Come sapete i regi decreti 1592/1933 e 1269/1938 non sono mai stati formalmente abrogati ma di fatto risultano in applicabili in quanto superati da norme successive di rango pari o superiore (abrogazione implicita) e perfino di rango inferiore in virtù del criterio di specialità. Attenzione: non si dica in giro che il dottore ha detto che una disposizione speciale può porsi in contrasto con una fonte del diritto di tenore superiore tout court. Tuttavia sappiamo bene che il quadro normativo delineato dalla legge 168/1989, dalla legge 340/1990, dal comma 95 dell'art. 17 della legge 127/1997 e dalla legge 240/2010, conferendo una forte autonomia prima al dicastero competente (che oramai ha acquisito una vera e propria riserva di regolamento in materia di ordinamenti didattici universitari, anche se sappiamo bene che le riserve di regolamento lasciano il tempo che trovano visto che il legislatore le può sciogliere con legge ordinaria) e poi ai singoli atenei secondo il criterio di sussidiarietà. Quindi c'è stato un sovvertimento nella gerarchia delle fonti in materia universitaria, dovuta al fatto che il titolare del potere normativo più grande (quello legislativo) ha delegato il titolare del potere normativo intermedio (il potere dell'autorità amministrativa statale di emanare regolamenti di portata generale), il quale a sua volta ha delegato il titolare del potere normativo di livello inferiore (la potestà amministrativa degli atenei). Questo in estrema sintesi e semplificando, poiché l'autonomia agli atenei è stata in realtà conferita ex lege (il Ministero non ne avrebbe avuto il potere, ma in compenso ha assunto dalla legge la facoltà di istituire università, conferendo ad esse personalità giuridica, con proprio decreto, mentre prima del 1989 venivano isitutuite pr legge) e più che altro il Ministero ha il potere di regolarne i contorni, cioè delimitarla.
I regi decreti in parola, non essendo stati abrogati, si devono ritenere applicabili in via residuale, cioè per tutte quelle cose sulle quali, non essendo intervenuta regolamentazione adottata nell'attuale quadro autonomistico; diversamente opinando, avremmo dei vuoi normativi.
Quindi, è certamente ancora vigente l'articolo 48 del regio decreto 1269/1938, il quale stabilisce che le lauree e i diplomi (da intendersi, quest'ultimo, come termine generico) vengono rilasciati, «in nome del Re e Imperatore, dal rettore o direttore e debbono essere sottoscritti anche dal preside della facoltà e dal direttore amministrativo». Ovviamente bisogna dare una lettura costituzionalmente orientata della norma e dunque «del Re e Imperatore» è da leggersi come «della legge» ovvero «del popolo italiano» (non del Presidente della Repubblica in quanto quest'ultimo, a differenza del monarca, non è espressione della sovranità popolare, anche se il capo dello Stato repubblicano esercita grossomodo le stesse funzioni che esercitava il re ai sensi dello Statuto albertino); inoltre la sopraggiunta normativa ha fatto sì che il preside della facoltà non esista più quasi in nessuna sede e il direttore amministrativo sia stato sostituito dal direttore generale. E infatti, anche sulla base di una circolare ministeriale emanata da Masìa prima che andasse in pensione, oggi firmano rettore e direttore generale e in alcuni atenei vengono fatti firmare anche il vertice della struttura di raccordo del corso (e.g. direttore del dipartimento). Laddove gli organi non sono ancora insediati, la consutudine invalsa è che firmi il presidente del Comitato tecnico ordinatore.
A norma dell'art. 50 dello stesso DPR, così come sostituito dal DPR 791/1976, il titolo viene redatto in due originali: uno è quello che si consegna allo studente, l'altro è quello che l'ateneo trattiene. Quest'ultimo dev'essere redatto su carta di tipo e formato differente e conservato nel fascicolo personale come modello per riemettere il duplicato dell'originale eventulamente distrutto o smarrito, al fine di garantire che la copia costituisce la riproduzione esatta dell'originale, non solo conforme idelogicamente ma proprio fedele materialmente,
Sulla base di quanto sopra, vanno bene i titoli rilasciati su targa metallica (argento?) dalla Università di scienze gastronomiche di Pollenzo, vanno bene i titoli rilasciati in originale informatico firmato digitalmente dalla eCampus, mentre dubito fortemente che un titolo emesso su file ODT/DOC o PDF possa ritenersi sufficiente per assolvere il dettato normativo. Per quanto concerne il contenuto del titolo, ci dev'essere scritto che il (Magnifico) Rettore ha rilasciato al candidato (identificato come da uso tipico italiano con prenome e cognome e luogo e data di nascita) il master universitario di primo o secondo livello con specificazione della materia e della lode se del caso; esso dev'essere poi firmato dall'intestario rettore e dal direttore generale. Questi sono gli elementi costitutivi del titolo. Inoltre dev'essere riportato un elemento identificativo (molti atenei lo mettono in un posto nascosto, a volte perfino sul retro), che può essere il numero di matricola o il numero progressivo del registro dei titoli rilasciati (o entrambe le cose). Infine, dev'essere applicata e annullata la marca di bollo secondo quanto previsto dal DPR 642/1972, o al suo posto vi dev'essere l'indicazione che l'imposta di bollo dovuta è stata assolta in modo virtuale (alcuni atenei applicano la marca da bollo sul retro, altri secondo me la evadono bellamente; comunque l'eventuale evasione dell'imposta dovuta è sanzionabile come tale dall'Amministrazione finanziaria, ma non fa venir meno la validità del titolo).

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), ciò significa che il questo specifico Master è vero, riconosciuto, spendibile etc etc. corretto?
in materia è ampia
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