto). Ovviamente parliamo di civile. Nel penale e nell'amministrativo la questione è diversa, ma nel penale devi anche considerare che sei esposto molto di più a l rischio di non essere pagato.
4. Se già hai un reddito (o una rendita) è un altro discorso, ma evitiamo di dare messaggi sbagliati sul forum. Quella di avvocato oggi come oggi, in Italia, non è una professione che garantisce chissà quali redditi e quello di molti avvocati si piazza intorno alla soglia di sopravvivenza. Se non intorno a quella di povertà . Poi si sa che il welfare familiare evita loro di condurre una vita di stenti, ma questo è un altro discorso.
Puglia e Calabria sono, insieme alla Campania, le regioni con più avvocati in rapporto alla popolazione. Questo in termini relativi. In termini assoluti non conosco i dati. Non ha nessun senso, comunque e in ogni caso, parlare del numero in sé e non rapportarlo alla popolazione.
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Mah, comunque io tutti questi problemi attorno all'esame di avvocato non li vedo.
Tanto fra poco si andrà incontro a un doppio esame atto+orale o qualcosa di simile, anche perchè attualmente nessun esame al mondo dura 10 mesi, va contro le direttive europee.
In più credo che verrà dato 2 volte all'anno, come per i commercialisti.
Stanno aspettando il momento giusto per introdurlo, cioè quando una certa percentuale di "giovinastri" avrà rinunciato alla professione, ma non troppi, altrimenti chi pagherà la pensione a chi?
In ogni caso, ribadisco, la via spagnola non è più percorribile: tenetevi stretti i vostri 6.000-10.000 euro.
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Maria,Originariamente inviato da Marika Visualizza il messaggioMah, comunque io tutti questi problemi attorno all'esame di avvocato non li vedo.
Tanto fra poco si andrà incontro a un doppio esame atto+orale o qualcosa di simile, anche perchè attualmente nessun esame al mondo dura 10 mesi, va contro le direttive europee.
In più credo che verrà dato 2 volte all'anno, come per i commercialisti.
Stanno aspettando il momento giusto per introdurlo, cioè quando una certa percentuale di "giovinastri" avrà rinunciato alla professione, ma non troppi, altrimenti chi pagherà la pensione a chi?
In ogni caso, ribadisco, la via spagnola non è più percorribile: tenetevi stretti i vostri 6.000-10.000 euro.
Risposto qui anche al tuo post precedente sui miei esami Pegaso.
Non so cosa tu possa aver capito del mio percorso universitario, ma non sono sicuro che tu abbia capito bene. Io sono laureato alla statale e mi sono da poco iscritto all'Unipegaso con lo scopo di terminare ed avere il titolo (nel caso un giorno potesse servirmi, ma non sono sicuro) nel più breve tempo possibile. Non ho capito bene il fatto del non aprire libro durante il percorso con la Pegaso, certo che non li sto aprendo anche perché neanche ci sono. Al massimo guardo le videolezioni ma spesso son capace di superare alcuni esami (con qualche errore ovviamente) anche solo con le cose che mi rivordo visto che cmq ho fatto 4 interi anni alla statale...
Premesso questo, non son convinto della tua opinione sulla via spagnola, Dottore ha spiegato in modo molto articolato che questa è attualmente percorribile, io ho cercato su internet e tutto ciò che ho trovato, anche articoli recenti di testate giornalistiche importanti, confermano quanto ha detto Dottore (più o meno). Tutte le informazioni che ho trovato mi dicono che sia percorribile, ora se tu sai che non è così puoi citare qualche fonte in modo più preciso? Sarebbe di estrema utilità a tutti.
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Avendo avuto esperienza diretta di come funziona il sistema penale italiano, al di là di convinzioni personali e politiche, ritengo che sia pieno di ingiustizie nel concreto, ovvero sia di criminali veri che stanno fiori o sono intoccabili, cosa risaputa, sia di gente normale con cui si sono accaniti, seguendo legge e procedure o anche senza seguirle (tanto nessuno lo saprà mai), ma di questo si parla molto meno. Ho assistito ed ho anche in parte vissuto in prima persona cose assurde contrarie ad ogni idea di giustizia e buon senso, cose che se le dicessi non mi crederebbero. Anche io prima pensavo che "se uno sta in galera chissà che ha fatto", ora non ne sono più così sicuro. Dipende chi trovi, perché la legge italiana è un certi casi tanto vaga da potere essere interpretata a piacimento, di fatto.Originariamente inviato da Bmastro Visualizza il messaggioIn nord Italia generalmente è come dico io: per la maggioranza sono stranieri (e gli italiani restanti per gran numero sono zingari, anche se questo non compare nella tabella).

Sicuramente il poveraccio, italiano o straniero che sia, ha molti meno strumenti per difendersi da accuse ingiuste o magari esagerate rispetto alla concreta entità dei fatti.
E sicuramente si ha molte meno remore nell'applicare una pena nel suo massimo verso un albanese 40enne alcolizzato ed isolato dal mondo che conta che verso un 20enne italiano figlio di papà e mammà con mille conoscenze ed agganci.
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Adesso non ho il tempo di rispondere a tutto, ma mi limito di rispondere che quelle statistiche sono inconferenti rispetto al discorso: parlano del numero di detenuti, senza relazionarlo al numero delle condanne né alla provenienza dei detenuti stessi. Non distinguono nemmeno tra i detenuti che stanno scontando una pena e i detenuti in custodia cautelare (questi ultimi sono stranieri in maggioranza anche schiacciante in alcune case circondariali).BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics
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Non ho detto questo. Se l'ho detto, stavo ubriaco.Originariamente inviato da Nearby Visualizza il messaggioDove hai letto che in Puglia e in Calabria il numero di avvocati in rapporto alla popolazione è simile a quello delle regioni del nord?
OvvioNon ha nessun senso, comunque e in ogni caso, parlare del numero in sé e non rapportarlo alla popolazione.BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics
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Rileggendomi, comunque, avevo commesso certamente un errore. Ho scritto "detenuti" laddove intendevo "condannati". Giustappunto, la tabella riflette esattamente quanto avevo scritto.
Sulla base delle sentenze definitive, e non delle denunce, la maggior parte dei reati sono commessi da cittadini italiani, mentre le carceri sono piene di stranieri.
I reati, per la cronaca, non sono soltanto il futuro, la rapina, l'omicidio, la rissa, la violenza sessuale e altri delitti contro la persona o delitti contro il patrimonio esercitati in maniera coercitiva o violenta.
Reati sono anche la falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, l'abusivo esercizio di un'arte o professione, la calunnia, ladiffamazione, l'aggiotaggio, i vilipendà®, la bancarotta fraudolenta, l'accesso abusivo a sistemi informatici, la truffa, la corruzione e la sostituzione di persona, tanto per citare, tra i tanti, alcuni tra quelli più frequentemente commessi da cittadini italiani. I procedimenti per violazione del 483 sono scattati alle stelle da quando l'autocertificazione è obbligatoria.
Ora, è un fatto che la maggior parte dei reati, per fortuna direi, non rientra nella categoria di quelli che suscitano allarme sociale o particolare riprovazione. Però i tribunali sono intasati di processi relativi a questi reati, non a quelli di cui vengono riempiti i palinsesti televisivi e le pagine dei giornali.
Ed è un fatto che, malgrado una truffa aggravata ai danni della P.A. si venga condannati quasi sempre a pene più severe che per un furto, lo straniero che ruba sta in carcere, mentre l'italiano che truffa la P.A. tipicamente non ci va. E questo attiene evidentemente non a una questione di ingiustizia e discriminazione (cerchiamo di evitare analisi banali come "ti assicuro per averlo vissuto personalmente che il mondo è pieno di ingiustizie!", per le quali o bisogna essere estremamente immaturi oppure pentecatti; tertium non datur), ma è certamente legato a un problema di difesa, o meglio, più che di difesa, di lavoro dell'avvocato eccedente lo stretto indispensabile minimo obbligatorio. Vogliamo dire che l'avvocato d'ufficio dà sempre il suo massimo pur sapendo che quasi sicuramente non verrà pagato? Pur facendo finta che sia così, il problema è dopo, nell'esecuzione della pena. E anche prima, visto che agli stranieri si applicano più frequentemente misure cautelari.BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics
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Stavi ubriaco alloraOriginariamente inviato da dottore Visualizza il messaggioNon ho detto questo. Se l'ho detto, stavo ubriaco.
Ovvio
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Eh già , un, dos tres.Originariamente inviato da andrew881 Visualizza il messaggioMaria
https://www.youtube.com/watch?v=vCEvCXuglqo
Sono Marika, piacere.
Come spesso accade su questo forum, gli utenti hanno già la loro idea personale, aspettano solo conferme e quando le ottengono si fossilizzano solo su quelle, tanto da non leggere gli interi messaggi.Originariamente inviato da andrew881 Visualizza il messaggioDottore ha spiegato in modo molto articolato che questa è attualmente percorribile, io ho cercato su internet e tutto ciò che ho trovato, anche articoli recenti di testate giornalistiche importanti, confermano quanto ha detto Dottore (più o meno). Tutte le informazioni che ho trovato mi dicono che sia percorribile, ora se tu sai che non è così puoi citare qualche fonte in modo più preciso? Sarebbe di estrema utilità a tutti.
Ripeto per la terza volta: informati presso l'ordine della tua città , se vuoi anche facendo telefonare a qualcun altro, se per gli avvocati che si vogliono stabilire chiedono i casi trattati in Spagna e i numeri di ruolo dei procedimenti. Ti verrà risposto di sì.
In pratica se vuoi diventare avvocato in Spagna e stabilirti in Italia devi, oltre a pagare dai 6.000 ai 10.000 euro per il master, trovare la corte spagnola che ti accetti (molto raro) e un avvocato spagnolo che ti faccia fare il tirocinio fittizio facendoti partecipare a qualche caso.
Prima di iscriverti all'ordine in Italia ti verrà chiesto da una commissione i casi a cui hai partecipato (con istituti annessi) e i loro numero di ruolo e se dichiari il falso oltre che sbatterti fuori a calci nelle chiappe compi pure un reato.
Ripetendo ancora una volta: non basta il master e l'esame di abilitazione in Spagna, tra l'altro nel paese iberico vogliono anche renderlo più difficile.
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QUindi tu stai dicendo che gli ordini professionali negherebbero l'iscrizione pur se in possesso dei titoli previsti (che io sappia, non serve aver patrocinato dei casi ma avere UNA LAUREA specifica + ESAME DI ABILITAZIONE superato) sulla base di richieste aggiuntive, magari ideate dal singolo ordine provinciale. Come se il consiglio provinciale fosse un piccolo regno indipendente che applicasse regole autonome e potesse decidere discrezionalmente.Originariamente inviato da Marika Visualizza il messaggioEh già , un, dos tres.
https://www.youtube.com/watch?v=vCEvCXuglqo
Sono Marika, piacere.
Come spesso accade su questo forum, gli utenti hanno già la loro idea personale, aspettano solo conferme e quando le ottengono si fossilizzano solo su quelle, tanto da non leggere gli interi messaggi.
Ripeto per la terza volta: informati presso l'ordine della tua città , se vuoi anche facendo telefonare a qualcun altro, se per gli avvocati che si vogliono stabilire chiedono i casi trattati in Spagna e i numeri di ruolo dei procedimenti. Ti verrà risposto di sì.
In pratica se vuoi diventare avvocato in Spagna e stabilirti in Italia devi, oltre a pagare dai 6.000 ai 10.000 euro per il master, trovare la corte spagnola che ti accetti (molto raro) e un avvocato spagnolo che ti faccia fare il tirocinio fittizio facendoti partecipare a qualche caso.
Prima di iscriverti all'ordine in Italia ti verrà chiesto da una commissione i casi a cui hai partecipato (con istituti annessi) e i loro numero di ruolo e se dichiari il falso oltre che sbatterti fuori a calci nelle chiappe compi pure un reato.
Ripetendo ancora una volta: non basta il master e l'esame di abilitazione in Spagna, tra l'altro nel paese iberico vogliono anche renderlo più difficile.
Facendo una brevissima ricerca su internet, ho trovato ciò:
https://www.studiolegalerudi.it/deon...us/?page_id=18
che fa riferimento all'art 17 della Disciplina dell'ordinamento forense, disponibile qui:
https://www.consiglionazionaleforens...iva-legge-247-
L'ART 17 "iscrizione e cancellazione all'ordine" riporta:
Art. 17
Iscrizione e cancellazione
1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo:
a) essere cittadino italiano o di Stato appartenente all'Unione europea, salvo quanto
previsto dal comma 2 per gli stranieri cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione
europea;
b) avere superato l'esame di abilitazione;
c) avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio
dell'ordine;
d) godere del pieno esercizio dei diritti civili;
e) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 18;
25 In attuazione della delega prevista dal presente articolo si veda il D.Lgs. 30 gennaio 2015, n. 6 Riordino
della disciplina della difesa d'ufficio, ai sensi dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (GU n. 29
del 5-2-2015), nonché il Regolamento CNF per la tenuta e l‘aggiornamento dell‘elenco unico nazionale degli
avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio e le Linee guida nazionali interpretative
per l‘applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di difesa di ufficio con le modifiche
proposte dalla Commissione difese d‘ufficio/patrocinio a spese dello Stato.
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f) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o
interdittive;
g) non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del
codice di procedura penale e per quelli previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377,
377-bis, 380 e 381 del codice penale;
h) essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico
forense.
2. L'iscrizione all'albo per gli stranieri privi della cittadinanza italiana o della cittadinanza di
altro Stato appartenente all'Unione europea è consentita esclusivamente nelle seguenti
ipotesi:
a) allo straniero che ha conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza presso
un'università italiana e ha superato l'esame di Stato, o che ha conseguito il titolo di
avvocato in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi della direttiva 98/5/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, previa documentazione al
consiglio dell'ordine degli specifici visti di ingresso e permessi di soggiorno di cui
all'articolo 47 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394;
b) allo straniero regolarmente soggiornante in possesso di un titolo abilitante
conseguito in uno Stato non appartenente all'Unione europea, nei limiti delle quote definite
a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, previa documentazione del riconoscimento del titolo abilitativo rilasciato dal
Ministero della giustizia e del certificato del CNF di attestazione di superamento della
prova attitudinale.
3. L'accertamento dei requisiti è compiuto dal consiglio dell'ordine, osservate le norme dei
procedimenti disciplinari, in quanto applicabili.
4. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui alle
lettere a), c), d), e), f), g) ed h) del comma 1.
5. É consentita l'iscrizione ad un solo albo circondariale salva la possibilità di
trasferimento.
6. La domanda di iscrizione è rivolta al consiglio dell'ordine del circondario nel quale il
richiedente intende stabilire il proprio domicilio professionale e deve essere corredata dai
documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti richiesti.
7. Il consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede
alla iscrizione entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda. Il rigetto
della domanda può essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente nei modi e nei
termini di cui al comma 12. La deliberazione deve essere motivata ed è notificata in copia
integrale entro quindici giorni all'interessato. Costui può presentare entro venti giorni dalla
notificazione ricorso al CNF. Qualora il consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel
termine di trenta giorni di cui al primo periodo, l'interessato può entro dieci giorni dalla
scadenza di tale termine presentare ricorso al CNF, che decide sul merito dell'iscrizione. Il
provvedimento del CNF è immediatamente esecutivo.
pagina 19 di 62
8. Gli iscritti ad albi, elenchi e registri devono comunicare al consiglio dell'ordine ogni
variazione dei dati di iscrizione con la massima sollecitudine.
9. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri è pronunciata dal consiglio dell'ordine a
richiesta dell'iscritto, quando questi rinunci all'iscrizione, ovvero d'ufficio o su richiesta del
procuratore generale:
a) quando viene meno uno dei requisiti indicati nel presente articolo;
b) quando l'iscritto non abbia prestato l'impegno solenne di cui all'articolo 8 senza
giustificato motivo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione;
c) quando viene accertata la mancanza del requisito dell'esercizio effettivo,
continuativo, abituale e prevalente della professione ai sensi dell'articolo 21;
d) per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, di cui all'articolo 23, quando sia cessata
l'appartenenza all'ufficio legale dell'ente, salva la possibilità di iscrizione all'albo ordinario,
sulla base di apposita richiesta.
10. La cancellazione dal registro dei praticanti e dall'elenco allegato dei praticanti abilitati
al patrocinio sostitutivo è deliberata, osservata la procedura prevista nei commi 12, 13 e
14, nei casi seguenti:
a) se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo per oltre sei mesi.
L'interruzione è in ogni caso giustificata per accertati motivi di salute e quando ricorrono le
condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre
che di adozione;
b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto
trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica. L'iscrizione può tuttavia
permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al
patrocinio sostitutivo;
c) nei casi previsti per la cancellazione dall'albo ordinario, in quanto compatibili.
11. Gli effetti della cancellazione dal registro si hanno:
a) dalla data della delibera, per i casi di cui al comma 10;
b) automaticamente, alla scadenza del termine per l'abilitazione al patrocinio
sostitutivo.
12. Nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione, il
consiglio, prima di deliberare la cancellazione, con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento invita l'iscritto a presentare eventuali osservazioni entro un termine non
inferiore a trenta giorni dal ricevimento di tale raccomandata. L'iscritto può chiedere di
essere ascoltato personalmente.
13. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine in materia di cancellazione sono notificate,
entro quindici giorni, all'interessato.
14. L'interessato può presentare ricorso al CNF nel termine di sessanta giorni dalla
notificazione. Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo.
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15. L'avvocato cancellato dall'albo ai sensi del presente articolo ha il diritto di esservi
nuovamente iscritto qualora dimostri la cessazione dei fatti che hanno determinato la
cancellazione e l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali fu originariamente iscritto e
sia in possesso dei requisiti di cui alle lettere da b) a g) del comma 1. Per le reiscrizioni
sono applicabili le disposizioni dei commi da 1 a 7.
16. Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento
disciplinare, salvo quanto previsto dall'articolo 58.
17. L'avvocato riammesso nell'albo ai termini del comma 15 è anche reiscritto nell'albo
speciale di cui all'articolo 22 se ne sia stato cancellato in seguito alla cancellazione
dall'albo ordinario.
18. Qualora il consiglio abbia rigettato la domanda oppure abbia disposto per qualsiasi
motivo la cancellazione, l'interessato può proporre ricorso al CNF ai sensi dell'articolo 61.
Il ricorso contro la cancellazione ha effetto sospensivo e il CNF può provvedere in via
sostitutiva.
19. Divenuta esecutiva la pronuncia, il consiglio dell'ordine comunica immediatamente al
CNF e a tutti i consigli degli ordini territoriali la cancellazione
Io non vedo il riferimento alla possibilità degli ordini provinciali di farti esamini, chiederti quante cause hai seguito, guardare come sei vestito etc.
Poi, certo, tutto è possibile. Anche per esperienza personale so che ci sono leggi e poi ci sono le persone che le applicano e che spesso non le conoscono neanche.
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Attenzione però: io sto dicendo una cosa, tu ne stai dicendo un'altra: per essere iscritti all'ordine degli avvocati bisogna dimostrare di aver compiuto diligentemente il tirocinio, se tu questo tirocinio non l'hai fatto loro hanno tutto il diritto di sbatterti fuori e, se hai dichiarato il falso, denunciarti alle autorità competenti.
Inoltre non si parla di esame aggiuntivo in Italia, ma di un colloquio in cui, ripeto, ti verranno chiesti i casi che hai trattato in Spagna, gli istituti annessi e i loro numeri di ruolo del procedimento.
Per essere chiara te lo ripeto ancora una volta: non bastano il master e l'esame, devi trovare un dominus spagnolo, andare in Tribunale in Spagna e partecipare ad alcuni casi.
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Carina la frecciatina, comunque la mia non era una "analisi", quanto una (legittima) considerazione personale, e converrai con me che fare considerazioni aggiuntive e personali sulla base della propria personale esperienza non sia necessariamente un indice di immaturità , A MENO CHE uno non abbia un qualche pregiudizio su quella persona, un po' come i giudici di un processo inquisitore, e cerchi artatamente di trovare prove a suffragio della propria iniziale ipotesi accusatoria, oppure semplicemente dell'idea rassicurante che lui è l'unico intelligente e gli altri tutti stupidi, immaturi, ignoranti. Credici.Originariamente inviato da dottore Visualizza il messaggioE questo attiene evidentemente non a una questione di ingiustizia e discriminazione (cerchiamo di evitare analisi banali come "ti assicuro per averlo vissuto personalmente che il mondo è pieno di ingiustizie!", per le quali o bisogna essere estremamente immaturi oppure pentecatti; tertium non datur), ma è certamente legato a un problema di difesa, o meglio, più che di difesa, di lavoro dell'avvocato eccedente lo stretto indispensabile minimo obbligatorio. Vogliamo dire che l'avvocato d'ufficio dà sempre il suo massimo pur sapendo che quasi sicuramente non verrà pagato? Pur facendo finta che sia così, il problema è dopo, nell'esecuzione della pena. E anche prima, visto che agli stranieri si applicano più frequentemente misure cautelari.
PS se vuoi darmi del Mentecatto, fallo pure, non c'è bisogno di rivestirlo di connotazioni politiche fuori da ogni contesto; anche perchè l'ultima volta che ho sentito fare "divertentissime battute" storpiando le parole, ero alla scuola media, forse. E poi sarei io l'immaturo.
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Dove lo vedi che bisogna aver fatto il tirocinio?Originariamente inviato da Marika Visualizza il messaggioAttenzione però: io sto dicendo una cosa, tu ne stai dicendo un'altra: per essere iscritti all'ordine degli avvocati bisogna dimostrare di aver compiuto diligentemente il tirocinio, se tu questo tirocinio non l'hai fatto loro hanno tutto il diritto di sbatterti fuori e, se hai dichiarato il falso, denunciarti alle autorità competenti.
Inoltre non si parla di esame aggiuntivo in Italia, ma di un colloquio in cui, ripeto, ti verranno chiesti i casi che hai trattato in Spagna, gli istituti annessi e i loro numeri di ruolo del procedimento.
Per essere chiara te lo ripeto ancora una volta: non bastano il master e l'esame, devi trovare un dominus spagnolo, andare in Tribunale in Spagna e partecipare ad alcuni casi.
Di nuovo, nello specifico i requisiti:
"Iscrizione e cancellazione
1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo:
a) essere cittadino italiano o di Stato appartenente all'Unione europea, salvo quanto
previsto dal comma 2 per gli stranieri cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione
europea;
b) avere superato l'esame di abilitazione;
c) avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio
dell'ordine;
d) godere del pieno esercizio dei diritti civili;
e) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 18;"
Forse il tirocinio obbligatorio (alias praticantato) di cui tu parli è quello previsto IN ITALIA per poter sostenere l'esame di abilitazione. IN Spagna si può fare l'esame di Abilitazione anche avendo fatto il master specifico cui hai accennato e che è alternativo al tirocinio (a quanto ho capito, salvo che qualcuno mi dimostri il contrario), quindi superare l'esame di abilitazione (si spera), quindi avere il requisito previsto dall'art 17 dell'Ordinamento Forense italico. Vietarti o impedirti l'iscrizione, pur in possesso dei requisiti previsti per legge, sulla base che sei abilitato in Spagna e non in Italia sarebbe una ingiusta discriminazione ed in quanto luogo ricorribile al Tar, con tanto di risarcimento per lesione di interesse legittimo.
IN altre parole, l'art 17 comma 1 mi pare molto chiaro nel dire che, se sei cittadino di uno STATO membro UE, ed hai superato l'esame di abilitazione (in uno stato membro, sottinteso), PUOI iscriverti all'albo. Non sono previste altre condizioni nè c'è una clausola residuale che ammetta un giudizio di discrezionalità del singolo ordine.
Se ci sono state le prassi che tu dici, sembrerebbero ILLEGALI.
Questo, quanto mi pare di aver capito leggendo le fonti ed usando semplicemente l'interpretazione letterale.
Preciso inoltre che questi requisiti sono quelli previsti dall'ordinamento forense del 2019
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Andrew, io ti sto riferendo una cosa che ti può tornare utile e che è una pratica sempre più diffusa in molti ordini che si sta allargando a macchia d'olio.
Come dici tu non dev'esserci un appiglio giuridico chiaro: basta anche la semplice avversione (che c'è ed è tanta) nei confronti degli abogados.
Le fonti sono molte: amici, amici di amici, articoli, te ne cito uno a caso.
https://www.ilfattoquotidiano.it/201...lalbo/4640883/
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