Come saprai la declaratoria di incostituzionalità cassa la norma, come se essa non fosse mai esistita, fermi restando gli effetti giuridici che ha già prodotto.
Esistono tuttavia altre norme che non sono state sottoposte al vaglio della Consulta (perché non si è creato contenzioso che ha determinato il giudizio incidentale). Leggo tuttavia che è parere unanime dell'Aran e della Funzione pubblica che in base alla ratio del pronunciamento sono da ritenersi disapplicabili tutte le norme simili. E infatti gli enti che hanno fatto lo stesso le progressioni verticali sono stati sanzionati dalla Corte dei conti.
Qui puoi leggere qualcosa, un po' risalente a dire la verità , ma la situazione con le successive novellazioni non è cambiata. Questo è meno risalente e cita anche della Cassazione.
Poi che ci siano amministrazioni che fanno di testa loro, Marika, io questo non lo posso sapere. Ieri ad esempio ho saputo da un collega una cosa assurda (non posso riportarla in pubblico perché riguarda un caso singolo e pertanto violerei la sua privacy). É chiaro che finché nessuno contesta i rapporti giuridici, anche contra legem, si consolidano.
Rimane fermo che quando si parla di pubblica amministrazione in genere ci si riferisce ai comparti che sono emanazione del potere esecutivo (non dunque agli uffici giudiziari) e alle regioni, escluso personale non «privatizzato» (cioè non riformato e quindi rientrante ancora nel vecchio regime per cui il lavoro pubblico era interamente regolamento da norme di diritto pubblico), escluse forze armate, forze di polizia e forze a ordinamento civile ma militarmente organizzate e comparti regolati da leggi speciali, quindi sostanzialmente i seguenti comparti:
- regioni e poteri locali (comuni, enti di area vasta et similia) e loro associazioni e consorzi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato;
- ministeri;
- agenzie fiscali (e.g. Agenzia delle entrate);
- autorità amministrative indipendenti (Agcom, Agcm, Consob etc.);
- università , limitatamente al personale tecnico-amministrativo;
- scuola, limitatamente al trattamento economico (i criteri di reclutamento e lo status giuridico del personale, sia docente sia non docente, seguono leggi speciali);
- alcuni enti pubblici economici;
- alcune società di capitali interamente controllate dallo Stato che, in base a leggi speciali, sono considerate ricadenti nell'alveo della pubblica amministrazione;
- sanità , limitatamente al personale non medico e non equiparato ai dirigenti medici (odontoiatri etc.).


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