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Da L8 a LM23
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Non è che puoi fare le stesse cose dell'ingegnere civile. Diventi ingegnere civile nel momento in cui superi l'esame di Stato e a quel punto puoi iscriverti all'albo e dunque fregiarti del titolo professionale ed esercitare.Originariamente inviato da Sim Visualizza il messaggioUltima modifica di dottore; 12-06-2023, 15:07.BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics
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Un ingegnere civile e ambientale può fare le stesse cose di un altro ingegnere civile e ambientale, indipendentemente dal titolo di studio posseduto, il quale può essere, come nel caso di varie persone che conosco, anche una laurea del vecchio ordinamento in Ingegneria gestionale, Ingegneria chimica, Ingegneria fisica, Ingegneria elettronica o Ingegneria informatica, se l'esame di Stato è stato sostenuto entro la scadenza del periodo transitorio.Originariamente inviato da Sim Visualizza il messaggiodottore chiaramente bisogna superare l'esame di stato per potersi iscrivere ed esercitare.
Intendevo dire che si possono fare le stesse cose di un laureato in ingegneria civile, quali ponti, viadotti, strutture ospedaliere ecc...
Attualmente ci vuole una laurea magistrale afferente alla classe LM-4, LM-23, LM-24, LM-26 o LM-35. Ciascuna di queste classi, poi, apre ad altre abilitazioni (la LM-4 consente addirittura di sostenere l'esame di Stato di architetto, afferente ad albo tenuto da altro ordine professionale; le altre, invece, consentono di accedere ad altri settori della sezione A del medesimo albo degli ingegneri).
Per ingegnere civile e ambientale iunior, invece vanno bene L-7, L-17 e L-23.
Dunque se vogliamo essere esatti con la LM-23 sei superiore al laureato in Ingegneria civile, che può accedere al settore civile e ambientale della sezione B, mentre tu a quello delal sezione A.BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics
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dottore si sono consapevole che con lm26 sarei superiore ad un laureato L7 in quanto loro, essendo iscritti alla sezione B, hanno dei limiti.
Bene, ho capito lm26 ai fini della libera professione è totalmente equiparata ad lm23.
Anche secondo te per l'accesso ad lm26 è sufficiente la laurea in l8 senza avere crediti da integrare?
Cosa intendi con: "altri settori della sezione A"?
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No, non sono equiparate.Originariamente inviato da Sim Visualizza il messaggioBene, ho capito lm26 ai fini della libera professione è totalmente equiparata ad lm23.
Lo ripeto per la terza volt: un ingegnere civile e ambientale è un ingegnere civile e ambientale. Indipendentemente da quale iter abbia percorso per diventarlo. I titoli di studio non sono equiparati né equivalenti né equipollenti; è l'abilitazione professionale a essere la stessa. Prima del 2000 l'abilitazione alla professione di ingegnere era unica e chi si è abilitato all'epoca oggi è iscritto d'ufficio in tutti e tre i settori della sezione.
Dipende dal regolamento didattico del corso LM-26.Anche secondo te per l'accesso ad lm26 è sufficiente la laurea in l8 senza avere crediti da integrare?
I settori sono i seguenti:Cosa intendi con: "altri settori della sezione A"?- Ingegneria civile e ambientale;
- Ingegneria industriale;
- Ingegneria dell'informazione.
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Ok dottore ora mi è tutto chiaro.
Dovendo poi sostenere l'esame di stato, le università potrebbero cercare di ostacolarmi visto che non ho conseguito la laurea presso loro?
So che alcune facoltà limitano al massimo i trasferimenti da telematiche, pur avendo tutti i requisiti necessari.
Con l'esame di stato succede?
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Sim
LM-26 Pegaso da regolamento permette l"accesso diretto con L-8.
Per quanto concerne l'esame di stato bisogna studiare ed essere disposti anche a ripeterlo qualche volta (vi sono due sessioni all'anno). Comunque, dai risultati di ogni sessione, sono molto pochi quelli bocciati ( o non saprei se più corretto dire "non idonei"). Unico consiglio, in quanto Pegaso (ad oggi) non è sede di esame di stato, dicono sia consigliabile non andare a fare gli esami di stato in altre università campane (comunque hai praticamente la scelta di tutto il resto d'Italia).
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È un esame di Stato, non un esame universitario.Originariamente inviato da Sim Visualizza il messaggioOk [
Dovendo poi sostenere l'esame di stato, le università potrebbero cercare di ostacolarmi visto che non ho conseguito la laurea presso loro?
Alcune università casomai, non alcune facoltà, ma comunque si tratta di una leggenda metropolitana. La pubblica amministrazione è obbligata ad applicare la legge e i regolamenti ministeriali. Laddove faccia problemi è perché sorgono controversie interpretative in merito alla norme da applicare. In ogni caso gli esami di Stato non c'entrano niente, perché essi, per la professione di ingegnere, sono indetti dalle università quali meri tramiti dello Stato, in nome e per conto di esso; il titolo abilitativo infatti viene rilasciato dallo Stato, attraverso un suo dicastero, e non dall'ateneo (che invece rilascia i titoli accademici in nome della legge). Peraltro la commissione dell'esame di Stato quando fa l'orale neanche è a conoscenza di quali titoli hai e dove li hai conseguiti.So che alcune facoltà limitano al massimo i trasferimenti da telematiche, pur avendo tutti i requisiti necessari
Ultima modifica di dottore; 11-06-2023, 06:51.BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics
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Ok grazie mille per le preziosissime informazioni.
Ho letto su in gruppo, che un laureato LM26 ha avuto qualche problema ad iscriversi all'ordine degli ingegneri, in quanto in pegaso il corso di laurea in ingegneria risulta nella facoltà di giurisprudenza. Può davvero essere un problema?
In tutte le università si hanno i dipartimenti.
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Prima della legge 240/2010 tutte le università, tranne qualche ateneo a ordinamento speciale, aveva le facoltà. Sino alle riforme del 1988-1990, le facoltà potevano essere suddivise in istituti. Dopodiché furono istituiti i dipartimenti, autonomi rispetto alle facoltà, per coordinare l'attività di ricerca. Gli statuti dei singoli atenei potevano assegnare ai dipartimenti alcune funzioni didattiche. Nella maggior parte delle università, i dottorati di ricerca (e in alcune università anche i master) afferivano ai dipartimenti e non alle facoltà.Originariamente inviato da Sim Visualizza il messaggioOk grazie mille per le preziosissime informazioni.
Ho letto su in gruppo, che un laureato LM26 ha avuto qualche problema ad iscriversi all'ordine degli ingegneri, in quanto in pegaso il corso di laurea in ingegneria risulta nella facoltà di giurisprudenza. Può davvero essere un problema?
In tutte le università si hanno i dipartimenti.
Con la legge 240/2010, è stata riformata la governance delle sole università statali, stabilendo che la struttura amministrativa fondamentale in cui si ripartono le università non è più la facoltà, bensì il dipartimento; ogni ateneo organizza i dipartimenti come vuole e questi si devono occupare sia di didattica sia di ricerca. Le università che rispettino determinati parametri dimensionali possono istituire delle strutture di raccordo interdipartimentale; laddove istituite, queste si chiamano quasi sempre scuole, con alcune eccezioni (ad esempio la Sapienza, che comunque ha un ordinamento speciale, le chiama facoltà).
La Pegaso dopo la riforma ha deciso di mantenere l'organizzaizone pprecedente, che prevede due facoltà, Scienze umanistiche e Giurisprudenza. Successivamente, cominciando a svolgere attività di ricerca, ha istituito anche due dipartimenti, omonimi, che però non sostituiscono le facoltà, ma si affiancano ad esse secondo il modello ante reformam.
Fatta la doverosa premessa, è bene chiarire cos'è la facoltà perché nonostante sia ampiamente consolidata nella nostra tradizione universitaria la maggior parte della gente non ha idea di cosa sia, e il fatto che in séguito alla novella di cui sopra sia stata abolita in quasi tutti gli atenei non aiuta.
Le facoltà sono (erano) strutture amministrative che si occupavano di organizzare i corsi di studio e gestirli. La facoltà non ha niente a che fare con il titolo rilasciato, il cui valore legale nel vecchio ordinamento (prima dei regolamenti ministeriali di attuazione dell'art. 17, c. 95, della legge 127/1997) dipendeva dalla denominazione del titolo, con il nuovo dalla classe. Tertium non datur. Dopodiché, i problemi nascono proprio a causa dell'ignoranza in merito al concetto di facoltà. Ti racconto un aneddoto: anni fa una persona che conosco partecipò a delle selezioni per una banca per le quali veniva richiesta la laurea in Scienze della comunicazione. All'epoca corsi di laurea in Scienze della comunicazione erano offerti da facoltà di Magistero / Scienze della formazione, Scienze politiche, Sociologia, Lettere e filosofia, Scienze matematiche, fisiche e naturali, Giurisprudenza, Psicologia, Scienze della comunicazione e Scienze della comunicazione e dello spettacolo, con numerosi casi di interfacoltà, anche con Ingegneria. Ebbene, la ragazza superò tutte le fasi della selezione, alle quali aveva avuto accesso sulla base del curriculum. Arrivata al momento dell'assunzione, le chiesero un certificato di laurea. Quando andò a stipulare il contratto, notarono che sul certificato era scritto (come usava fare l'Alma mater studiorum all'epoca) «in séguito all'esame di laurea sostenuto presso la facoltà di Lettere e filosofia ha conseguito la laurea in Scienze della comunicazione»: reagirono in malo modo e la cacciarono fuori con l'invito a non farsi rivedere mai più. Furono assunti invece senza problemi laureati in Scienze della comunicazione dell'Università di Siena, in cui ugualmente il corso era offerto da una facoltà di Lettere e filosofia.
La persona che si lamenta (la quale comunque avrà certamente risolto l'equivoco, altrimenti sarebbe diventato un caso giurisprudenziale e io ne sarei a conoscenza) probabilmente avrà dichiarato «laurea magistrale in Ingegneria della sicurezza, classe LM-26, conseguita presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università telematica Pegaso», mandando in tilt l'addetto alla trascrizione del titolo, che magari è un semplice operatore di area prima (corrispondente alla categoria B dei comuni, per intenderci). Faccio presente che in sede di dichiarazione sostitutiva di certificazione non è necessario specificare la facoltà, la scuola o il dipartimento entro cui è stato conseguito il titolo. L'afferenza amministrativa è una questione interna all'ateneo, priva di rilevanza giuridica esterna.BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics
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dottore Ti ringrazio per le informazioni utilissime, quindi la pegaso essendo un ateneo privato, è esente dalla riforma che prevede l'istituzione dei dipartimenti in sostituzione delle facoltà? È corretto quanto ho appena affermato?
Ok, quindi la facoltà di appartenenza del corso di studi è una questione esclusivamente interna all'università, e non può e non deve essere utilizzata come metodo di preferenza di laureati in luogo di altri, in possesso del medesimo titolo.
Anche se in realtà ad oggi ancora non è così, come l'aneddoto da te riportato.
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La Pegaso in quanto università pubblica non statale non è tenuta ad applicare quelle norme, che valgono solo per le università statali a statuto ordinario (poi ci sono quelle a ordinamento speciale).
La riforma comunque non prevede l'istituzione dei dipartimenti al posto delle facoltà. I dipartimenti già c'erano. Semplicemente, assegna ai dipartimenti le funzioni che prima erano delle facoltà, cosicché le facoltà non hanno più ragion d'essere.
L'aneddoto da me riportato risale a una ventina d'anni fa. Erano i corsi attivati ex D.M. 509/1999. Era molto comune, all'epoca, confondere la facoltà con il corso di laurea e il corso di laurea con l'indirizzo. Il fatto che errori del genere siano commessi anche dagli addetti ai lavori è grave.BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics
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Io sapevo che prima ci si deve iscrivere all'albo e poi ci si può fregiare del titolo. Mi ricordo questa vecchia circolare:Originariamente inviato da dottore Visualizza il messaggioDiventi ingegnere civile nel momento in cui superi l'esame di Stato e a quel punto puoi fregiarsi del titolo e iscriverti all'albo
26/01/2011 CIRCOLARE - XVII SESSIONE N. 383, CNI (cni-online.it)
Deve quindi essere ribadito a tutti gli interessati che né la laurea né la mera abilitazione permettono di vantare il titolo professionale di Ingegnere, in quanto il titolo professionale di Ingegnere (o di Ingegnere iunior per gli iscritti alla sezione B dell’albo) si consegue unicamente con l’iscrizione all’albo professionale.
Senza iscrizione all’albo vi sarà possesso del titolo accademico, ma giammai possesso del titolo professionale di Ingegnere (o Ingegnere iunior).
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