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Unimarconi o unicusano?

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  • #16
    Guarda, non avrà  nessuna rilevanza ciò che ho detto e ciò che sto per dire, ma so per certo che l'ordine di quella risposta partì da quello che allora era un preside di facoltà .
    Puoi immaginare quanto avrebbero danneggiato quel ragazzo una volta immatricolato se li avesse contrastati nei modi che hai evidenziato.
    Capisco che siano illazioni, ma era solo per avvisare che la strada del "riconoscimento all'ultimo" è limitata nell'ambito del possibile e direi a volte anche con mezzi illegali.

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    • #17
      Originariamente inviato da Marika Visualizza il messaggio
      Tutto giusto, solo una precisazione con cui non voglio fare disinformazione, purtroppo è la verità  nuda e cruda.



      C'è chi l'ha fatto.
      A mail esplicita di uno studente mio conoscente che si voleva trasferire è stato risposto, cito: "non riconosciamo esami svolti in telematiche e non accettiamo studenti telematici", quindi si presume anche per il passaggio triennale-magistrale.
      Non posso fare nomi e stiamo parlando di qualcosa come 7-8 anni fa, ma rimangono ancora delle teste calde che non demordono.
      Nelle statali molti addetti ai lavori rosicano e purtroppo non ci si può fare nulla.
      Se te lo hanno scritto per email li porti in tribunale.

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      • #18
        Non credo che funzioni esattamente così per un illecito amministrativo, sempre se di illecito amministrativo si tratta, se vorrà  ce lo spiegherà  Dottore.
        Il punto è un altro: se l'ordine era partito direttamente dal preside di facoltà , ti immagini come gli avrebbero complicato la vita accademica dopo "averli portati in tribunale"?
        Le statali nei confronti delle telematiche fanno un pò quello che vogliono: alcune sono rinsavite da anni, altre persistono a rompere le scatole.

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        • #19
          Ho sempre la speranza che la professionalita' delle persone sia superiore alla volonta' di "ripicca" al fine di complicare la vita ad uno studente.
          E le statali nei confronti delle telematiche fanno quello che vogliono finche' e' legale, se non e' legale devono rispettare la legge altrimenti gliela si fa rispettare

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          • #20
            Originariamente inviato da Marius Visualizza il messaggio
            Se te lo hanno scritto per email li porti in tribunale.
            Certo, e avrebbe pure vinto facilmente.
            Ma la laurea se la sarebbe potuta scordare in eterno, non gliel'avrebbero fatta passare liscia.
            I baroni nell'università  esistono, inutile farsi illusioni.

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            • #21
              Originariamente inviato da Marika Visualizza il messaggio
              C'è chi l'ha fatto.
              A mail esplicita di uno studente mio conoscente che si voleva trasferire è stato risposto, cito: "non riconosciamo esami svolti in telematiche e non accettiamo studenti telematici", quindi si presume anche per il passaggio triennale-magistrale.
              Non posso fare nomi e stiamo parlando di qualcosa come 7-8 anni fa, ma rimangono ancora delle teste calde che non demordono.
              Nelle statali molti addetti ai lavori rosicano e purtroppo non ci si può fare nulla.
              Mi sembra molto strano. A livello legale una laurea telematica e una statale sono identiche al 100%. L'unica cosa che può cambiare è "il prestigio" da un ateneo all'altro. Che poi anche su questo ci sarebbe molto da dire essendoci molti atenei sopravvalutati per la buona pubblicità  e altri molto sottovalutati per la scarsa pubblicità .
              In ogni caso l'ateneo in questione anche se si tratta di 8 anni fa (dove le telematiche non avevano forse la rilevanza che hanno ora, letteralmente esplosa negli ultimi anni), andrebbe assolutamente segnalato al Miur. Purtroppo molti atenei statali si basano ancora su modelli e punti di vista retrogradi che come in questo caso li mandano addirittura fuorilegge.

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              • #22
                Originariamente inviato da Marika Visualizza il messaggio
                Guarda, non avrà  nessuna rilevanza ciò che ho detto e ciò che sto per dire, ma so per certo che l'ordine di quella risposta partì da quello che allora era un preside di facoltà .
                Cioè di una persona che se lui avesse avviato l'iter del trasferimento non lo avrebbe mai saputo

                Originariamente inviato da Marius Visualizza il messaggio
                Se te lo hanno scritto per email li porti in tribunale.
                Originariamente inviato da Marika Visualizza il messaggio
                Non credo che funzioni esattamente così per un illecito amministrativo, sempre se di illecito amministrativo si tratta, se vorrà  ce lo spiegherà  Dottore.
                Le pubbliche amministrazioni non possono commettere illeciti amministrativi
                Gli atti delle pubbliche amministrazioni (o comunque contro gli atti di carattere pubblicistico, cioè promananti da un potere autoritativo conferito per legge) sono impugnabili dinnanzi al giudice amministrativo, il quale non ha cognizione dei diritti soggettivi (che fanno parte della sfera di giurisdizione del giudice ordinario), ma degli interessi legittimi. Solo questi possono costituire oggetto del ricorso.
                In questo caso non siamo di fronte a un atto amministrativo, ma semplicemente a una richiesta di informazioni, di carattere assolutamente non formale, non rilevante sul piano giuridico-amministrativo (potrebbe valere sul piano penale quale elemento probatorio di un ipotetico abuso del proprio ufficio da parte del preside, ammesso e non concesso che a questa dichiarazione conseguisse un'iniziativa ostativa concreta, cosa di cui dubito).
                L'amico di Marika avrebbe dovuto presentare formale istanza di trasferimento e, di fronte all'eventuale diniego immotivato (o motivato con le stesse parole della mail, dunque illegittimamente), avrebbe dovuto presentare ricorso amministrativo (io gli avrei consigliato di farlo precedere da un'istanza di rettifica/revoca/riforma del provvedimento in autotutela; per sapere cos'è l'istituto dell'autotutela amministrativa googlate e non leggete gli articoli riguardanti l'autotuela tributaria, disciplinata da norme speciali; esiste anche il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, che pur chiamandosi così è un rimedio giurisdizionale) sollevando il proprio interesse legittimo (cioè conforme alle disposizioni normative) di vedersi riconosciuti gli esami già  sostenuti, e dunque i crediti già  maturati, al fine di ottenere la convalida di esami presenti nel piano di studi del corso cui aspira. Lo avrebbe vinto sicuramente in caso di diniego immotivato o con motivazione palesemente illegittima (cioè non conforme alla legge). Invece la motivazione secondo cui il corso di provenienza non era accreditato (se è questo il caso) sarebbe stata legittima, se fosse stata esplicitata (l'accreditamento non ha comunque effetti sul valore legale del titolo finale).
                Copio e incollo qui di séguito i commi 8 e 9 l'art. 3 del D.M. 16/03/2007 concernente le classi delle lauree magistrali:
                8. Relativamente al trasferimento degli studenti da un corso di laurea magistrale ad un altro, ovvero da un'università  ad un'altra, i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già  maturati dallo studente, secondo criteri e modalità  previsti dal regolamento didattico del corso di laurea magistrale di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.
                9. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea magistrale appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già  maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità  a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del regolamento ministeriale di cui all'articolo 2, comma 148, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
                I commi sono molto simili nel decreto ministeriale, sempre non numerato ed emanato nella stessa data, concernente le classi delle lauree:
                8. Relativamente al trasferimento degli studenti da un corso di laurea magistrale ad un altro, ovvero da un'università  ad un'altra, i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già  maturati dallo studente, secondo criteri e modalità  previsti dal regolamento didattico del corso di laurea magistrale di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.
                9. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea magistrale appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già  maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità  a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del regolamento ministeriale di cui all'articolo 2, comma 148, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
                Faccio presente che in Internet circola (ad esempio qui) una bozza di regolamento che invece diceva «Tale limite percentuale non si applica nel caso di studenti provenienti da università  telematiche». Tale testo fu diffuso prima della pubblicazione del decreto definitivo in Gazzetta ufficiale e non è mai entrato in vigore; anzi, cercando in Rete si trovano molti lavori preparatorà® (compresi gli atti dei tavoli di confronto con il Consiglio universitario nazionale) e questa è solo una delle tante bozze che circolava; non vorrei che il docente de quo avesse in possesso tale bozza e non l'atto effettivamente firmato per emanazione dal Ministro (i regolamenti ministeriali sono monocratici; non necessitano di promulgazione da parte del Presidente della Repubblica) e pubblicato in Guri.

                Il punto è un altro: se l'ordine era partito direttamente dal preside di facoltà , ti immagini come gli avrebbero complicato la vita accademica dopo "averli portati in tribunale"?
                No perché dei ricorsi amministrativi si occupano gli organi amministrativi di ateneo, che sono universi opposti e paralleli rispetto a quelli didattici. Il personale docente neanche lo viene a sapere. Anzi, a dire la verità  spesso non lo viene a sapere neanche chi ha materialmente istruito o adottato l'atto, poiché i ricorsi sono contro gli atti dell'Ente, non contro i singoli. Quando vengono impugnati atti del mio ufficio, i ricorsi arrivano all'Avvocatura, mica a noi. Tutt'al più, questa ci chiede una relazione per capire come poter difendere l'Amministrazione, dopodiché noi non sappiamo più niente. Il singolo può essere perseguito in sede penale, se commette reati connessi al proprio ufficio (cioè se i propri atti all'interno dell'ufficio integrano fattispecie prevedute come reati dalla legge penale), oppure dinnanzi alla magistratura contabile per danno erariale, se con i suoi atti ha cagionato dei danni all'Erario, o anche in sede civile se ha cagionato danni all'Ente.
                D'altro canto, se metti la parola "università " in una banca dati di giustizia amministrativa ti cade giù il mondo: non è che sono rari i ricorsi di questo genere, anzi!

                Le statali nei confronti delle telematiche fanno un pò quello che vogliono: alcune sono rinsavite da anni, altre persistono a rompere le scatole.
                Originariamente inviato da Korry87 Visualizza il messaggio
                Certo, e avrebbe pure vinto facilmente.
                Ma la laurea se la sarebbe potuta scordare in eterno, non gliel'avrebbero fatta passare liscia.
                Ma figurati

                I baroni nell'università  esistono, inutile farsi illusioni.
                Certo che esistono, ma figurati quanto se ne fregano. Mica rispondono di quanto sopra a titolo personale!
                BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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